Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36775 depositata il 3 ottobre 2024

sequestro probatorio e segreto professionale – il decreto di sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2024, il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento delle istanze di riesame, avanzate nell’interesse di F.G. ed E.J., avverso il provvedimento del Pubblico Ministero del 7 febbraio 2024, ha parzialmente annullato il sequestro probatorio di beni elettronici e documenti – disposto, nei loro confronti, in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 – altresì disponendo la restituzione agli aventi diritto di quanto loro sequestrato, anche in copia, se non vincolato per altra causa, con eccezione di quei soli beni, rimasti in sequestro, che, sulla base di dati minimi di riconoscibilità esteriore, siano apparsi pertinenti ai reati contestati.

Secondo l’incolpazione provvisoria, gli indagati, in concorso con la defunta C.M. avrebbero contribuito alla fittizia esterovestizione della dimora abituale della de cuius in Svizzera, anziché in Italia, al fine di impedire l’assoggettamento all’imposizione fiscale nazionale della rendita vitalizia percepita – fino al decesso, in base ad accordo successorio transattivo intervenuto, alla morte del marito, G.A., con la figlia M.A. – per un totale complessivo di € 8.166.669,00, cosl indicando, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni in contestazione, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, con evasione di imposta Irpef pari ad € 3.508.532,00, per il 2018, e ad € 244.266,01, per il 2019, avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, consistiti nell’avere: F.G., quale dottore commercialista e consulente fiscale della C.M., fornito gli strumenti. necessari al raggiungimento degli intenti criminosi della cliente e, comunque, rafforzato gli stessi, predisponendo e trasmettendo in via telematica le dichiarazioni fiscali relative alle annualità in contestazione; E.J., rafforzato gli intenti criminosi della de cuius, altresl confezionando atti orientati a suffragare la predetta falsa apparenza.

Nell’annullare parzialmente il decreto di sequestro del 7 febbraio 2024, il Tribunale del riesame ha ritenuto che – sebbene fosse altamente probabile che tra la massa di beni e dati appresi potesse esservi qualcosa di pertinente al thema probandum della evasione contestata – il decreto di perquisizione e sequestro avesse omesso il parametro previsionale e la illustrazione preventiva, anche minimale, di un programma organizzativo, tale da consentire una valutazione in ordine alla proporzione dei mezzi allestiti rispetto al materiale da esaminare; con conseguente carenza di motivazione sulla pertinenzialità differita e sulla proporzione della mole di dati di contenuto ignoto, parimenti sottoposti al provvedimento ablativo. Da qui, il mantenimento del sequestro solo sugli elementi che, con certezza o con elevata probabilità, avessero ictu oculi una verosimile connessione pertinenziale e strumentale con l’unico tema reso univocamente oggetto della disamina e del contraddittorio: la percezione della rendita e la esterovestizione della dimora della C.M., in Svizzera.

2. Avverso l’ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.

2.1 Con un primo motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli 247 e 253 cod. proc. pen., nonché il connesso vizio di motivazione, relativamente alla mancata considerazione del fumus commissi delicti in ordine al rapporto di pertinenzialità, strumentale all’accertamento, tra i reati per cui si procede ed i documenti oggetto del provvedimento ablativo.

Secondo la prospettazione accusatoria, il Tribunale del riesame – a fronte di un capo di incolpazione provvisoria specificamente riferito alla percezione della rendita vitalizia da parte di C.M. ed alla contestata esterovestizione fittizia della sua dimora in Svizzera, al fine di evadere la tassazione italiana sul vitalizio mediante applicazione del più favorevole regime svizzero di versamento forfettario parametrato sulla sola propensione alla spesa – ha erroneamente ritenuto che i reati in contestazione fossero per ciò solo circoscritti al predetto vitalizio e che fosse pertanto impossibile, per mancanza del nesso di pertinenzialità e proporzionalità, sottoporre a sequestro beni e documenti diversi da quelli ad esso strettamente riferibili. Sennonché, sostiene il ricorrente che, nel fare ciò, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che si sarebbe trattato, all’opposto, di una contestazione che, riguardando la natura fraudolenta di due dichiarazioni e la connessa sottrazione di elementi attivi all’imposizione fiscale, sarebbe stata certamente suscettibile di ampliarsi, sotto il profilo della stessa base imponibile. Nello stesso decreto genetico, del resto, il Pubblico Ministero avrebbe correttamente dato conto dei profili di potenziale maggiore ampiezza della predetta base imponibile, mediante il riferimento all’esistenza di molteplici beni, in possesso della deceduta C.M., produttivi di redditi – da rinvenirsi, segnatamente, nei 900 milioni di dollari detenuti dalla società Bundeena, sedente nelle Isole Vergini, produttivi di 30 milioni annui di reddito, oltre che nei molteplici e differenti beni detenuti all’estero, per complessivi 734 milioni di euro – tuttavia bisognosi di quell’adeguato approfondimento investigativo cui proprio l’annullato decreto di perquisizione e sequestro sarebbe stato finalizzato. Né, a parere del Procuratore della Repubblica, potrebbe comprendersi il rilievo, pur mosso dal Tribunale, secondo cui mancherebbero riferimenti ad eventuali dichiarazioni reddituali proprie di E.J., alla globale redditualità dei predetti, nonché alle vicende riguardanti la fonte principale di tali liquidità, e cioè la partecipazione di C.M. nella Dicembre s.s., perché tali profili sarebbero oggetto di espressa motivazione.

Secondo il ricorrente – che si duole altresì della disposta restituzione, agli indagati, di documenti ed atti di significativa pertinenza e collegamento con i provvisori addebiti di esterovestizione, quali: le dichiarazioni fiscali dei fratelli Elkann; le cartelline intestate “BD” (Blue Dragons), da cui sarebbe stato possibile ricostruire la base imponibile della C.M.; i documenti concernenti tutti i dipendenti diversi da Oprea Larisau, nonostante proprio il segmento di condotta concernente l’assunzione dei dipendenti fosse contestato ai capi 1) e 2) dell’attribuzione provvisoria all’indagato E.J.; i documenti necessari alla verifica della presenza in Italia di C.M. od alla prova della frode – !;ampiezza dell’originario sequestro, indebitamente annullato dal Tribunale del riesame, sarebbe da giustificarsi alla luce del necessario arretramento temporale dei documenti da apprendere, imposto dalla natura sofisticata e risalente nel tempo della strategia evasiva posta in essere dagli indagati, ben potendosi differenziare l’annualità in contestazione e la datazione della documentazione appresa.

2.2 Con un secondo motivo di censura, si denunciano la violazione degli 247, comma 1-bis, e 253 cod. proc. pen. ed il relativo difetto di motivazione, per essere la parte motiva dell’ordinanza impugnata manifestamente illogica, carente ed altresì viziata da violazione di legge, in ordine al tema della pertinenzialità, anche con riferimento al sequestro dei supporti e dei dati informatici.

In primo luogo, precisa il ricorrente che, in sede di perquisizione, alla presenza di due diversi consulenti, proprio al fine di evitare di sottrarre ai rispettivi titolari la disponibilità dei relativi archivi informatici, era stata effettuata la copia forense sul posto di numerosi supporti, con contestuale fissazione della data (poi annullata) per il conferimento dell’incarico ex art. 360 cod. proc. pen., per i dispositivi dei quali non fosse stato possibile procedere alla copia forense in loco, altresì chiarendosi che due dei cellulari sequestrati appartenevano a soggetti terzi che non avevano presentato alcuna impugnazione in sede di riesame o istanza di dissequestro.

Inoltre, si contesta la intrinseca illogicità e contraddittorietà della motivazione del Tribunale del riesame, nella parte in cui il giudice ha inteso enucleare un “decalogo”, non prescritto da nessuna norma né desumibile da alcun principio di diritto, di elementi che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto inserire nel decreto di sequestro probatorio. Nel caso di specie, sostiene il ricorrente che non sarebbe stato possibile specificare né le ragioni per le quali sarebbe stato necessario un sequestro indistinto degli elementi di prova – senza alcuna possibilità di modulazione in interventi ablativi meno invasivi anche a seconda della collaborazione  o  meno  dei  destinatari  del  provvedimento,  con  inevitabile apprensione dei device per il completamento delle operazioni – né la tempistica dello svolgimento dei predetti, non potendosi prevedere ex ante né la collaborazione o meno dei soggetti a consegnare ed indicare unicamente i dati che interessano, né l’entità dei dati informatici, ovvero l’effettiva possibilità di effettuare copie in loco, né i tempi necessari all’espletamento dell’operazione.

Che non si tratti di una attività meramente esplorativa, del resto, lo confermerebbe, a parere del ricorrente, anche la circostanza che, nel caso di specie, sarebbero state effettivamente approntate tutte le misure possibili per comprimere il meno possibile il diritto alla riservatezza degli indagati e dei soggetti terzi, nonché per preservare lo svolgimento della loro attività lavorativa, essendo intervenuta apposita nomina del consulente tecnico del Pubblico Ministero ed essendosi privilegiata l’effettuazione di copie forensi di PC e server in loco. Nessuna censura difensiva sarebbe stata, peraltro, avanzata in ordine alla presunta mancata indicazione, nella motivazione del decreto di sequestro, delle misure adottate per garantire la corretta esecuzione delle operazioni, risultando parimenti arduo individuare alternative ulteriori rispetto alla possibilità di effettuare una copia del supporto sul posto o in epoca immediatamente successiva. Né alcun programma di lavoro avrebbe potuto stilarsi prima ancora di avere verificato cosa in concreto sarebbe stato posto sotto sequestro.

Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale del riesame, il decreto di sequestro avrebbe correttame’nte indicato, non solo le finalità probatorie e la pertinenzialità dei beni rispetto ai reati contestati e agli sviluppi investigativi possibili, ma anche le motivazioni del perché sarebbe stato necessario ricercare ed apprendere supporti informatici degli indagati e di alcuni terzi espressamente indicati. Ciò che, a parere del ricorrente, confermerebbe peraltro la manifesta illogicità del provvedimento gravato allorché, applicando al caso concreto principi diversi ed ulteriori da quelli affermati dalle sentenze di legittimità ivi citate, affermerebbe la necessità di garantire in tempi rapidi la restituzione dei beni agli interessati, ignorando tuttavia che tale restituzione sarebbe stata pienamente garantita, non essendo emersi, nemmeno in seno alle prospettazioni difensive, elementi di segno contrario.

2.3 Con un terzo motivo di ricorso, deduce, infine, il ricorrente la violazione dell’a,t. 309 cod. proc. pen., ovvero la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che, ferma restando la completezza e l’adeguatezza del decreto di sequestro, anche a volere ravvisare un difetto in tema di ampiezza della base imponibile o di adempimenti relativi alle copie forensi ed all’estrazione dei dati, questo avrebbe dovuto essere colmato dallo stesso Tribunale del riesame, mediante l’esercizio del potere/dovere di integrazione di cui al comma 9 dell’articolo richiamato.

3. L’ordinanza è stata impugnata, mediante i difensori, anche da Ferrere Gianluca, il quale, con un unico motivo di doglianza, lamenta la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 139 del 2005, quanto al rigetto della richiesta di opposizione del segreto professionale da parte dell’indagato, in relazione al combinato disposto degli 200, comma 1, lettera d), 256 e 103 cod. proc. pen.

Secondo la prospettazione difensiva, il Pubblico Ministero  avrebbe erroneamente ritenuto inopponibile, da parte del professionista sottoposto ad indagini, qualsivoglia segreto professionale sulla base di una sentenza della Corte di cassazione del 1990, omettendo tuttavia di confrontarsi, non solo con le modifiche introdotte, alla normativa processuale del segreto, con la legge n. 48 del 2008, ma anche con due recenti pronunce della Corte di legittimità, estensive della facoltà di opporre il segreto professionale financo al professionista indagato, oltre che con la sentenza n. 40 del 2012 della Corte costituzionale, applicativa della garanzia del segreto ex art. 41 della legge n. 124 del 2007 anche alla figura dell’imputato. In conseguenza di ciò, si sarebbe erroneamente omesso di attivare la procedura di garanzia prevista dall’art. 256 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto comportare tra le parti un confronto sulla tipologia dei documenti e sulla valenza per i medesimi del segreto professionale, non potendosi ritenere legittima un’ispezione  volta a rinvenire, all’interno di uno studio professionale, atti indeterminati. Trattasi, del resto, sia di un soggetto rientrante nella previsione di cui all’art. 200, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. – vincolato cioè dall’obbligo del segreto professionale rispetto alle pratiche e agli incarichi da lui evasi, nonché ai documenti regolarmente custoditi – che di documentazione tutta riconducibile al rapporto fiduciario e professionale intrattenuto dal ricorrente con la C.M., ivi compresa la difesa, assunta a favore della donna, relativamente al contenzioso tributario avverso l’Agenzia delle Entrate, conclusosi nel luglio 2020. Oltre ad avere violato le garanzie legate al segreto non prevedendo l’ordine di esibizione, l’autorità giudiziaria avrebbe altresì mancato di rispettare la procedura ex art. 256 cod. proc. pen. nella fase di esecuzione del sequestro, allorché, una volta opposto il segreto professionale, avrebbe omesso di sottoporre il vaglio di quanto reperito al necessario contraddittorio tra le parti, così precludendo qualsivoglia accordo sul punto, oltre che l’eventuale esperimento della procedura di opposizione attivabile ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen. A favore della prospettazione difensiva, secondo il ricorrente, deporrebbe peraltro l’ulteriore garanzia prevista dall’art. 103, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’espresso divieto di sequestrare atti di causa – salvo che costituiscano corpo del reato – quali, nel caso di specie, i due fascicoli intitolati “C.M. contenzioso tributario”, rispetto ai quali il ricorrente avrebbe rivestito la qualifica di vero e proprio difensore.

Secondo quanto argomentato dalla difesa, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera e), e 185 cod. proc. pen., potrebbe infine sostenersi la nullità degli atti eseguiti in assenza della richiesta di esibizione ex art. 256 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità della documentazione illegittimamente acquisita e sequestrata.

4. In data 17 giugno 2024, la difesa di E.J. ha depositato memoria con la quale, presentando motivi aggiunti in ordine al diverso procedimento n. R.G. 15398/2024, ha altresì replicato al gravame proposto dal Pubblico Ministero, chiedendone, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità, per carenza di interesse concreto ed attuale del ricorrente, il quale, mediante l’emissione del nuovo decreto di sequestro, datato 6 marzo 2024, avrebbe comunque conseguito il fine cui è diretta l’impugnazione, ovvero, in subordine, la dichiarazione di infondatezza. Quanto al primo motivo di ricorso, infatti, osserva la difesa che l’ordinanza avrebbe fatto buon governo degli enunciati che regolano l’esercizio della cautela probatoria, allorché, in applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ha correttamente ricondotto l’istanza acquisitiva a quanto afferente all’accusa, escludendone la parte inconferente o meramente esplorativa. Lo stesso profilo di censura, relativo alla presunta indebita compressione, da parte del Tribunale • del riesame, dell’area temporale di pertinenza dell’acquisizione probatoria, del resto, sarebbe contraddetto, da un lato, da quanto precisato dallo stesso giudice del riesame sulla implicita estensione dell’indagine alle annualità precedenti non prescritte, dall’altro, dalla stessa portata precettiva dell’ordinanza, che ha confermato la legittima acquisizione di documenti anche molto risalenti nel tempo. Analoghe considerazioni si svolgono quanto al secondo motivo di censura, rispetto al quale si ribadisce come, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, oggetto, modalità e tempi del sequestro, debbano essere tempestivamente delineati dal Pubblico Ministero nel decreto genetico, che rappresenta l’unico metro di apprezzamento dei requisiti di pertinenza, proporzionalità e adeguatezza. Quarto, infine, al terzo motivo di doglianza, se ne rileva l’inammissibilità, fondandosi esso su una distorsione della motivazione dell’ordinanza che è preclusa al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino è inammissibile.

1.1 Prima di procedere alla disamina delle singole censure, giova innanzitutto affrontare la questione dell’interesse ad agire del Pubblico Ministero. 

Simmetricamente a quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U., n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497), ritiene infatti il Collegio che, pur dopo la già intervenuta emissione di un nuovo decreto, anche nei confronti del Pubblico Ministero ricorrente, debba ritenersi permanente un interesse all’impugnazione del provvedimento ablativo, quantomeno con riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti applicativi, ritenuti insussistenti dal Tribunale nella fattispecie in esame.

1.2 Il primo motivo di censura, relativo alla violazione degli artt. 247 e 253 cod. proc. pen., nonché al connesso vizio di motivazione, per la mancata considerazione del fumus commissi delicti in ordine al rapporto di pertinenzialità, strumentale all’accertamento, tra i reati per cui si procede ed i documenti oggetto del provvedimento ablativo, è inammissibile. 

Sul punto è opportuno premettere che, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

Ciò premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, a fronte di un percorso motivazionale, quale quello seguito dall’ordinanza impugnata, del tutto in linea con gli enunciati di questa Corte, la doglianza del ricorrente sulla pretesa violazione dei predetti principi si risolve in una richiesta di rivalutazione fattuale, non prospettabile nella presente sede di legittimità.

1.2.1 Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il decreto di sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U., n. 36072 del 19/04/2019, Rv. 273548). Nello specifico, si è precisato come «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l’accertamento del fatto di reato».

Tali principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, dal momento che la stessa qualificazione della cosa come pertinente al reato, presuppone l’indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro; ciò che, in altri termini, equivale a dire che, in tanto un certo bene può essere considerato «cosa pertinente al reato», in quanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita. La motivazione del decreto probatorio deve, dunque, contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato e la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata, in quanto la carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e, di conseguenza, la ragione per cui i beni sequestrati sono da sottoporre a vincolo (ex plurimis, Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348; Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Rv. 277061).

1.2.2 Ebbene, contrariamente a quanto argomentato dal Pubblico Ministero, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha coerentemente chiarito la riferibilità del fumus commissi delicti alla sola rendita vitalizia, in considerazione di una descrizione concreta del reato contestato che in effetti appare strettamente ed inscindibilmente legata ad un aspetto specifico e circoscritto di tutta la vicenda reddituale e patrimoniale della de cuius, così correttamente ritenendo il carattere meramente esplorativo del decreto di sequestro, dichiaratamente finalizzato alla ricerca di ulteriori cespiti patrimoniali ed elementi reddituali della C.M., non rendicontati nella massa ereditaria, così ampliandosi il thema probandum ad indagini su nuove e diverse fattispecie, non pertinenti al reato ipotizzato. Di talché, non può ritenersi che l’ordinanza impugnata sia carente di motivazione.

1.3 Il secondo motivo di doglianza, con il quale si denunciano la violazione degli artt. 247, comma 1-bis, e 253 cod. proc. pen. ed il relativo difetto di motivazione, per essere la parte motiva dell’ordinanza impugnata manifestamente illogica, carente ed altresì viziata da violazione di legge, in ordine al tema della pertinenzialità, anche con riferimento al sequestro dei supporti e dei dati informatici, è anch’esso inammissibile.

La prospettazione del ricorrente, per come sviluppata nel motivo di ricorso, risulta muoversi su due diversi piani: da un lato, si contesta la formulazione, in diritto, del cosiddetto “decalogo”, richiamato a pag. 17 dell’ordinanza impugnata; dall’altro, se ne censura l’applicazione nel caso concreto.

1.3.1 Dal primo punto di vista, occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia.

Si è affermato, in particolare, che il principio di proporzionalità, sancito, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dall’art. 275 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Rv. 276979; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Rv. 261509) e, a livello sovranazionale, dalle fonti del diritto dell’Unione (art. 5, par. 2 e 4, TUE; art. 49, par. 3, e art. 52, par.1, della Carta dei diritti fondamentali) e dagli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve ad «ad una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto » (ex plurimis, Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, inoltre, statuito che «ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all’obiettivo di perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unspead Paket Servisi SaN Ve TIC. A. S. c. Bulgaria). Dunque, solo valorizzando l’onere della motivazione è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere sotto controllo l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte EDU. In tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertcimento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al principio di legalità (Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548).

In tale contesto, si è inoltre affermato, in tema di acquisizione della prova, che l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto, potenzialmente, rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti ·dal sistema (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 268489; Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013; Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, Rv. 240254). Sotto altro profilo, l’esigenza investigativa, in alcuni casi, può depotenziare, quasi vanificandola, la possibilità di verificare nella immediatezza la legittimità del mezzo di ricerca e richiede, perciò, strumenti compensativi di garanzia per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti. Strumenti di garanzia, cioè, che si collocano già al momento della adozione del mezzo di ricerca della prova e che attengono: alla portata del vincolo; alle ragioni – che devono essere puntualmente esplicitate – per cui si decide di aggredire, ad esempio, la sfera giuridica di soggetti terzi estranei al reato; al motivo per cui il vincolo venga modulato in modo onnicomprensivo; alla necessità di ancorare la durata del sequestro a criteri oggettivi di ragionevolezza temporale; all’esigenza insopprimibile di selezione delle cose davvero necessarie ai fini della prova; alla necessità di evitare che l’ablazione assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede. Trattasi di profili su cui è necessario specificamente motivare da parte del Pubblico Ministero ed, eventualmente, del Tribunale dèl riesame, giacché, diversamente, il mezzo di ricerca si trasforma in uno strumento di illegittima compressione di diritti, con conseguente ingiustificata “rincorsa” da parte del soggetto a cui le cose sono sequestrate al fine di ottenere la restituzione di ciò che sin dall’inizio non avrebbe dovuto essere sequestrato.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato, con riferimento al decreto di sequestro probatorio di materiale informatico, che l’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di beni, nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all’accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il Pubblico Ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro (ex multis, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949; Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020).

È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838). In tanto, come anticipato, è possibile disporre un sequestro esteso, e magari totalizzante, in quanto si spieghi, caso per caso, perché ciò è necessario fare, perché, cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere, in quella determinata fattispecie, una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede[ID del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente ex ante l’oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (ex plurimis, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Rv. 262898).

Nell’adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informatico, pertanto, il Pubblico Ministero non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro – qUpndo ciò sia possibile – in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria e cautelare perseguita (Corte cast. n. 85 del 2013).

Inoltre, la Corte, con la richiamata sentenza n. 24265 del 2020, ha chiarito che, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore da sequestrare, essa non rileva in sé come cosa pertinente al reato in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. Ne deriva, come è stato specificato dalla Corte di Cassazione, che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia – mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell’insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 12156 del 04/03/2020).

Tutto ciò premesso, il “decalogo” riportato dal Tribunale del riesame, a pag. 17 dell’ordinanza impugnata, appare conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità, perché, senza recare significative innovazioni sostanziali, si riferisce a tutte le componenti ritenute rilevanti ai fini della motivazione del sequestro probatorio; con la conseguenza che il primo profilo di censura del pubblico ministero deve ritenersi manifestamente infondato.

1.3.2 Per quanto concerne, invece, il versante applicativo del menzionato “decalogo”, la doglianza assume il carattere dell’inammissibilità, perché afferente ad una valutazione fattuale che, ove non vi sia un’omessa motivazione, è insindacabile ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Del resto, come già chiarito sub 2.1.  – le cui argomentazioni possono pertanto ritenersi qui richiamate – la motivazione dell’ordinanza gravata appare sul punto esaustiva, allorché spiega, correttamente, come nelle due imputazioni iniziali venga in rilievo la sola vicenda della rendita vitalizia percepita dalla C.M., la quale circoscrive agli aspetti a lei strettamente inerenti l’interesse investigativo; cosicché, rispetto ad una imputazione provvisoria così perimetrata, le altre richieste di sequestro probatorio appaiono esplorative, in quanto formulate in relazione a nuove, ipotetiche ed eventuali fattispecie illecite.

1.4 Anche il terzo motivo di ricorso – afferente alla violazione dell’art. 309 cod. proc. pen., ovvero alla carenza, alla contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, per non avere il Tripunale del riesame provveduto a colmare le censurate lacune, mediante l’esercizio del potere/dovere di integrazione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. – è manifestamente infondato.

In sede di riesame avverso misure cautelari reali, infatti, il Tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l’esercizio della funzione di controllo a cui il Tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 24/02/2020, Rv. 278509; Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 18/01/2017, Rv. 266880). Né, del resto, a fronte di un’incolpazione provvisoria tanto delimitata e circoscritta, quale quella proposta, nel caso di specie, dal Pubblico Ministero, si sarebbe potuto ritenere corretto, l’eventuale contegno contrario del Tribunale del riesame, potendo il giudice cautelare confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale sia stato ravvisato il fumus commissi delicti, ma non potendo porre a fondamento della propria decisione un diverso fatto di reato (Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679).

2. Il ricorso di F.G. è, invece, infondato. 

Il Tribunale di Torino si è diligentemente uniformato ai criteri ermeneutici sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di segreto professionale, la quale ha reiteratamente chiarito la piena legittimità del sequestro eseguito presso lo studio del libero professionista, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e non anche dall’inquisito, tenuto conto che l’unico segreto opponibile da quest’ultimo al magistrato penale è quello di Stato (Sez. 6, n. 10281 del 19/02/2019; Sez. 3, n. 3288 del 10/07/1990, Rv. 185191).

D’altra parte, è la stessa normativa processuale sul punto a restituire numerosi argomenti a favore della inopponibilità del segreto professionale da parte del professionista indagato/imputato. L’evocato art. 200 cod. proc. pen., infatti, statuendo che «non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria» tra gli altri «gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale» – e, dunque, per la parte che qui interessa, anche i dottori commercialisti ex art. 5 del d.lgs. n. 139 del 2005 (Sez. 2, n. 46588 del 23/05/2017) – collega espressamente la disciplina del segreto alla testimonianza, delimitandone con sufficiente precisione l’ambito soggettivo di operatività, da ritenersi peraltro tassativo, trattandosi di norme derogatorie rispetto all’ordinario regime giuridico della testimonianza. Né alcun argomento si può trarre, a ben vedere, dall’art. 256 cod. proc. pen.; norma che – prevedendo per i titolari dell’eventuale segreto professionale e del segreto d’ufficio l’obbligo di adempiere alla richiesta dell’autorità giudiziaria di consegnare gli atti e i documenti, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici e ed ogni altra cosa di cui abbiano la disponibilità per ragioni di ufficio, ministero, incarico o professione, salvo che oppongano per iscritto il segreto di Stato, il segreto professionale ovvero quello d’ufficio – lungi dal limitarsi a compiere un mero richiamo ricognitivo all’articolo summenzionato, rappresenta lo statuto normativo del segreto professionale e degli ambiti di sua applicabilità, disciplinando specificamente i rapporti intercorrenti tra il dovere di esibizione ed il segreto. Del resto, l’impossibilità di ammettere l’opponibilità del segreto professionale da parte dell’imputato/indagato si fonda sulla considerazione che, nell’ipotesi di richiesta di esibizione di documenti ex art. 256 cod. proc. pen., il riconoscimento del segreto in capo a tale soggetto gli attribuirebbe una facoltà di cui altrimenti sarebbe privo, altresì preclusa dal divieto di estensione analogica in una materia improntata al rigoroso rispetto del principio di legalità. Diversamente opinando, il segreto professionale si presterebbe ad essere uno strumento di elusione dei controlli (Sez. U. civ., n. 11082 del 07/05/2010). A ciò si aggiunga che la disciplina processuale dell’ordine di esibizione ex art. 256 cod. proc. pen. presuppone un simmetrico dovere di collaborazione del destinatario terzo, prevedendo altresì che, in caso di opposizione tempestiva, il Pubblico Ministero debba compulsare la procedura di accertamento prevista dal secondo comma della citata norma, potendo comunque sequestrare il documento richiesto laddove ritenga infondata l’opposizione, così prescindendo dal dissenso del professionista ed esponendosi al solo sindacato di legittimità sul giudizio di infondatezza , nonché sul presupposto, ivi espressamente tipizzato, della necessità insurrogabile dell’atto, non solo a fini probatori, ma addirittura a fini processuali ed operativi.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, peraltro, nessun argomento a favore di un’eventuale estensione della apponibilità del segreto professionale agli indagati/imputati potrebbe ricavarsi dalle due recenti sentenze delle Suprema Corte di cassazione richiamate dalla prospettazione difensiva. Da un lato, infatti, la sentenza Sez. 2, n. 51446 del 18/10/2017, chiarisce espressamente l’idoneità della formale opposizione del segreto professionale, ove sollevata in ragione della correlazione della disponibilità dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, ad impedire all’autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall’art. 256, comma 2, cod. proc. pen. Dall’altro, la pronuncia n. 14082 del 14/11/2018, dep. 2019, riconosce – per la parte che qui interessa – la tipicità della figura del dottore commercialista rispetto alle categorie professionali alle quali la legge attribuisce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. Ma in nessuna delle due citate decisioni emergere un’argomentazione utile all’estensione delle garanzie connesse alla disciplina del segreto professionale al professionista inquisito.

Parimenti deve argomentarsi con riferimento alla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2012, anch’essa inconferente nel caso di specie. Essa fa effettivo riferimento alla possibilità per gli imputati di opporre il segreto di Stato allorché afferma che «Il nuovo art. 41 della legge 124 del 2007 muta i termini del bilanciamento. L’imputato viene ad essere, infatti, per un verso, incluso tra i titolari del potere-dovere di opporre il segreto di Stato ma, al tempo stesso, sottratto – ove tenga la condotta conforme all’esigenza di protezione della sicurezza nazionale – al rischio di una indebita affermazione di responsabilità penale. Lo Stato – mirando alla “autoconservazione” – richiede, cioè, anche alla persona sottoposta a processo il silenzio sulla notizia coperta da segreto, esigendo dalla giurisdizione un possibile esito processuale scevro da connotati negativi nei confronti del giudicabile, fermo restando il vaglio di essenzialità rimesso all’autorità giudiziaria». Ma tale affermazione risulta circoscritta alla speciale disciplina del segreto di Stato, come tale, non estensibile al segreto professionale. Ed invero, dal tenore letterale dell’art. 41 della legge n. 124 del 2007 – che, nel sancire che «ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato», non contiene alcuna clausola di esclusione, così consentendo alla Corte costituzionale di sancire l’estensione del segreto di Stato anche agli indagati/imputati – e dal co·1fronto, tutt’altro che ultroneo, con l’art. 40 della medesima normativa – che ha modificato gli originari artt. 202 e ss., in materia di segreto di Stato – emerge, con evidenza, come il legislatore abbia inteso riferirsi anche agli imputati soltanto in ordine a questa seconda fattispecie. Tanto che la disposizione a cui la Corte costituzionale si riferisce non è contenuta nel codice di procedura penale -che non è stato modificato quanto all’individuazione dei soggetti legittimati all’opposizione del segreto – ma nella legge speciale sul segreto di Stato.

Né alcuna garanzia a favore della posizione dell’odierno ricorrente potrebbe trarsi dall’art. 103 cod. proc. pen. Fermo restando che la perquisizione con conseguente sequestro non può trovare ostacoli di sorta ove si indaghi proprio su ipotesi specifiche di reato a carico di un professionista diverso dal difensore penale – la cui peculiare tutela è accessoria ad una protezione qualificata della libertà personale degli assistiti – rileva infatti il Collegio come, anche laddove si intenda riconoscere l’applicabilità della norma al commercialista, nella qualità di difensore nel contenzioso tributario, le richiamate guarentigie non possano trovare applicazione nel caso di specie, essendo lo stesso interessato nelle indagini non già nella qualità di difensore di altri cittadini indagati, bensì in quella di cittadino indagato egli stesso, come tale non meritevole di privilegiata posizione difensionale. Le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen., infatti, non introducono un principio immunitario di chiunque eserciti la professione legale – od espleti, quantomeno, attività difensiva – risultando dunque applicabili soltanto allorquando debbano essere tutelate la funzione difensiva o l’oggetto della difesa (Sez. 5, n. 35269 del 24/04/2013; Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Rv. 253263);

tanto che, in tema di sequestro da eseguirsi nell’ufficio di un difensore, qualora il mezzo di ricerca della prova venga disposto nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato attribuito al difensore medesimo, non è necessario l’avviso al Consiglio dell’ordine forense di cui al terzo comma dell’art. 103 cod. proc. pen.; e ciò, in quanto non viene in rilievo la tutela della funzione difensiva e dell’oggetto della difesa, cui è finalizzata la disposizione in esame (Sez. 2, n. 44892 del 25/10/2022, Rv. 283822).

Fatte queste premesse, non risulta dunque in alcun modo configurabile la nullità prospettata, ai sensi degli artt. 178 e 185 cod. proc. pen., dal ricorrente, avendo l’ordinanza impugnata fatto buon governo dei principi esegetici consolidatisi in materia di segreto professionale e dovendosi, dunque, ritenere legittimo il sequestro della documentazione necessaria all’accertamento del reato oggetto della provvisoria incolpazione. In conclusione, la protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell’attività professionale, svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume esclusivamente carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa, e non anche l’interesse soggettivo del professionista (Corte cost., n. 87 del 1997).

3. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna di F.G. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e rigetta il ricorso di F.G., che condanna al pagamento delle spese processuali.