La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 36775 depositata il 3 ottobre 2024, intervenendo in tema di sequestro probatorio, ha ribadito i principi di diritto, di seguito riportati, secondo cui ” il decreto di sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U., n. 36072 del 19/04/2019, Rv. 273548).
(…) ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all’obiettivo di perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unspead Paket Servisi SaN Ve TIC. A. S. c. Bulgaria).
(…) con riferimento al decreto di sequestro probatorio di materiale informatico, che l’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di beni, nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all’accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il Pubblico Ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro (ex multis, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949; Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020).
(…) illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838)
(…) il Tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l’esercizio della funzione di controllo a cui il Tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 24/02/2020, Rv. 278509; Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 18/01/2017, Rv. 266880).
(…) in materia di segreto professionale[…] la piena legittimità del sequestro eseguito presso lo studio del libero professionista, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e non anche dall’inquisito, tenuto conto che l’unico segreto opponibile da quest’ultimo al magistrato penale è quello di Stato (Sez. 6, n. 10281 del 19/02/2019; Sez. 3, n. 3288 del 10/07/1990, Rv. 185191).”
Per i giudici di legittimità, come riportato anche dalla Sez. U., n. 36072 del 19/04/2019, ” la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l’accertamento del fatto di reato».
Tali principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, dal momento che la stessa qualificazione della cosa come pertinente al reato, presuppone l’indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro; ciò che, in altri termini, equivale a dire che, in tanto un certo bene può essere considerato «cosa pertinente al reato», in quanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita. La motivazione del decreto probatorio deve, dunque, contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato e la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata, in quanto la carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e, di conseguenza, la ragione per cui i beni sequestrati sono da sottoporre a vincolo (ex plurimis, Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348; Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Rv. 277061). “
In ordina la principio di proporzionalità, i giudici di piazza Cavour hanno chiarito che ” dall’art. 275 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Rv. 276979; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Rv. 261509) e, a livello sovranazionale, dalle fonti del diritto dell’Unione (art. 5, par. 2 e 4, TUE; art. 49, par. 3, e art. 52, par.1, della Carta dei diritti fondamentali) e dagli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve ad «ad una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto » (ex plurimis, Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, inoltre, statuito che ” solo valorizzando l’onere della motivazione è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere sotto controllo l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte EDU. In tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertcimento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al principio di legalità (Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548).
In tale contesto, si è inoltre affermato, in tema di acquisizione della prova, che l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto, potenzialmente, rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti ·dal sistema (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 268489; Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013; Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, Rv. 240254). Sotto altro profilo, l’esigenza investigativa, in alcuni casi, può depotenziare, quasi vanificandola, la possibilità di verificare nella immediatezza la legittimità del mezzo di ricerca e richiede, perciò, strumenti compensativi di garanzia per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti “
Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che ” è possibile disporre un sequestro esteso, e magari totalizzante, in quanto si spieghi, caso per caso, perché ciò è necessario fare, perché, cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere, in quella determinata fattispecie, una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede[ID del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente ex ante l’oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (ex plurimis, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Rv. 262898).
Nell’adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informatico, pertanto, il Pubblico Ministero non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro – qUpndo ciò sia possibile – in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria e cautelare perseguita (Corte cast. n. 85 del 2013).
Inoltre, la Corte, con la richiamata sentenza n. 24265 del 2020, ha chiarito che, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore da sequestrare, essa non rileva in sé come cosa pertinente al reato in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. Ne deriva, come è stato specificato dalla Corte di Cassazione, che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia – mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell’insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 12156 del 04/03/2020). “
Il Supremo consesso, in tema di segreto professionale, ha riaffermato che “a favore della inopponibilità del segreto professionale da parte del professionista indagato/imputato. L’evocato art. 200 cod. proc. pen., infatti, statuendo che «non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria» tra gli altri «gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale» – e, dunque, per la parte che qui interessa, anche i dottori commercialisti ex art. 5 del d.lgs. n. 139 del 2005 (Sez. 2, n. 46588 del 23/05/2017) – collega espressamente la disciplina del segreto alla testimonianza, delimitandone con sufficiente precisione l’ambito soggettivo di operatività, da ritenersi peraltro tassativo, trattandosi di norme derogatorie rispetto all’ordinario regime giuridico della testimonianza. Né alcun argomento si può trarre, a ben vedere, dall’art. 256 cod. proc. pen.; norma che – prevedendo per i titolari dell’eventuale segreto professionale e del segreto d’ufficio l’obbligo di adempiere alla richiesta dell’autorità giudiziaria di consegnare gli atti e i documenti, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici e ed ogni altra cosa di cui abbiano la disponibilità per ragioni di ufficio, ministero, incarico o professione, salvo che oppongano per iscritto il segreto di Stato, il segreto professionale ovvero quello d’ufficio – lungi dal limitarsi a compiere un mero richiamo ricognitivo all’articolo summenzionato, rappresenta lo statuto normativo del segreto professionale e degli ambiti di sua applicabilità, disciplinando specificamente i rapporti intercorrenti tra il dovere di esibizione ed il segreto. Del resto, l’impossibilità di ammettere l’opponibilità del segreto professionale da parte dell’imputato/indagato si fonda sulla considerazione che, nell’ipotesi di richiesta di esibizione di documenti ex art. 256 cod. proc. pen., il riconoscimento del segreto in capo a tale soggetto gli attribuirebbe una facoltà di cui altrimenti sarebbe privo, altresì preclusa dal divieto di estensione analogica in una materia improntata al rigoroso rispetto del principio di legalità. Diversamente opinando, il segreto professionale si presterebbe ad essere uno strumento di elusione dei controlli (Sez. U. civ., n. 11082 del 07/05/2010). A ciò si aggiunga che la disciplina processuale dell’ordine di esibizione ex art. 256 cod. proc. pen. presuppone un simmetrico dovere di collaborazione del destinatario terzo, prevedendo altresì che, in caso di opposizione tempestiva, il Pubblico Ministero debba compulsare la procedura di accertamento prevista dal secondo comma della citata norma, potendo comunque sequestrare il documento richiesto laddove ritenga infondata l’opposizione, così prescindendo dal dissenso del professionista ed esponendosi al solo sindacato di legittimità sul giudizio di infondatezza , nonché sul presupposto, ivi espressamente tipizzato, della necessità insurrogabile dell’atto, non solo a fini probatori, ma addirittura a fini processuali ed operativi.“
I giudici, nella sentenza in commento, sulla inopponibilità del segreto professionale se il professionista è indagato/inquisito, ha precisato che “la sentenza Sez. 2, n. 51446 del 18/10/2017, chiarisce espressamente l’idoneità della formale opposizione del segreto professionale, ove sollevata in ragione della correlazione della disponibilità dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, ad impedire all’autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall’art. 256, comma 2, cod. proc. pen. Dall’altro, la pronuncia n. 14082 del 14/11/2018, dep. 2019, riconosce – per la parte che qui interessa – la tipicità della figura del dottore commercialista rispetto alle categorie professionali alle quali la legge attribuisce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Ma in nessuna delle due citate decisioni emergere un’argomentazione utile all’estensione delle garanzie connesse alla disciplina del segreto professionale al professionista inquisito.“