CONSIGLIO dei MINISTRI – Delibera del 27 settembre 2024

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d’Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), dell’art. 16, comma 1 e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d’Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza.

2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 6.900.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.