Il Ministero del lavoro ha recentemente fornito precisazioni in materia di rilascio del Durc nel caso in cui la verifica di regolarità interessi le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità e le imprese costituite in forma di società di capitali. Con il presente messaggio si provvede ad illustrare i contenuti degli interpelli emanati con riferimento alle predette fattispecie.
1. Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012. Durc e concordato preventivo in continuità
Con l’interpello n. 41/2012, il Ministero ha affrontato la problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio del Durc, nel caso di imprese in concordato preventivo cd. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). Il concordato preventivo, di cui agli artt. 161 e segg. della legge fallimentare, teso a consentire la salvaguardia delle imprese che versano in uno stato di crisi non insuperabile, si rammenta, si fonda su un piano con il quale l’azienda si accorda con i creditori riguardo tempi e modalità di pagamento dei debiti sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato. L’art. 186-bis, introdotto nella legge fallimentare dal cd. decreto sviluppo (Dl n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012), ha disciplinato le ipotesi di piano di concordato che preveda la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione. La norma contempla la possibilità di prevedere nel piano concordatario «una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca» tra cui rientrano i crediti contributivi e assicurativi. Tale sospensione dei pagamenti riguarda esclusivamente le partite debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura ed indicate nel piano di risanamento. Il predetto piano, omologato dal Tribunale, deve prevedere l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio (1) . Ai fini della verifica di regolarità contributiva, il Ministero ha chiarito che la fattispecie rientra nella previsione dell’art. 5, comma 2, lett. b), del Dm 24 ottobre 2007 (2) . Pertanto, alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciata la regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in esame che, essendo diretta al risanamento dell’attività aziendale, verrebbe ad essere disattesa ove «si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura stessa». Lo stesso Dicastero ha ulteriormente precisato che l’azienda ammessa al concordato preventivo ex art. 186-bis potrà ottenere il Durc regolare in presenza delle seguenti condizioni:
– la «sospensione» dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
– il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis, c. 2, lett. c), Lf;
– il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
Il Ministero ha chiarito che, in tal caso, la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all’art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l’irregolarità dell’impresa. In ossequio a quanto esplicitato dal Ministero nell’int. n. 41/2012, sarà cura delle competenti sedi di verificare nella fase istruttoria del Durc che la situazione d’irregolarità si riferisca alla fattispecie descritta e che il piano di concordato rispetti le condizioni predette. In tal caso, accertata l’intervenuta omologazione del piano di concordato medesimo, la dichiarazione di regolarità potrà essere resa per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione trascorso il quale, verrà meno la causa di sospensione di cui all’art. 5, c. 2, lett. b), citato Dm 24.10.2007.
2. Interpello n. 2/2013 del 24 gennaio 2013. Durc e società di capitali
Con interpello n. 2/2013, riguardante il rilascio del Durc alle società di capitali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha esplicitato il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci. L’assunto trova fondamento nel principio di autonomia patrimoniale «perfetta» che regola il regime della società di capitali e, quindi, nella completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei singoli soci. Il Ministero, pertanto, ha ritenuto di chiarire che la regolarità contributiva debba essere verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente. Da ciò discende che, ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti all’iscrizione in una delle gestioni amministrate dall’Inps. Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola. La disciplina definita dall’interpello in ordine alla modalità di verifica delle società di capitali, pertanto, deve essere considerata riferita anche all’ipotesi di Srl unipersonali in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico. Le sedi, in attesa della messa in produzione della procedura di controllo automatizzato Durc-Inps di cui al messaggio n. 21313 del 28.12.12, già aggiornata per recepire le indicazioni in trattazione, dovranno attenersi alle predette disposizioni ai fini della verifica di regolarità.
Note: ( 1) I crediti contributivi e assicurativi possono essere oggetto di accordi, all’interno del concordato preventivo o delle trattative per la ristrutturazione dei debiti, solo nell’ambito dell’art. 182 -ter, Lf, e nei limiti stabiliti dal dm 4.8.09 che ha disciplinato le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. (2) Il dm 24.10.2007 in tema di Durc, all’art. 5, nel fissare i requisiti di regolarità contributiva, stabilisce che questa sussiste anche in caso di «sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative».
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