CORTE di CASSAZIONE. sezione tributaria, Ordinanza n. 25808 depositata il 27 novembre 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Maggiore IVA – “Frode carosello” – PVC – Rinviata la causa a nuovo ruolo
Rilevato che
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, previo accertamento della legittimazione di De.Fe., veniva accolto nel merito l’appello dell’Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 260-22-2013.
Il ricorso introduttivo aveva ad oggetto l’avviso di accertamento n. (…) per l’anno 2010 notificato alla società D. Srl e impugnato da De.Fe. “in proprio, nonché per conto della D. Srl, nonché già amministratore unico della stessa nonché quale socio al 100% e creditore della stessa”.
L’avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanziaria accertava una maggiore IVA pari all’importo di € 12.296.674,00, traeva origine da una verifica fiscale iniziata a seguito di indagine penale.
Nel corso del procedimento penale il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con un provvedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale della D. Srl e, con successivo provvedimento del 16.1.2012, nominava Se.Fr. custode giudiziario e amministratore unico della società.
Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate confluivano nel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cui emergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di “frode carosello” ai fini IVA, e la deduzione di alcuni costi non documentati ai fini delle imposte dirette.
Successivamente alla notificazione del p.v.c., effettuata nelle mani del custode giudiziario e amministratore unico Se.Fr., in data 14.6.2012 De.Fe. presentava osservazioni nella qualità di socio unico ed ex rappresentante legale della società.
Quindi, in data 20.7.2012, al custode giudiziario e amministratore unico Se.Fr. veniva notificato l’avviso di accertamento impugnato da De.Fe. in proprio e per conto della società davanti al giudice tributario, annullato dal giudice di prime cure con la sentenza depositata il 20 giugno 2013.
Nel frattempo, la società D. Srl veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349-13) e il giudice civile nominava un curatore fallimentare.
Il ricorso in appello dell’Agenzia veniva proposto anche nei confronti del curatore fallimentare e a questo notificato.
L’appello ribadiva il difetto di legittimazione del ricorrente De.Fe. in proprio e per conto della società D. Srl e la fondatezza del recupero erariale; il giudice disattendeva la questione preliminare, confermando le riprese nel merito.
Avverso tale sentenza, De.Fe. ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro censure, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso e ricorso incidentale nel quale ripropone con un unico motivo la questione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo.
Replica De.Fe. con controricorso avverso il ricorso incidentale.
Considerato che
Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione dell’art. 12 della L. 212-2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per l’omesso svolgimento di un effettivo contraddittorio nella fase amministrativa.
Con il secondo motivo De.Fe. prospetta la violazione delle norme applicabili al ricorso in appello (artt. 57,58 e 61 del D.Lgs. 546-1992), in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., visto il richiamo a circostanze e documenti mai citati nell’atto impositivo.
Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce la violazione delle norme applicabili al ricorso in appello (artt. 53 e 61 del D.Lgs. 546-1992), ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., vista la totale assenza, nel procedimento, della documentazione (allegati al p.v.c.) a supporto di quanto contestato dall’Amministrazione finanziaria.
Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta la violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 633-1972 e del relativo riparto dell’onere probatorio, ai fini art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
L’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per la violazione degli artt. 75, comma 3, e 81 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per aver mancato di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione in capo a De.Fe.
Ritenuta la particolare rilevanza della questione, afferente al sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. di una parte o della totalità delle partecipazioni di una società di capitali nell’ambito del quale è stato nominato un custode giudiziario ed amministratore unico, della legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante ad impugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento notificato alla società, la cui trattazione dev’essere devoluta alla pubblica udienza ex art. 375 cod. proc. civ.,
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.