La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 27149 depositata il 21 ottobre 2024, intervenendo in tema di prescrizione di pensione e ratei, ha statuito il principio secondo cui nel caso di giudizio volto al riconoscimento sia del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto che di quello all’esatta misura dei ratei di pensione, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS in relazione al primo (diritto all’esatta misura dei ratei di pensione) non si estende al secondo (diritto alla rivalutazione contributiva della posizione assicurativa derivante da esposizione ad amianto)

La vicenda ha riguardato un pensionato che proponeva domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto. Il Tribunale adito rigettava la domanda del pensionato. La decisione di prime cure veniva appellata. La Corte di appello confermava la decisione impugnata ritenendo prescritto il diritto azionato. Avverso la decisione di secondo grado il pensionato proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità accolgono il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Gli Ermellini evidenziano preliminarmente che il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto costituisce, nell’interpretazione di questa Corte, un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione (Cass. nr. 2351 del 2015: conformi Cass. nr. 2856 del 2017; Cass. nr.4283 del 2020; Cass. nr. 14599 del 2022, v. infra).”

I giudici di piazza Cavour precisano che “in ordine alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, la Corte ha precisato che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge «ai fini pensionistici» e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinati – il diritto al trattamento pensionistico (Cass., nr. 2351 del 2015 cit., punto 4 dei Motivi della decisione).

(…) in ordine alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, la Corte ha precisato che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge «ai fini pensionistici» e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinati – il diritto al trattamento pensionistico (Cass., nr. 2351 del 2015 cit., punto 4 dei Motivi della decisione).”

Per il Supremo consesso l’elemento costitutivo dell’eccezione di prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris. Alla parte che intende avvalersi del fatto estintivo è richiesto soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice, ( Cass. Sez. un. n. 10955 del 25 luglio 2002; id. Cass. n. 21377 del 10 novembre 2004; Cass. n. 25025 del 24 novembre 2006 e successive ).”