Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 24329 depositata il 10 settembre 2024

notifica inesistente

FATTI DI CAUSA 

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1667 dell’11.7.2018, ha confermato la sentenza n. 278/2012 del Tribunale di Lucca – Sezione distaccata di Viareggio, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Puccianti Irene avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del Condominio via D.M., 50-52 per il pagamento di oneri condominiali.

La Corte di merito ha ritenuto che la notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo fosse inesistente perché effettuata agli Avv.ti Picchi e Frati, senza alcun riferimento alla loro qualità di procuratori costituiti del Condominio; ha aggiunto che, in tale ipotesi, il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sull’improcedibilità dell’opposizione senza concedere ulteriore termine per la rinotifica in quanto alla data fissata per l’udienza di prima comparizione, il 16.12.2008, era già decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c.

Puccianti Irene ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze sulla base di quattro motivi.

Il Condominio via D.M., 50-52 non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 116, 132, 137, 156, 164, 291 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inesistente la notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo presso i procuratori costituiti, senza l’indicazione della loro qualità, nonostante la notifica fosse stata tempestiva e regolarmente effettuata presso il domicilio eletto dal Condominio di Via D.M.. Inoltre, anche in ipotesi di nullità della notifica, la costituzione del Condominio avrebbe sanato la nullità della notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, peraltro, il giudice di primo grado aveva disposto la rinnovazione della notifica e la ricorrente avrebbe adempiuto a tale ordine.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha errato nel ritenere che la notifica dell’atto di opposizione decreto ingiuntivo, regolarmente avvenuta presso i procuratori costituiti fosse inesistente perché priva dell’indicazione della loro qualità, trattandosi, invece, di mera irregolarità, sanata con la costituzione in giudizio del Condominio.

Questa Corte ha affermato che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).

Nell’ipotesi in cui la notifica dell’atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).

La categoria dell’inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell’atto ovvero quando l’attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l’un verso, nell’attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell’attività della consegna a soggetto estraneo al processo.

Gli altri vizi della notifica ricadono nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Nel caso di specie, la notifica dell’opposizione era stata regolarmente effettuata presso i procuratori costituiti del Condominio, sicchè, anche in assenza dell’indicazione della loro qualità, il collegamento poteva facilmente evincersi dal contenuto dell’atto notificato.

In ogni caso, il Condominio si era costituito, così sanando i vizi della notifica.

A ciò si aggiunga che il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica e la ricorrente vi aveva provveduto nei termini assegnati dal giudice, indipendentemente dalla decorrenza del termine di quaranta giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

La giurisprudenza citata in sentenza, riguardante l’onere di riattivazione del procedimento notificatorio, non è pertinente al caso di specie perché riguarda le ipotesi in cui la notifica di un atto processuale non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, e, affinché questi possa conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve, una volta appreso dell’esito negativo della notifica, riattivare il processo notificatorio entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c (Cass., Sez. Un., n. 14594/2016).

Nel caso in esame, nessuna anomalia ha interessato il procedimento notificatorio in corso, sicchè il notificante non era tenuto a nessun onere di riattivazione.

Il motivo va, dunque, accolto.

I restanti tre motivi, formulati tutti in via alternativa (che attengono ai vizi della delibera posta alla base del decreto ingiuntivo, secondo motivo, alla mancata disposizione del decreto di pagamento in presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, terzo motivo, e all’erronea statuizione dell’obbligo di versamento del doppio contributo), rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà al riesame della vicenda alla luce dei principi sopra esposti; il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.