Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 3, sentenza n. 3868 depositata l’ 11 giugno 2024
Per i ricorsi in appello notificati a partire dal 5 gennaio 2024, è fatto divieto di depositare documenti nuovi, anche se decisivi, salvo che il giudice di secondo grado non li ritenga indispensabili ai fini della decisione. È da considerarsi “indispensabile” il documento idoneo ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate, impugna la sentenza n.9676/31/23 del 4 luglio 2023, depositata il 6 luglio 2023, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Società A. S. Srl, odierna appellata, avverso l’intimazione di pagamento n.————, notificata in data 18.10.2022, ed i ruoli e le seguenti sottese cartelle:
1) cartella n. ————, presuntivamente notificata il 27.05.2008 e relativa a IVA, IRPEF, interessi e sanzioni dell’anno 2004;
2) cartella n. ————, presuntivamente notificata il 10.07.2014 e relativa a IRPEF, interessi e sanzioni dell’anno 2010;
3) cartella n. ————, presuntivamente notificata il 27.02.2020 e relativa a interessi e sanzioni dell’IVA dell’anno 2018;
4)cartella n. ————, presuntivamente notificata l’8.12.2021 e relativa a interessi e sanzioni dell’iva dell’anno 2018;
5)cartella n. ————, presuntivamente notificata il 6.12.2021 e relativa a interessi e sanzioni dell’IVA dell’anno 2018, accertando la prescrizione dei crediti erariali relativi alle sanzioni e agli interessi per l’anno 2010 e di tutti i crediti erariali per l’anno 2004 con conseguente annullamento dell’intimazione impugnata limitatamente e unitamente alle cartelle n. ———— (per tutti i crediti in quest’ultima indicati) e n. ———(limitatamente ai crediti relativi a sanzioni e interessi in quest’ultima indicati).
L’odierna Appellante, nel proprio atto di appello, ha articolato il motivo di gravame concernente la rituale e tempestiva notifica degli atti prodromici all’intimazione impugnata e degli atti interruttivi della prescrizione, allegando all’atto di appello ex art. 58 D.Lgs. n. 546/1992 la copia dei documenti – AVI n. ———— ed AVI n. ———— – la cui mancanza aveva determinato i primi Giudici ad accogliere parzialmente il ricorso sul rilievo che la mancata produzione non consentiva alla Corte di visionarne il contenuto e di valutare se riguardavano l’interruzione della prescrizione dei crediti contenuti nelle 5 cartelle sottese all’intimazione impugnata.
Si è costituita la Società contribuente appellata contestando tutto quanto ex adverso esposto e dedotto, e richiamando le eccezioni e domande spiegate in primo grado, chiedendo il rigetto dell’appello.
Nella seduta dell’8 maggio 2024 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato in conformità al principio di cui a Cass. sez. trib. 19368/21, che ribadisce il costante ed univoco orientamento della S.C. secondo cui «la piana lettura dell’art. 58 Dlgsl n.546/92 – ratione temporis vigente (atteso che la riformulazione del citato articolo ex art. 1 lett.bb, del Dlgs n.220 del 30.12.2023 in forza dell’art. 4 si applica agli appelli notificati dal 5 gennaio 2024) – della citata norma abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
È appena il caso, comunque, di ricordare che la formulazione dell’art. 58 prima della riforma prevedeva la seguente disciplina:
1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
Ne consegue che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti potevano essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrli in primo grado per una causa a lui non imputabile: quest’ultimo requisito è, infatti, previsto dall’articolo 345 c.p.c., ma non era previsto dall’articolo 58. ( in termini v. pure ord. Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, n. 22556).
Come è noto per effetto della riforma l’articolo 58 (sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 – per l’applicazione si è già richiamato l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 medesimo- ( per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024) , prevede che:
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis.
Appare dunque evidente che a partire dai ricorsi in appello notificati il 5.1.2024 vi sia una evidente riduzione di quella che era una storica facoltà, nel processo tributario, di depositare in secondo grado nuovi documenti anche decisivi e ribaltare completamente sentenze di primo grado rese senza tener conto degli stessi.
Va tuttavia tenuto conto che la norma nella sua nuova formulazione non è totalmente escludente della possibilità di depositare per la prima volta documenti in appello, dal momento che con la locuzione “salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione” deve interpretarsi ad avviso di questo Collegio nel senso che il ridetto limite deve necessariamente rinvenirsi nella rituale allegazione dei fatti ad opera della parte e allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza di modo che tale potere non si tradurrà in una pura e semplice rimessione in termini dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte. Ne consegue che la Corte di Giustizia, esclusa ogni discrezionalità sul punto, potrà ammettere i documenti indispensabili, cioè quelli idonei ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti, mentre il limite a detto esercizio deve rinvenirsi nella rituale allegazione dei fatti ad opera della parte, stante la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova.
Nel caso in esame i primi Giudici con riguardo agli atti prodotti dall’ADER in primo grado, hanno così motivato:
“La parte resistente ha prodotto, tra l’altro: –estratti di ruolo relativo alle cinque cartelle oggetto di impugnazione unitamente all’intimazione di pagamento impugnata; –relata di notifica delle suddette cinque cartelle; –relata di notifica di AVI ———-; –relata di notifica di AVI ———.
L’AdeR non ha prodotto i due AVI di cui sopra ma solo le loro notifiche a mezzo pec, in tal modo non consentendo a questa Corte di visionarne il contenuto e di valutare se riguardavano l’interruzione della prescrizione dei crediti contenuti nelle 5 cartelle sottese all’intimazione impugnata.”
Orbene dall’odierna produzione documentale (indispensabile nei termini sopra evidenziati alla decisione, avendo già in primo grado l’ADER depositato le relative relate di notificazione idonee ad interrompere la prescrizione) – AVI n. ——– ed AVI n. ——- – relativa agli atti interruttivi della prescrizione è ora possibile riscontrare la riferibilità di quelle intimazioni alla cartella n. ———– la cui notifica si era perfezionata in data 27.05.2008; e alla notifica della cartella n. ——— la cui notifica si era perfezionata in data 10.07.2014 e conseguentemente ritenere interrotto il termine di prescrizione, di modo che all’atto della notifica dell’atto impugnato in dato 18 ottobre 2022 non poteva ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione relativo all’iva e all’irpef e neppure il termine quinquennale di prescrizione relativo alle sanzioni e agli interessi.
Avendo dato l’Ufficio prova della riferibilità delle intimazioni, idonee ad interrompere i termini di prescrizione alle citate cartelle di pagamento, il cui corretto procedimento notificatorio è incontestato, appare, in definitiva, evidente che qualsiasi tipo di eccezione, relativa sia alla regolarità formale dell’atto impositivo presupposto, sia alla fondatezza o meno della pretesa creditoria ad esso sottesa, andavano proposte nel corso di un tempestivo giudizio di opposizione, da proporre entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso, con conseguente inoppugnabilità ed irretrattabilità dell’atto di recupero in esame quale atto presupposto alla intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
In ordine alle spese del procedimento si ritengono sussistenti ragioni idonee alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, quelle del secondo grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania – Napoli – Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta l’originaria domanda del contribuente.
Compensa tra le parti le spese del primo grado del giudizio; condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida complessivamente in euro 850,00 oltre accessori.