CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26756 depositata il 15 ottobre 2024
Lavoro – Pagamento differenze retributive – Lavoro straordinario e festivo – Contratto di assunzione – Super minimo – Legittimità clausole contrattuali – C.C.N.L. Poligrafici – Rigetto
Rilevato che
1. Con sentenza n. 2593 del 2019 la Corte d’appello di Bari ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, rigettando la domanda proposta da R.R. nei confronti della S. S.r.l. volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive collegate alla prestazione resa nelle giornate domenicali e festive.
2. La Corte ha valorizzato la pattuizione contenuta nel contratto di assunzione in cui era previsto un super minimo, o trattamento migliorativo, del 15% rispetto alle pattuizioni tabellari, volto ad assorbire gli effetti previsti dall’articolo 7 del CCNL Impiegati per il lavoro straordinario e festivo; sulla scorta di tale pattuizione, considerata legittima dalla corte, la domanda è stata rigettata poiché il lavoratore non aveva offerto la prova che, nonostante tale compenso, avesse percepito valori inferiori a quelli che gli sarebbero spettati ove tale clausola non fosse stata inserita.
3. Avverso la decisione di secondo grado il R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4. La S. S.r.l. ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 commi 1, 3 e 4, c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, non ravvisando la inammissibilità dell’appello scaturente dall’aver la società datrice di lavoro sollevato la questione “nuova” dell’assorbimento solo nel grado di appello.
Avrebbe errato la corte non considerando che, fin dal primo mese di assunzione, la società aveva versato al lavoratore sia la retribuzione maggiorata del 15% sia la retribuzione per le prestazioni effettuate nelle giornate di domenica e nelle festività, dimostrando concretamente, con tale comportamento, di escludere l’assorbimento.
2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3,4,e,5 , si censura la violazione ed erronea applicazione degli artt.4-7-8 delle Norme Impiegati C.C.N.L. Poligrafici e dell’art. 2077 c.c., nonché la nullità della sentenza per omesso esame della documentazione, in cui sarebbe incorsa la corte che non avrebbe correttamente valutato la documentazione relativa alle retribuzioni del sig. R., in particolare le buste paga, dal cui esame avrebbe dovuto evincere come la maggiorazione del 15% fosse riferita esclusivamente al lavoro straordinario non anche al lavoro festivo.
4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione delle norme di diritto ed illogicità della sentenza in cui sarebbe incorsa la corte valutando il comportamento complessivo delle parti e non esaminando attentamente le buste paga.
L’esame delle stesse avrebbe consentito alla corte di comprendere che la maggiorazione del 15% era stata imputata dalla società al lavoro straordinario, mentre era stato sempre pagato a parte il lavoro delle domeniche e dei giorni festivi, pur se in misura diversa da quella prevista per gli impiegati per una erronea interpretazione delle norme contrattuali
5. Il ricorso non può essere accolto.
Parte ricorrente, pur presentando censure promiscuamente formulate con riferimento non solo al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma anche al vizio di nullità della sentenza e del procedimento ( articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) , nonché di violazione di norme, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, formula, in sostanza una mera critica della sentenza impugnata laddove, interpretando gli atti, ha ritenuto legittime le clausole contrattuali e affermato l’assorbimento delle rivendicazioni delle differenze per il lavoro festivo e domenicale nelle somme erogate sulla base del contratto.
All’evidenza si tratta di censure di merito che attengono alla ricostruzione della vicenda storica quale svolta dalla Corte di Appello ed alla valutazione del materiale probatorio operata dalla medesima, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito, non ammissibile nella presente sede di legittimità.
5.1. In particolare, quanto al primo motivo, le censure relative all’inammissibilità del ricorso in appello, risultano manifestamente infondate, senza che si possa ravvisare la denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla mera lettura del ricorso per cassazione (pag. 5) si evince che parte ricorrente, mentre si duole della novità della eccezione dell’assorbimento del lavoro festivo nella maggiorazione del 15% pattuita, che sarebbe nella prospettazione difensiva stata sollevata per la prima volta in appello, poi riporta testualmente un passo della difesa nel giudizio di primo grado da cui si evince come l’eccezione di assorbimento fu già sollevata in quella sede e pertanto non può essere considerata “nuova” (“La S., in primo grado aveva semplicemente dichiarato che il signor R. giammai era stato tenuto alla firma di orario, ben potendo essere impegnato, come da lettera di assunzione, oltre l’orario contrattuale, percependo una maggiorazione del 15% che assorbirà gli effetti previsti dall’articolo 7 9 norme impiegati del seguente contratto collettivo nazionale di lavoro, poligrafici.”).
5.2. Quanto poi all’omesso, corretto esame delle buste paga, dedotto nel primo motivo come violazione del 360 1 n. 5, e – ancora- nel secondo motivo, anche sotto i parametri dell’art. 360 1 n. 3 e 4, e -infine- riproposto nel terzo motivo come violazione di legge e illogicità della sentenza, che può essere esaminato congiuntamente, si deve evidenziare la mancanza di specificità poiché non vengono riportate né localizzate o indicate le buste paga da cui potrebbe desumersi la circostanza allegata (ossia l’effettivo pagamento delle somme a titolo di lavoro domenicale, oltre la maggiorazione del 15 %), la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla corte.
Al contrario, dalla lettura della sentenza, si evince l’attento esame del materiale probatorio, compiuto dai giudici di merito.
Ed infatti, con argomentazioni ampiamente motivate, il collegio ha fornito una interpretazione del contratto individuale, quale derogatorio rispetto al contratto collettivo, evidenziando come nel lungo rapporto di lavoro il ricorrente non abbia mai rappresentato (tra il 1990 e il 2012) che il trattamento ricevuto fosse inferiore a quello previsto dal CCNL; una interpretazione del contratto, dunque, confortata anche dal comportamento delle parti, che non risulta adeguatamente censurata.
La corte, peraltro, dà atto di avere esaminato i prospetti paga, poiché esplicitamente considera quale “neutro” l’elemento delle buste paga da cui evinceva il versamento di indennità domenicale, in assenza di prova da parte del lavoratore di aver subito un pregiudizio rispetto alle previsioni contrattuali.
Tali affermazioni rendono la motivazione coerente e logica e non sindacabile in questa sede di legittimità riducendo i motivi di ricorso alla sollecitazione a questa Corte di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, come noto, inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.