CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25856 depositata il 27 settembre 2024
Lavoratori marittimi – Contratti “a viaggio” a tempo determinato – Cessata la materia del contendere – Pagamento della retribuzione secondo l’anzianità di servizio – Uso deviato e fraudolento del contratto a termine – Frode alla legge sanzionabile ai sensi dell’art. 1344 c.c. – Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Messina, pronunziando, in sede di rinvio disposto con ordinanza n. 1641/2022 di questa Corte Suprema, sull’appello proposto da R.F.I. contro la sentenza n. 49/2018 del Tribunale della medesima sede, limitatamente alle posizioni dei lavoratori M.F., M.G. e V.O., in riforma delle statuizioni di primo grado, rigettava le domande proposte da M.G. e V.O., mentre dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di M.F. ; e dichiarava interamente compensate tra dette parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva:
– che il Tribunale di Messina, con sentenza n. 49/2018, pronunciando sulle domande proposte da una molteplicità di lavoratori marittimi con contratti “a viaggio” a tempo determinato, aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine ex art. 332 cod. nav. ai contratti stipulati, tra gli altri, da M.F., M.G. e V.O., ritenendo configurabile un abuso in ragione della loro molteplicità a fronte di un arco temporale ristretto; dichiarava la conversione dei suddetti rapporti stipulati in violazione di legge in un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di assunzione del primo contratto e condannava R.F.I. al ripristino in servizio ed al pagamento della retribuzione dovuta secondo l’anzianità di servizio, detratto l’aliunde perceptum;
– che la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 583/2019, pronunziando sull’appello di R.F.I. contro detta decisione di primo grado, aveva rigettato le domande proposte dal M., dal M. e dal V.;
– che questa Corte Suprema, con ordinanza n. 1641/2022, aveva cassato quella pronuncia di secondo grado, ritenendo fondato l’unico motivo di ricorso per cassazione, con il quale i tre ricorrenti deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 326 cod. nav. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale, omesso di compiere un’accurata indagine sull’esistenza di una frode oggettiva ai sensi dell’art. 1344 c.c., omettendo di esprimere le ragioni sulla base delle quali era stato ancorato il convincimento circa l’assenza, in concreto, del carattere fraudolento delle plurime relazioni negoziali tra gli originari ricorrenti e la società datrice di lavoro;
– che la Corte Suprema, quindi, disponeva il rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per l’esaustiva valutazione della domanda dei tre ricorrenti suddetti, concernente la dedotta condotta fraudolenta del datore di lavoro;
– che gli stessi tre lavoratori suddetti avevano riassunto il giudizio, insistendo nel rigetto dell’appello proposto a suo tempo da R.F.I.;
– che quest’ultima aveva evidenziato, tra l’altro, che nelle more era intervenuto con il M. un verbale di conciliazione, cui conseguiva la cessazione della materia del contendere rispetto a detto lavoratore.
2.1. Ciò premesso, e richiamate le ragioni per le quali questa Corte Suprema aveva cassato con rinvio la precedente decisione di secondo grado, la Corte del rinvio, prendendo in considerazione le posizioni dei due lavoratori ancora da valutare nel merito, osservava che il solo numero dei contratti a tempo determinato e l’arco temporale in cui si erano succeduti erano elementi insufficienti per potere ritenere, per ciò solo, integrata una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell’art. 1344 c.c., ritenendo necessaria la ricorrenza di ulteriori e ben più qualificanti elementi che disvelino l’intento fraudolento, elementi che nel ricorso di primo grado non erano stati allegati.
3. Avverso tale decisione, M.G. e V.O. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
4. L’intimata ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con unico motivo i ricorrenti denunciano la “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, per apparente motivazione della sentenza per aver omesso i giudici di seconde cure di indicare gli elementi da cui hanno tratto il proprio convincimento in termini di assenza di una condotta fraudolenta”.
Censurano la motivazione della Corte d’appello di Messina nella parte in cui non ha reso percepibili gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento circa l’assenza, nella fattispecie concreta, del carattere fraudolento delle plurime relazioni negoziali intercorse tra i ricorrenti e la società datrice di lavoro.
A riguardo, riportano un passo motivazionale (alla facciata 6) dell’impugnata sentenza, che giudicano assertivo.
2. Ritiene il Collegio che tale censura sia infondata.
3. Giova ricordare che questa Corte Suprema, come non ha mancato di rilevare la sentenza resa in sede di rinvio (cfr. facciata 3 della stessa), nell’ordinanza n. 1641/2022, aveva considerato che la motivazione della sentenza allora oggetto di ricorso risultava,<con riguardo agli attuali ricorrenti, del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ove, da una parte, si faceva rilevare la sussistenza di “forti indici di abuso nel ricorso al contratto a termine” (in considerazione della successione di numerosi contratti in un arco di tempo ristretto) e, dall’altra, si respingeva la domanda dei lavoratori tesa alla nullità dell’apposizione del termine ai suddetti contratti per condotta fraudolenta del datore di lavoro senza che in concreto – e con specifico riferimento agli odierni ricorrenti – alcun apprezzamento degli elementi istruttori fosse stato compiuto>.
La Corte del rinvio, quindi, nella sua motivazione ha premesso che, in base alla decisione rescindente, era chiamata ad una “esaustiva valutazione della domanda dei tre attuali ricorrenti concernente la dedotta condotta fraudolenta del datore di lavoro”, e che considerato che: “Si tratta di una verifica che, come evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza di rinvio, si impone in quanto, anche in presenza di contratti a tempo determinato, come quelli di specie, per i quali risultino rispettate le prescrizioni di cui all’art. 326 cod. nav. non si può escludere che in concreto attraverso le ripetute assunzioni si sia realizzato un uso deviato e fraudolento del contratto a termine e dunque una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell’art. 1344 c.c.
Come puntualizzato dalla Corte di Cassazione con orientamento pienamente condivisibile (vedi Cass. n. 14828/2018) all’accertamento dell’utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro il quale ripetutamente si sia avvalso di prestazioni di lavoro a termine.
Spetta al giudice del merito, dunque, procedere a detta indagine, “desumendo, con procedimento logico deduttivo, da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine”.
4. Tanto premesso in diritto, la Corte del rinvio, in relazione “alle sole posizioni di M.G. e V.O.”, ha osservato che “l’intento fraudolento, alla stregua delle allegazioni formulate in primo grado e qui ribadite dai ricorrenti in riassunzione, sarebbe desumibile dal ricorso reiterato alla stipula dei contratti a termine in un arco temporale ristretto.
E del resto in detti termini si è espresso lo stesso giudice di primo grado che in sentenza ha ritenuto la sussistenza della frode, proprio ed esclusivamente evidenziando che la molteplicità e la reiterazione dei contratti in un arco temporale ristretto con conseguente breve lasso di tempo intercorso tra la conclusione di ciascuno di essi e la stipula del successivo, costituissero circostanze sufficienti per ravvisare l’intento da parte della società datrice di lavoro di frantumare un unico reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a termine.
In particolare, M.G. risulta aver stipulato con RFI cinque contratti a tempo determinato nell’arco di tre anni, mentre V.O. ha stipulato nove contratti dal 2001 al 2009”.
5. Orbene, rispetto a questi accertamenti fattuali dei giudici del rinvio, gli attuali ricorrenti non lamentano ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. che essi giudici non abbiano esaminato uno o più fatti storici ulteriori, in ipotesi decisivi e controversi tra le parti.
6. Assumono, piuttosto, che la motivazione resa dalla Corte territoriale sarebbe “apparente”.
7. Anzitutto secondo le Sezioni unite di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, tra le altre, Cass., sez. un., 9.10.2019, n. 25392).
8. Nella sentenza impugnata non è assolutamente riscontrabile tale vizio.
8.1. La motivazione resa dalla Corte distrettuale, infatti, dopo i rilevanti passi già riferiti, così prosegue: “… osserva al riguardo questa Corte che il solo numero dei contratti a tempo determinato e l’arco temporale in cui si sono succeduti sono elementi insufficienti per poter ritenere, per ciò solo, integrata una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell’art. 1344 c.c..
Si tratta, al più di indizi neanche univocamente significativi della condotta fraudolenta, ben potendo essere anche semplicemente indicativi dell’assenza di programmazione dell’attività lavorativa da parte datoriale.
Il lavoratore, infatti, ben può essere impiegato con una certa frequenza, ad intervalli di tempo rispettosi del dato normativo ma comunque ravvicinati, ma da ciò solo non è certo possibile inferire la frode qualificata, sanzionabile ex art. 1344 cod. civ.
E ciò soprattutto ove si consideri, come messo in evidenza da RFI, che l’avviamento al lavoro dei marittimi avviene per il tramite del collocamento pubblico della gente del mare per cui l’individuazione del lavoratore-contraente è frutto del meccanismo di chiamata dal turno generale, cui sono obbligatoriamente iscritti i marittimi disoccupati cui segue il loro avvio al lavoro in ordine di graduatoria, su richiesta numerica dell’armatore con conseguente casualità della cronologia dei periodi di imbarco.
E’ dunque necessaria la ricorrenza di ulteriori e ben più qualificanti elementi che disvelino l’intento fraudolento, elementi che nel ricorso di primo grado non sono stati allegati.
Sul punto infatti va condivisa quella valutazione che già la Corte di Appello di Catania (con la prodotta sentenza n. 623/2020) e di Palermo (con la sentenza n. 1493 già confermata dalla Corte di Cassazione con la già citata sentenza n. 1428/2018) hanno reso in controversie analoghe, evidenziando la necessità di un quid pluris che caratterizzi l’intento fraudolento, al di là del mero dato, del tutto insufficiente, rappresentato dal numero dei contratti e dall’arco temporale di loro stipula”.
9. Tale estesa motivazione, di cui i ricorrenti prendono in considerazione solo una parte, non è certamente “apparente” nei sensi sopra specificati.
La Corte di merito, infatti, in sede di rinvio, in base agli elementi fattuali a disposizione, e, come già notato, non ponendo i ricorrenti in luce diversi elementi di fatto in ipotesi non considerati, ha compiuto l’accertamento ad essa demandato con la decisione rescindente di questa Corte di legittimità.
10. Nello sviluppo dell’unica censura in esame in sintesi vengono richiamate talune decisioni di legittimità in subjecta materia, e si sostiene che la sentenza attualmente impugnata sarebbe in contrasto con altra resa dalla medesima Corte e con precedente di merito di primo grado, che avrebbero affermato la rilevanza di elementi quali il numero dei contratti a tempo determinato e l’arco temporale complessivo in cui essi si sono succeduti; si sostiene ancora che la generica deduzione operata nella specie dalla Corte d’appello di Messina, con la sentenza impugnata, non appare “conducente al principio di diritto sancito” nell’ordinanza n. 1641/2022 (cfr. pagg. 6-9 del ricorso)
11. Osserva in contrario il Collegio che l’unico motivo di ricorso fa riferimento esclusivo al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. ma nei termini innanzi specificati; né vi è dedotta la violazione dell’art. 384, comma secondo, c.p.c. o di altre norme di diritto.
11.1. In ogni caso, come già premesso e come è stato considerato in sede di rinvio dalla Corte territoriale, l’annullamento con rinvio della precedente sentenza resa da quest’ultima era stato disposto solo perché la relativa motivazione era stata reputata contraddittoria.
12. Inoltre, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte anche di recente confermato, in tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, esclusa l’applicabilità della disciplina di diritto comune integrata dal d.lgs. n. 368 del 2001, rileva la disposizione speciale di cui all’art. 326 c. nav. che, nel porre, all’ultimo comma, una presunzione legale di natura indeterminata del rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni, costituisce – in via generale e astratta – una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;
tuttavia, non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell’art. 1344 c.c., ai fini della cui indagine, il giudice di merito dovrà desumere da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e da ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine (così Cass. n. 14828/2018, richiamata nella motivazione di Cass. n. 1641/2022, oltre che dalla stessa Corte d’appello nella sentenza qui impugnata; ma v. in termini già Cass. n. 62/2015 e n. 59/2015; e, successivamente, Cass. n. 177/2019, e, da ultimo, nella motivazione Cass. n. 8903/2023).
12.1. Ebbene, in tutti tali precedenti di legittimità (relativi a fattispecie analoghe a quella in esame, che vedevano R.F.I. come datrice di lavoro), da un lato, non è stato affermato che il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati e l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti siano di per sé elementi sufficienti a comprovare l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine; dall’altro, è stato sempre sottolineato che il relativo accertamento è da operare caso per caso ed è riservato al giudice di merito.
12.3. Nella specie, pertanto, sfugge al sindacato di legittimità la valutazione espressa dai giudici di merito, che hanno apprezzato il numero dei contratti a termine che avevano interessato i due lavoratori attuali ricorrenti ed il lasso temporale delle relative stipulazioni, senza però riscontrare altre circostanze fattuali allegate dagli stessi, in ipotesi rivelatrici di una condotta datoriale in frode alla legge.
13. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.