Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 37237 depositata il 10 ottobre 2024
tenuità dei fatti non applicabile per la responsabilità dell’ente
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 ottobre 2023, il Tribunale di Sassari assolveva, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, B.M. dal reato di cui all’art. 256, commi 1 lett. a) e b), del d. lgs. n. 152 del 2006, reato a lui ascritto perché, quale direttore tecnico e amministrativo della C. s.r.l., gestiva un centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, pericolosi e non, in assenza dei requisiti minimi tecnico-gestionali di cui ai D.M. 8.4.2008 e 13.5.2009, non adottando in particolare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, al fine dell’impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di un schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui gli allegati 1A e 1B dei predetti decreti ministeriali; fatto accertato in Muros in data 18 luglio 2019. Pronuncia assolutoria di analogo tenore veniva emessa anche nei confronti della società C., cui era stato ascritto l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies, comma 2, del lgs. n. 231 del 2001, contestato in relazione all’art. 265, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006.
2. Avverso la sentenza del Tribunale sardo, B.M. e la C. s.r.l., tramite i rispettivi difensori, hanno presentato distinti ricorsi per cassazione
2.1 B.M. ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto l’erronea applicazione degli 131 bis e 256, comma 1 lett. a) e b) e 258 del d. lgs. n. 152 del 2006 e il vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l’imputato perché il fatto non è previsto come reato, formula ben più favorevole di quella applicata, in quanto la condotta contestata, lungi dall’assumere rilievo penale, costituisce al più un illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell’art. 258 del d. lgs. n. 152 del 2006. È infatti emerso dall’istruttoria che l’imputato era legale rappresentante della società che gestiva il centro di raccolta di rifiuti urbani del Comune di Muros, essendo munita di tutte le autorizzazioni e in virtù di regolare contratto di appalto. La contesta ione, dunque, non attiene all’aspetto organizzativo, ma riguarda la mancata adozione, per i soli primi due mesi di attività, della contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, al fine dell’impostazione dei bilanci di massa. Il fatto era dunque al più inquadrabile nella previsione, irrilevante sul piano penale, di cui al citato art. 258 del d. lgs. n. 152 del 2006, riguardante la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
2.1.1 Con memoria trasmessa il 3 luglio 2024, il difensore di B.M. ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.
2.2 La C. s.r.l. ha sollevato cinque motivi.
Con il primo, è stato eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al giudizio di responsabilità dell’ente, così come contestato nell’imputazione, rilevandosi che, prima di riconoscere la particolare tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto argomentare in merito alla sussistenza del reato presupposto dell’illecito amministrativo ascritto alla società.
Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione degli art. 25 undecies, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 2001 e 256, comma 1, lett. a) e ) e 265 del d. lgs. n. 152 del 2006, evidenziando che la condotta descritta nel capo A, ossia la mancata compilazione di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli in cui dovevano essere indicati i quantitativi di rifiuti co feriti al centro di raccolta e quelli destinati al recupero o smaltimento, non è riconducibile in alcun modo allo schema della norma incriminatrice contestata, potendo tale condotta al più integrare l’illecito amministrativo ex art. 258 del d. lgs. n. 52 del 2006, rubricato “violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, a ciò aggiungendosi che la società ricorrente è titolare di un regolare contratto di appalto, in base al quale, come accertato dalla P.G., gestiva il centro di raccolta di Muros, con tutte le autorizzazioni di legge.
Con il terzo motivo, si contesta l’assenza di motivazione rispetto al mancato accertamento del requisito essenziale dell’eventuale vantaggio dell’ente, su cui si fonda il meccanismo di responsabilità delineato dal d. lgs. n. 231 d I 2001.
Il quarto motivo e il quinto motivi, esposti congiuntamente, so o dedicati alla violazione dell’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001 e al vizio di illogicità della motivazione, osservandosi che l’accertamento circa l’esistenza di u vantaggio per l’ente non sarebbe stato possibile anche nel caso in cui l’imputazione fosse stata provata, posto che dalla mancata compilazione dei documenti contestati non sarebbe derivato alcun beneficio per la C., sulla quale anzi sa ebbero potuti gravare maggiori costi, atteso che, proprio a causa di tale carenza amministrativa, la società si è fatta carico dello smaltimento di rifiuti non ricompresi nell’appalto affidato dall’Unione dei Comuni del Coros, di cui Muros fa parte.
2.2.1 Con memoria trasmessa il 2 luglio 2024, il difensore della C. r.l., nell’associarsi alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
1. Premesso che le censure sollevate dai ricorrenti sono tra loro sovrapponibili in merito al vizio di carenza motivazionale dedotto in via principale, occorre evidenziare che, come correttamente rilevato anche dal Procura ore generale, l’impianto argomentativo della sentenza impugnata è quasi interamente incentrato sulla verifica dei presupposti applicativi dell’art. 131 bis pen., mentre all’analisi circa la sussistenza del reato ascritto a B.M. e la configurabilità dell’illecito amministrativo contestato alla società C. s.r.l. sono dedicati solo pochi righi (pag. 1 della pronuncia gravata), peraltro di non agevole intelligibilità. Ciò integra un evidente vizio di motivazione, atteso che, prima di affrontare il tema del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto compiutamente soffermarsi sulla prova della colpevolezza della persona fisica e della responsabilità amministrativa della persona giuridica, accerta do in maniera adeguata la ricorrenza dei rispettivi presupposti, non potendosi peraltro sottacere che dalla lettura unitaria della contestazione, oltre che dalle scarne (e non molto chiare) argomentazioni della sentenza impugnata, parrebbe in realtà desumersi che la condotta illecita sia stata circoscritta alla sola mancata r dazione degli schedari sui conferimenti dei rifiuti, profilo questo che, almeno astrattamente, potrebbe essere ricondotto nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 58 del d. lgs. n. 152 del 2006, che punisce, con la sola sanzione amministrativa, la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e ei formulari. In definitiva, stante la ravvisata carenza argomentativa della decisione impugnata circa la preliminare verifica della sussistenza degli illeciti ascritti sia a B.M., sia alla C. s.r.l., si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio a Tribunale di Sassari in diversa composizione fisica, per nuovo giudizio sul punto.
2. A ciò deve solo aggiungersi che, peraltro, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società C. s.r.l. costituisce un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia gravata, di cui dovrà eventualmente tenersi conto nell’ipotesi in cui, all’esito di un’adeguata verifica delle risultanze probatorie, dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla persona fisica, quanto l’illecito amministrativo addebitato alla società, dovendosi richiamare in tal senso la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019, dep. 2020, Rv. 277722), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministra iva, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272447).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari, in diversa composizione fisica.