CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26147 depositata il 7 ottobre 2024

Lavoro – Lavoro subordinato a tempo indeterminato – Conversione contratto di co.co.pro – Nullità per assoluta genericità del progetto – Ripristino del rapporto – Pagamento differenze retributive – Risarcimento del danno – Specifico progetto – Criterio “trifasico” diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore – Rigetto

Rilevato che

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello della S. spa, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società e la signora L.R., con mansioni di VII livello del c.c.n.l. settore gas acqua, con decorrenza dal 24 settembre 2010, per la conversione del primo contratto (e di tutti i plurimi successivi) di co.co.pro dal 24.9.2010 al 31.12.2010, in quanto nulli per assenza di un progetto specifico, ai sensi degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, con le conseguenti condanne della società datrice al ripristino del rapporto, al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ribadito l’illegittimità del suindicato contratto per assoluta genericità del progetto, illustrato unicamente attraverso l’elencazione delle mansioni affidate alla R., e ha condiviso pure la corrispondenza delle mansioni svolte dalla lavoratrice alla declaratoria del VII livello.

3. Avverso tale sentenza la S. spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L.R. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 61, 69 d.lgs. 276/2003, anche in relazione agli artt. 11 delle preleggi, 1325, 1428, 1362 c.c., 115,  116 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per invalidità erroneamente ritenuta del contratto di co.co.pro. del 24.9.2010 per difformità rispetto allo schema legale.

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 61, 69 d.lgs. 276/2003, 115, 116 c.p.c. per erronea conversione in rapporto a tempo indeterminato.

7. Con il terzo motivo si impugna la sentenza per violazione degli artt. 1325, 1428 e 1362 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, sia con riferimento alla diversità dell’oggetto dei co.co.pro rispetto all’oggetto sociale della società, sia quanto alla mancata considerazione dell’intervenuta novazione del rapporto, con efficacia assorbente.

8. Con il quarto motivo si deduce, in via subordinata, violazione degli artt. 2103, 2087 c.c., 414, 115 e 116 c.p.c., per erroneo inquadramento della lavoratrice nel VII livello del c.c.n.l.

9. I primi tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili, richiamandosi per quanto occorre la motivazione adottata da questa S.C. (ordinanza n. 36944/2021) nella decisione di una controversia in tema di contratti a progetto conclusi dalla società attuale ricorrente.

10. In via di premessa, occorre ribadire il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui la nozione di “specifico progetto”, in riferimento al testo dell’art. 69, primo comma d.lgs. 276/2003, applicabile ratione temporis, deve ritenersi consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta e identificata, funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. 26 aprile 2018, n. 10135); il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. 6 settembre 2016, n. 17636), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi – pena il sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali.

11. E’ altresì consolidato l’insegnamento, secondo cui il regime sanzionatorio previsto dall’art. 69, primo comma d.lgs. 276/2003 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla legge 92/2012), in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso (che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia: Cass. 29 marzo 2017, n. 8142), determina l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto (Cass. 17 agosto 2016, n. 17127; Cass. 5 novembre 2018, n. 28156; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27543), neppure con ciò contrastando con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41, primo comma Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (Cass. 4 aprile 2019, n. 9471; Cass. 25 agosto 2020, n. 17707).

12. La Corte territoriale ha correttamente applicato i richiamati principi di diritto, accertando, sulla base di un argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie (per le ragioni esposte a p. 5 della sentenza), “l’inidoneità delle sopra richiamate pattuizioni ad integrare un valido progetto” (così a p. 5, penultimo cpv. della sentenza) ed applicando la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza ulteriori accertamenti (così a p. 6 della sentenza).

13. Le censure di parte ricorrente si risolvono, nella sostanza, in una contestazione dell’accertamento e della valutazione probatoria della Corte medesima, sulla base di una diversa ricostruzione del fatto tendente ad una rivisitazione del merito (Cass. 14 febbraio 2017, n. 3965; Cass. 13 marzo 2018, n. 6035) e sono, come tali, inammissibili.

14. Parimenti inammissibile è la censura di mancata considerazione della novazione, che si assume intervenuta con la conclusione dei contratti di collaborazione a progetto successivi al primo, atteso che la stessa si dirige unicamente sull’accertamento in fatto, compiuto dai giudici di merito, là dove hanno escluso la ricorrenza di “elementi (atti a far) ritenere sussistente l’ipotesi della novazione del rapporto di lavoro originariamente instauratosi tra le parti sin dal 24 settembre 2010” ed hanno sottolineato come la “volontà novativa non (fosse stata) palesata dalle parti nel corpo dei contratti stipulati successivamente né (fosse) complessivamente desumibile dal successivo comportamento delle parti” (p. 7, primo cpv. della sentenza).

15. Tale statuizione risulta conforme ai principi più volte enunciati da questa Corte (in tema di contratti a termine ma estensibili alla reiterazione di contratti a progetto) secondo cui, nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi (v. Cass. n. 903 del 2014; n. 6017 del 2005).

16. Il quarto motivo è anch’esso è inammissibile.

17. Non sussiste la violazione delle norme di diritto denunciata (che presuppone la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo) posto che, nel caso di specie, si tratta piuttosto dell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrente e neppure deducibile in ragione della disciplina cd. della “doppia conforme”, senza indicazione, né tanto meno dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di rigetto dell’appello (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656).

18. La Corte territoriale ha correttamente verificato la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria, secondo il cd. criterio “trifasico” nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 27 settembre 2016, n. 18943), in esito all’individuazione delle qualifiche del contratto collettivo di categoria e alla loro comparazione (p. 8 e 9 della sentenza) e all’accertamento delle attività lavorative in concreto svolte dalla R., nonché al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.

19. L’accertamento così compiuto costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie per le ragioni dette, correttamente e congruamente argomentato (Cass. 7 luglio 2004, n. 12513; Cass. 4 marzo 2019, n. 6270).

20. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

21. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

22. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati B.C. e S.B., antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.