La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24916 depositata il 17 settembre 2024, intervenendo in tema di pensioni anticipata, ha affermato il principio di diritto secondo cui nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.”

La vicenda ha riguardato una lavoratrice che aveva presentato all’INPS una domanda della lavoratrice di pensione anticipata ex legge n. 214 del 2011. L’INPS rigettava la richiesta della lavoratrice, la quale impugnava giudizialmente il diniego. Il Tribunale adito rigettava le doglianze del ricorrente. La dipendente impugnava la decisione di promo grado.  La Corte di appello rigettava il reclamo, precisando che che la pensione anticipata richiede requisiti contributivi minimi effettivi e non consente accrediti figurativi per malattia o disoccupazione, perché i requisiti contributivi di 35 anni richiesti dalla precedente normativa sono rimasti invariati. La dipendente impugnava la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità accolgono il ricorso, cassano l’impugnata sentenza e rinviano la causa.

Gli Ermellini evidenziano che nel ” nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazione della pensione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11 sopra richiamati: il comma 10 prevede che l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012.

(…) Il comma 11 prevede che “fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile …”

(…) Il co. 11, in particolare, interessa quei pensionati per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, in altri termini coloro per i quali il trattamento pensionistico ricade integralmente sotto il calcolo contributivo, essendo andata a pieno regime la riforma di cui alla legge n. 335 del 1995: anche per tali assicurati, alla cessazione del rapporto, è consentita la possibilità di vedersi riconoscere la pensione anticipata con i presupposti sopra descritti, ma -e qui subentra una differenza sostanziale rispetto all’ipotesi di cui al comma 10- in questo caso rientra in gioco l’età anagrafica (63 anni), purché, però, l’interessato o l’interessata possano far valere un’anzianità assicurativa di almeno venti anni di “contribuzione effettiva”