INPS – Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024
Modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 28 del Decreto-Legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023, come modificato dal Decreto-Legge n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 18/2024 – Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti
Premessa
L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto l’istituzione di un fondo destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni, coinvolgendoli direttamente nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli Enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.
In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 28 è stato adottato il decreto interministeriale 27 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 197 – del 23 agosto 2024, con il quale sono state emanate le modalità di ammissione, di quantificazione e di erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.
Ai sensi dell’articolo 6 del D.I. 27 giugno 2024, è stata sottoscritta in data 8 ottobre 2024 la Convenzione (Allegato n. 1) che disciplina la collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con cui sono state definite le ulteriori modalità per l’istruttoria delle istanze pervenute, l’erogazione del contributo, nonché per lo svolgimento delle relative procedure di controllo, anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo.
1. Modalità di ammissione
Le domande di fruizione del contributo di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, possono essere presentate dai seguenti soggetti:
a) enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore), iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito, anche RUNTS);
b) organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
Le domande, come illustrato nel messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, devono essere presentate a pena di decadenza dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, esclusivamente dai datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale e a esse è attribuito un codice identificativo.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Convenzione, le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara:
a) i dati identificativi dell’ente richiedente;
b) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente;
c) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della Convenzione, il numero di iscrizione al RUNTS e per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della Convenzione, il numero di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS;
d) il numero delle persone con disabilità assunte nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con i relativi codici fiscali e i codici delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro, eventuale data e comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
e) il numero delle persone con disabilità il cui rapporto di lavoro a termine è stato trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 68/1999, anche a tempo parziale, con i relativi codici fiscali e i codici delle comunicazioni obbligatorie a condizione che dette trasformazioni siano intervenute nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
f) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
g) l’assenza di violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) il rispetto del limite di importo complessivo di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis;
i) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN intestato all’ente richiedente;
j) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ente richiedente.
Inoltre, l’istanza deve essere corredata della dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità dei contributi concessi alla ritenuta al 4% di cui all’articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Istruttoria delle domande
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, primo periodo, e dell’articolo 5 della Convenzione l’erogazione dei contributi avviene previa verifica da parte dell’INPS:
a) della sussistenza dei requisiti soggettivi degli Enti, di cui al comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023, richiedenti il contributo;
b) della conferma della validità delle comunicazioni obbligatorie riguardanti i rapporti di lavoro dichiarati ai fini della fruizione dell’incentivo, attraverso le verifiche a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
c) della sussistenza del requisito anagrafico del lavoratore;
d) del rispetto delle modalità di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e del periodo di assunzione previsti dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023 e dal D.I. 27 giugno 2024;
e) della regolarità contributiva, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del D.P.R. n. 445/2000, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), mediante l’utilizzo del servizio “Durc on Line”, indicando esclusivamente il codice fiscale di ciascuno dei soggetti, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015;
f) dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
L’INPS procede alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione richiesta e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili, con l’indicazione per ognuno degli enti beneficiari:
a) dell’importo del contributo concedibile nei limiti del regime de minimis;
b) del codice “CUP” (Codice Unico di Progetto d’investimento pubblico);
c) del codice “COR” (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell’Aiuto individuale) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti.
In caso di constatazione di carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda, l’INPS trasmette all’Ente richiedente, tramite il fascicolo elettronico del contribuente, una comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con la richiesta di regolarizzazione entro il termine di dieci giorni. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INPS procede a inserire il richiedente nell’elenco delle domande ammissibili per gli ulteriori controlli (cfr. l’art. 4, comma 2, della Convenzione).
3. Quantificazione del contributo
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della Convenzione, il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della legge n. 68/1999, a tempo indeterminato o il cui rapporto di lavoro a tempo determinato, anche parziale, è stato trasformato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.I. 27 giugno 2024. Resta fermo che l’importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già concessi e dichiarati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), del D.I. 27 giugno 2024, non può superare il massimale degli aiuti de minimis.
Il contributo per le istanze accolte è erogato nel limite delle risorse disponibili, tenuto conto del limite massimo di cui all’articolo 7 del D.I. 27 giugno 2024, pari a 6.315.825,00 euro e degli oneri sostenuti per le attività previste dalla Convenzione.
L’articolo 2, comma 5, della Convenzione, prevede che: “Il contributo è erogato nella misura pari a 12.000 (dodicimila) euro una tantum per ciascuna assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 (mille) euro per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto. Per le assunzioni che sono state effettuate nel mese di settembre 2024, è erogato il contributo una tantum pari a 12.000 (dodicimila) euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo mensile è erogato sino al mese di cessazione del rapporto”.
Al fine di rispettare il limite di spesa stabilito, il contributo è riconosciuto nel rispetto del criterio di cui all’articolo 5, comma 3, del D.I. 27 giugno 2024, che stabilisce: “Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria delle domande ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di spesa, si procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i limiti di spesa di cui all’art. 7, comma 1”.
Gli esiti delle istruttorie delle domande, con la documentazione amministrativa necessaria per la definizione dei singoli casi esaminati, sono trasmessi mensilmente al Dipartimento con apposito elenco.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei beneficiari del contributo, individuati tramite il relativo codice identificativo dell’istante, provvede all’adozione e comunicazione, anche a mezzo pubblicazione, agli interessati dei provvedimenti di definizione delle richieste presentate, con l’indicazione delle somme spettanti ai beneficiari. I provvedimenti di definizione sono contestualmente trasmessi anche all’INPS, ai fini dell’erogazione del contributo.
4. Erogazione del contributo
Il contributo complessivamente spettante, determinatoin base all’articolo 2, comma 4, del D.I. 27 giugno 2024, è erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza dal richiedente.
In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse sono reintroitate dall’INPS con corrispondente incremento della provvista finanziaria.
5. Controlli successivi e revoca del beneficio
Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, l’INPS, successivamente all’erogazione del contributo, provvede a effettuare i controlli a campione nella misura non inferiore al 10% dei soggetti cui sono stati effettivamente erogati i contributi.
Tali controlli sono finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di responsabilità citata al precedente paragrafo 2 del presente messaggio, come previsto all’articolo 10, comma 2, della Convenzione.
Per ogni contributo sottoposto a controllo, l’ente beneficiario riceve dall’INPS una comunicazione di avvio del procedimento mediante PEC, con cui sono richiesti i seguenti documenti, secondo le modalità ivi previste ed entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di revoca del contributo concesso e restituzione dello stesso:
a) copia dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, dei cedolini del personale assunto, e della comunicazione di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), della Convenzione;
b) copia dei contratti di lavoro a termine e del contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei cedolini del personale assunto, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), della Convenzione.
Entro novanta giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui sopra, l’esito del controllo è comunicato al beneficiario. Le eventuali richieste di integrazione documentale o di chiarimenti comportano la sospensione del suddetto termine, che riprende a decorrere dalla ricezione da parte dell’INPS della documentazione richiesta.
In caso di indisponibilità dell’Ente a fornire la documentazione richiesta, nel caso in cui la documentazione fornita sia incompleta o carente e nel caso in cui venga accertato che l’Ente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, l’INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità le proposte di revoca delle concessioni, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, ai fini della loro approvazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nei successivi dieci giorni, emana il provvedimento di revoca che viene trasmesso all’INPS per il recupero del contributo indebitamente erogato.
L’elenco degli Enti inseriti nel campione e sottoposti a controllo post erogazione è reso disponibile sui siti web dell’INPS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
6. Contenzioso
Ferma restando la legittimazione delle Amministrazioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023, in merito alle controversie giudiziarie volte al riconoscimento del beneficio e dell’importo spettante, l’INPS istruisce le eventuali istanze e i ricorsi proposti avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o rigetto e trasmette tempestivamente gli esiti dell’istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per l’adozione dei provvedimenti di definizione delle richieste presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) o di revoca ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), della Convenzione.
7. Competenza nella gestione delle istanze
L’istruttoria delle istanze presentate, la gestione dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché l’erogazione del contributo sono svolti a cura della Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità.
Le attività connesse con l’acquisizione dei dati delle istanze e la predisposizione degli stessi ai fini istruttori, con la verifica della regolarità contributiva e gli adempimenti connessi con la registrazione della misura di agevolazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) sono svolti a cura della Direzione Centrale Entrate.
8. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per il pagamento degli incentivi ai soggetti che assumono persone con disabilità, si istituiscono i seguenti conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ):
GPZ00336, GPZ10336, GPZ11336, GPZ25336 e GPZ35336.
L’accreditamento della provvista finanziaria, versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, conto di Tesoreria centrale n. 20350 intestato all’INPS, necessaria alla copertura dell’onere per l’erogazione degli incentivi in oggetto, nonché del corrispettivo, a titolo di rimborso spese, riconosciuto all’Istituto per il servizio reso, deve essere rilevato contabilmente mediante imputazione in AVERE del nuovo conto GPZ10336.
Il pagamento ai beneficiari, composto dalla quota una tantum e da quelle mensili in numero variabile, avverrà in un’unica soluzione.
La procedura deputata a liquidare la prestazione in argomento effettua, mediante la struttura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, la seguente scrittura contabile sulla contabilità di Sede, tipo operazione “PN”:
GPZ35336 a GPZ11336
a GPA27005 (per le ritenute erariali, se applicabili sulla base delle dichiarazioni dei beneficiari di cui al paragrafo 1).
Il nuovo conto GPZ11336 è abbinato alla causale di cassa 21002.
Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto mediante la procedura di disposizione dei pagamenti accentrati, è rilevato, sulla contabilità di Sede, l’addebito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità del contributo a titolo di incentivo erogato per suo conto, mediante la seguente scrittura:
GPZ00336 a GPZ25336
per un importo pari al saldo del conto GPZ35336 sopra citato.
Successivamente, viene generato il mandato di pagamento “accentrato” sulla contabilità della Direzione generale e chiuso parallelamente il debito sulla contabilità di Sede, a seguito dell’avvenuto pagamento dell’incentivo ai beneficiari.
I saldi dei conti GPZ25336 e GPZ35336, pertanto, dovranno pareggiare.
Per agevolare la contabilizzazione delle partite di giro da trasferimenti contabili tra le Sedi che erogano le prestazioni, si provvede a estendere l’applicazione della procedura contabile a ciò dedicata, onde consentire la rilevazione automatizzata delle partite viaggianti, senza richiedere l’intervento manuale degli operatori di Sede.
Pertanto, il credito rilevato al conto GPZ00336, su ciascuna Sede cui compete l’erogazione degli incentivi ai soggetti che assumano persone con disabilità, viene trasferito automaticamente alla Sede contabile “0001” della Direzione centrale, che ha ricevuto la provvista, mediante biglietto tipizzato che riporterà l’indicazione della seguente causale:
– “Trasferimento del credito accertato nei confronti del Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità, per gli incentivi alla assunzione delle persone con disabilità – Convenzione di cui alla Deliberazione del CdA, n. 80 del 25.09.2024”: Sede territoriale – tipo operazione “00”
(trasferimento del credito dalla Sede alla Direzione generale – “0001”).
Il trasferimento del credito determina, quindi, la scrittura sulla Sede con movimentazione del conto GPA55102 (dare), già in uso per rilevare il trasferimento automatizzato tra Sedi e, in contropartita, del nuovo conto GPZ00336 (avere).
Conseguentemente, sulla Direzione generale, sede contabile “0001”, viene assunto il credito e chiuso contestualmente con la provvista, mediante acquisizione automatica dei movimenti relativi, attraverso le seguenti scritture tipizzate “Assunzione e chiusura del credito, per l’erogazione degli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, di cui alla Convenzione INPS-Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità approvata con Deliberazione del CdA n.80 del 25.09.2024”:
Direzione generale – tipo operazione “00”
GPZ00336 a GPA55102
(assunzione del credito presso la Direzione generale sede contabile “0001”).
E contestualmente:
GPZ10336 a GPZ00336 (addebito delle prestazioni sulla provvista in Direzione generale sede contabile “0001”).
A completamento delle scritture, la Direzione generale dell’INPS, sede “0001”, procede a rilevare il corrispondente del rimborso delle spese per il servizio reso, addebitandolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità a valere sulla provvista, mediante la seguente scrittura manuale:
GPZ10336 a GPA24228
(per il rimborso dei costi a carico del Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità) avendo cura di verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10336, la congruità della provvista ricevuta che, come già accennato, deve essere anticipata e adeguata rispetto agli oneri per i benefici erogati e al rimborso dei costi di gestione.
Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine sono rilevate sul conto esistente GPA10031 assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del codice bilancio di nuova istituzione:
“3316 – Somme non riscosse dai beneficiari – contributo per incentivo Enti del terzo settore che assumono persone con disabilità (Convenzione INPS-Dipartimento politiche per le persone con disabilità, del. CdA 80/2024)”.
Le somme così riaccreditate, rilevate sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, imputate in avere al conto già in uso GPA10031, sono finalizzate a ricostituire l’ammontare della provvista e vengono imputate automaticamente ai conti utilizzati per il pagamento originario, in sezione contraria contemplandovi anche le partite viaggianti, per la contestuale chiusura di tutte le partite.
Delle somme riaccreditate e reintroitate automaticamente è data notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità nell’ambito dello scambio dei dati previsto dalla citata Convezione per rendere possibile allo stesso la valutazione dei motivi del riaccredito e la disposizione di eventuali nuove emissioni di pagamenti.
Nei casi in cui si debba attivare il recupero del contributo, in quanto non dovuto, come previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera g), della Convenzione, che pone l’adempimento a carico dell’Istituto, la Sede competente per territorio provvede all’invio della comunicazione al soggetto debitore, per la quota di incentivo, al netto del credito di imposta di cui all’articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da rilevare al conto già in uso GPA00175.
Pertanto, ai fini della rilevazione contabile del processo di accertamento e riscossione del credito fino alla ricostituzione della provvista, si procede alla istituzione di quattro nuovi conti co.ge. di seguito elencati:
GPZ00337, GPZ25337, GPZ35337 e GPZ11337.
Al momento dell’invio della comunicazione di recupero dell’incentivo non dovuto, la Sede territoriale, mediante biglietto contabile manuale, disporrà le seguenti scritture:
– in dare
GPZ00337
GPA27005 (se presente l’eventuale ritenuta fiscale del 4%, ai sensi del paragrafo 1);
– in avere
GPZ25337
e contestualmente
GPZ35337 a GPZ11337 per il riaccreditamento necessario alla ricostituzione della provvista.
In esito all’effettiva restituzione dell’indebito da parte del debitore, con ulteriore biglietto manuale, la Sede territoriale di competenza eseguirà le seguenti scritture per la chiusura del credito e tramite le partite viaggianti la trasmissione dello stesso alla Direzione generale per successiva ricostituzione della provvista dell’equivalente recuperato:
Sede xxxx
Conto Polo a GPZ00337 (riscossione credito)
GPZ11337 a GPA55000 (PV manuale verso la Direzione Generale)
Sede “0001” – DG
GPA55000 a GPZ10336 (ricostituzione della provvista)
Si riporta nell’Allegato n. 2, la variazione al piano dei conti.
Allegato 1
Convenzione per l’erogazione degli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 28 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.
2. La Convenzione disciplina la collaborazione tra il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l’INPS ai fini dell’erogazione del contributo previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
3. Con la presente convenzione il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferma restando la titolarità della funzione, demandano all’INPS lo svolgimento delle attività amministrative di istruttoria, come precisate nella presente Convenzione.
4. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo previsto dal citato articolo 28, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo relative al contributo stesso, sono definiti dal Decreto e dalla presente Convenzione, che disciplina le ulteriori modalità per l’istruttoria delle istanze pervenute, l’erogazione del contributo, lo svolgimento delle relative procedure di controllo, anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto.
Art. 2
Requisiti di ammissione e quantificazione del contributo
1. Il contributo può essere richiesto:
a) dagli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito anche RUNTS);
b) dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
2. Il contributo è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi, previdenziali e assistenziali, e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il contributo spetta per ogni persona con disabilità di età inferiore ai 35 anni, assunta nel periodo 1° agosto 2020 – 30 settembre 2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di un rapporto di lavoro a termine, a condizione che detta trasformazione sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
4. Il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità.
5. Il contributo è erogato nella misura pari a 12.000 (dodicimila) euro una tantum per ciascuna assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 (mille) euro per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogato il contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo mensile è erogato sino al mese di cessazione del rapporto. Al fine di rispettare il limite di spesa stabilito dalla legge, il contributo è riconosciuto nel rispetto del criterio di cui all’articolo 5, comma 3, del Decreto.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda
1. Per richiedere il contributo, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, presentano, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on line tramite il portale dell’INPS (www.INPS.it). Le domande pervenute oltre il menzionato termine non saranno prese in considerazione.
2. L’istanza di cui al comma 1 è corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:
a) i dati identificativi dell’ente richiedente;
b) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente;
c) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), il numero di iscrizione al RUNTS; per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) il numero di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS;
d) il numero delle persone con disabilità assunte nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con i relativi codici fiscali e i codici delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro, data di eventuale cessazione del rapporto;
e) il numero delle persone con disabilità il cui rapporto di lavoro a termine è stato trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche a tempo parziale, con i relativi codici fiscali e i codici delle comunicazioni obbligatorie a condizione che dette trasformazioni siano intervenute nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
f) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
9g) l’assenza di violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) il rispetto del limite di importo complessivo di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti “de minimis”;
i) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN intestato all’ente richiedente;
j) l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente richiedente.
3. L’istanza deve essere, altresì, corredata della dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità dei contributi concessi alla ritenuta al 4% di cui all’articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973.
4. La presentazione dell’istanza è certificata e comprovata da apposita ricevuta, contenente anche il codice identificativo dell’istante.
Art. 4
Istruttoria preliminare
1. L’INPS procede alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione di cui all’articolo 3, comma 2, e trasmette al Dipartimento una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili, con l’indicazione per ognuno degli enti beneficiari:
a) dell’importo del contributo concedibile nei limiti del regime “de minimis”;
b) il codice “CUP” (Codice Unico di Progetto d’investimento pubblico);
c) il codice “COR” (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell’Aiuto individuale) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti.
2. In caso di constatazione di carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda e della dichiarazione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, l’INPS trasmette all’ente interessato, mediante posta elettronica certificata (PEC), una comunicazione contenente la richiesta di regolarizzazione entro il termine di dieci giorni. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INPS procede a inserire il richiedente nell’elenco di cui al comma 1.
Art. 5
Istruttoria per l’ammissione al contributo
1. L’erogazione dei contributi avviene previa verifica da parte dell’INPS:
a) della regolarità contributiva, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), mediante l’utilizzo del servizio “Durc on Line”, indicando esclusivamente il codice fiscale di ciascuno dei soggetti, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015;
b) dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) della eventuale esposizione debitoria con l’Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia Servizi S.p.A.) di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 (Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni). Nel caso in cui, per effetto della suindicata procedura di verifica l’Agenzia Entrate Riscossione dovesse comunicare l’esistenza a carico dell’ente beneficiario di un inadempimento, si provvederà, per i 60 (sessanta) giorni successivi alla predetta comunicazione, a trattenere dalle erogazioni delle agevolazioni una somma pari a quella costituente l’inadempimento. Se durante il periodo intercorrente tra medesima comunicazione e la notifica dell’ordine di versamento fossero intervenuti pagamenti, da parte dell’ente beneficiario 0 provvedimenti dell’ente creditore, che facciano venir meno l’inadempimento o ne riducano l’ammontare, saranno erogati all’ente beneficiario gli importi che l’Agenzia Entrate Riscossione avrà indicato di effettuare. Qualora, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui sopra, non sarà stato notificato ad INPS, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, l’ordine di versamento dell’importo come sopra trattenuto, sarà effettuato all’ente beneficiario il pagamento dell’importo medesimo. In ogni caso, l’erogazione dovrà considerarsi come effettuata per l’intero importo all’ente beneficiario.
2. Il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, o il cui rapporto di lavoro è stato trasformato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3. Resta fermo che l’importo del contributo complessivamente spettante, sommato ai finanziamenti già concessi e dichiarati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), non può superare il massimale degli aiuti “de minimis” di riferimento.
3. Il contributo per le istanze accolte è erogato nel limite delle risorse disponibili, tenuto conto del limite massimo di cui all’articolo 7 del Decreto, pari a euro 6.315.825,00, e degli oneri di cui all’articolo 8.
4. Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria delle domande ammesse al beneficio, risulti il superamento del limite di spesa, come determinato ai sensi del comma 3, si procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i limiti di spesa.
5. L’INPS provvede all’istruttoria amministrativa, alla verifica dei requisiti di cui ai precedenti commi e alla quantificazione dell’importo del beneficio. Gli esiti delle istruttorie delle domande, con la documentazione amministrativa necessaria per la definizione dei singoli casi esaminati, sono trasmessi mensilmente al Dipartimento con apposito elenco.
6. Il Dipartimento, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei beneficiari del contributo, che sono individuati tramite il relativo codice identificativo dell’istante, provvede all’adozione e comunicazione, anche a mezzo pubblicazione, agli interessati dei provvedimenti di definizione delle richieste presentate, con l’indicazione delle somme spettanti ai beneficiari. Copia dei provvedimenti di definizione dei casi sono contestualmente trasmessi anche all’INPS, ai fini dell’erogazione degli stessi.
7. Il contributo complessivamente spettante, determinato in base all’articolo 2 comma 5, è erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore degli enti ammessi al beneficio ai sensi dell’articolo 1.
8. L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza dal richiedente,
9. In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse sono reintroitate dall’INPS con corrispondente incremento della provvista finanziaria.
Art. 6
Impegni delle Parti
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità si impegna a:
a) accreditare la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione del contributo di cui alla presente Convenzione, oltre a quanto spettante all’INPS a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le attività previste dalla presente Convenzione;
b) effettuare la registrazione della misura di agevolazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
c) adottare il provvedimento di definizione delle richieste presentate, con l’indicazione delle somme spettanti ai beneficiari ovvero di dichiarazione di inammissibilità delle istanze, tenuto conto dell’istruttoria svolta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5;
d) adottare il provvedimento di revoca della concessione dei contributi, a seguito dei controlli condotti dall’INPS ai sensi dell’articolo 10.
2. L’INPS si impegna a:
a) mettere a disposizione una piattaforma telematica per l’acquisizione delle istanze tramite il sito www.INPS.it e a rilasciare apposita ricevuta con codice identificativo del richiedente;
b) svolgere l’istruttoria di cui agli articoli 4 e 5 ai fini della predisposizione dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili e non ammissibili e dell’erogazione dei contributi ammessi;
c) quantificare l’importo del contributo, eventualmente riparametrato;
d) provvedere all’erogazione del contributo, in esecuzione delle disposizioni di pagamento ricevute, sul conto corrente bancario/postale ovvero su IBAN a favore dei beneficiari, previa verifica della titolarità dell’’IBAN in capo al beneficiario della misura;
e) effettuare la registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), degli aiuti individuali concessi, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
f) effettuare i controlli a campione post erogazione del contributo, ai sensi dell’articolo 10;
g) recuperare i contributi indebitamente corrisposti, anche a seguito dei provvedimenti di revoca.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a:
a) fornire all’Istituto conferma circa l’iscrizione nel RUNTS dei richiedenti come enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del Codice del Terzo settore;
b) verificare l’attualità delle comunicazioni obbligatorie indicate dal richiedente in domanda, in considerazione di eventuali rettifiche e/o variazioni.
Art. 7
Rimborso dei costi sostenuti da INPS
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità riconosce all’INPS la somma di € 200.000,00 a valere sulle risorse di cui all’articolo 28 comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, per gli oneri e le spese sostenuti per l’attuazione della Convenzione.
Art. 8
Provvista finanziaria
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità provvede ad accreditare sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a “INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843” (IBAN 1T70L0100003245350200020350) la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione del contributo di cui alla presente Convenzione, oltre a quanto spettante all’INPS a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le attività previste dalla presente Convenzione.
2. L’accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del contributo da erogare e dei rimborsi dovuti all’Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di detta misura.
3. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Dipartimento nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione delle misure.
4. L’INPS provvede a comunicare al Dipartimento l’elenco dei richiedenti e il contributo massimo complessivo a ciascuno spettante al fine di verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle istanze ricevute.
5. Qualora risultino delle somme non utilizzate, l’INPS provvede al loro trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e i termini comunicati dal Dipartimento.
Art. 9
Regime fiscale del contributo
1. 1 contributi oggetto della presente Convenzione sono assoggettati alla ritenuta del 4% stabilita dall’articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973, previo rilascio da parte dell’ente beneficiario della dichiarazione dell’assoggettabilità dei contributi concessi di cui all’articolo 3, comma 3.
Art. 10
Procedura di controllo a campione post-erogazione
1. L’INPS provvede a effettuare i controlli a campione successivamente all’erogazione del contributo, nella misura non inferiore al 10% dei soggetti cui sono stati effettivamente erogati i contributi.
2. 1 controlli di cui al comma 1 sono finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d) ed e). Per ogni contributo sottoposto a controllo, l’ente beneficiario riceve dall’INPS una comunicazione di avvio del procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC) con cui sono richiesti i seguenti documenti, secondo le modalità ivi previste ed entro il termine perentorio di trenta giorni a pena di revoca del contributo concesso e restituzione dello stesso:
a) copia dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, dei cedolini del personale assunto, e della comunicazione di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d);
b) copia dei contratti di lavoro a termine e del contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei cedolini del personale assunto, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e).
3. Entro novanta giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui al comma 2, l’esito del controllo è comunicato al beneficiario sottoposto a controllo. Le eventuali richieste di integrazione documentale o di chiarimenti comportano la sospensione del suddetto termine, che riprende a decorrere dalla ricezione da parte dell’INPS della documentazione richiesta.
4. In caso di indisponibilità dell’ente a fornire la documentazione richiesta, nel caso in cui la documentazione fornita sia incompleta o carente e nel caso in cui venga accertato che l’ente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, l’INPS trasmette al Dipartimento le proposte di revoca delle concessioni, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, ai fini della loro approvazione. Il Dipartimento, nei successivi dieci giorni, emana il provvedimento di revoca che viene trasmesso all’INPS per provvedere al recupero del contributo indebitamente erogato.
5. L’elenco degli Enti di cui all’art. 1 inseriti nel campione e sottoposti a controllo post erogazione è reso disponibile sul sito web dell’INPS e del Dipartimento.
Art. 11
Contenzioso
1. Ferma restando la legittimazione delle amministrazioni di cui all’art. 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in merito alle controversie giudiziarie volte al riconoscimento del beneficio e dell’importo spettante, l’INPS si impegna ad istruire le eventuali istanze e i ricorsi proposti avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o rigetto, e a trasmettere tempestivamente gli esiti dell’istruttoria al Dipartimento per l’adozione dei provvedimenti conseguenti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c.
Art. 12
Referenti
1. 1 referenti per le attività oggetto della presente Convenzione, designati dalle Parti sono:
per il Dipartimento: dott.ssa Isabella Aiello, Coordinatrice del Servizio 1 «Affari generali, personale, programmazione, bilancio e affari giuridici»;
per il Ministero: dott. Massimo Temussi, responsabile della Direzione generale delle politiche attive del lavoro;
per INPS: dott. Filippo Bonanni, responsabile della Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità;
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti sono effettuate per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
DIPARTIMENTO: ufficio. disabilita@pec.governo.it;
MINISTERO: dgpoliticheattivelavoro@pec.lavoro.gov.it;
INPS:
dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it;
dce.saluteeprestazionidisabilita@postacert.inps.gov.it
3. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all’altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.
4. I referenti di cui al comma 1 possono delegare altro soggetto per le attività di propria competenza. Le Parti possono sostituire i referenti di cui al comma 1 dandone tempestiva comunicazione.
Art. 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all’articolo 9 del Regolamento UE, effettuato esclusivamente per le finalità di cui alla normativa citata in premessa, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano lo scambio dei dati esclusivamente nell’ambito delle regole previste nella normativa citata in premessa e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata in premessa non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti non appena siano state realizzate le finalità dichiarate.
5. L’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). ferma restando la responsabilità derivante dall’uso illegittimo dei dati. In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché a offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle suddette attività.
7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, i titolari del trattamento possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all’interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
Art. 14
Misure di sicurezza
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento UE.
2. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – attualizzate ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali – emanate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.
Art. 15
Durata
1. La presente Convenzione è vincolante per le Parti sin dalla data della sua sottoscrizione, mentre diviene efficace per il Dipartimento dalla data della sua registrazione presso gli organi di controllo. La Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, fino ad esaurimento delle attività connesse all’attuazione della presente Convenzione.
Art. 16
Controversie
1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione e/o alla concreta attuazione della presente Convenzione.
2. Per qualunque controversia non risolvibile in via bonaria è competente il Foro di Roma.
Allegato 2
Variazione Piano dei Conti
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPZ00336 |
| Denominazione completa | Credito verso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la P.d.C.M ”per contributo a titolo di incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35 – Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24 |
| Denominazione abbreviata | CRD.V/DIP.POL.PERS.CON DIS. LAV.UNDER 35 |
| Validità Mese | 10 |
| Validità Anno | 2024 |
| Movimentabilità | P10 |
| Capitolo | 3E4122011 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPZ10336 |
| Denominazione completa | Debito per le anticipazioni ricevute dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la P.d.C.M ”per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35– Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24 |
| Denominazione abbreviata | DEB.ANTIC. DIP.POL.PERS.CON DIS. LAV.UNDER 35 |
| Validità Mese | 10 |
| Validità Anno | 2024 |
| Movimentabilità | P10 |
| Capitolo | PNE112015/8U2220099/8E2320099 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPZ11336 |
| Denominazione completa | Debito verso soggetti beneficiari dell’erogazione del contributo a titolo di incentivo ” per il lavoro delle persone con disabilità under 35 finanziato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la P.d.C.M– Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24 |
| Denominazione abbreviata | DEB. BENEF.INC.LAV.UNDER 35DIP.POL.PERS.CON DIS. |
| Validità Mese | 10 |
| Validità Anno | 2024 |
| Movimentabilità | P10 |
| Capitolo | 3U4121011 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPZ25336 |
| Denominazione completa | Addebitamento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la P.d.C.M ” per l erogazione del contributo a titolo di incentivo al lavoro delle persone con disabilità under 35 – Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS-Del. Cda n.80 25/09/24 |
| Denominazione abbreviata | ADDEB. DIP.POL.PERS.CON DIS. LAV.UNDER 35 |
| Validità Mese | 10 |
| Validità Anno | 2024 |
| Movimentabilità | P10 |
| Capitolo | 3E4122011 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPZ35336 |
| Denominazione completa | Oneri derivanti dall’erogazione del contributo a titolo di incentivo per il lavoro di persone con disabilità under 35 finanziato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la P.C.M ” per l’incentivo al lavoro delle persone con disabilità under 35– Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24 |
| Denominazione abbreviata | ON.INC. LAV.UNDER 35 DIP.POL.PERS.CON DIS. |
| Validità Mese | 10 |
| Validità Anno | 2024 |
| Movimentabilità | P10 |
| Capitolo | 3U4121011 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPZ00337 |
| Denominazione completa | Credito verso i beneficiari per il recupero del contributo non dovuto a titolo di incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35 finanziato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la P.C.M” – Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24 |
| Denominazione abbreviata | CRD.V/BENEF.RECUPERO CONT.LAV.PERS.CON DIS.LAV.UNDER 35 |
| Validità Mese | 010 |
| Validità Anno | 2024 |
| Movimentabilità | S |
| Capitolo | 3E4122061 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPZ25337 |
| Denominazione completa | E.V. Recupero e reintroito del contributo a titolo di incentivo al lavoro delle persone con disabilità under 35, addebitamento a titolo di finanziamento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la PCM” – Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24 |
| Denominazione abbreviata | REC ON. INCENT. PER. LAV.PERS. DIS.UNDER 35 |
| Validità Mese | 10 |
| Validità Anno | 2024 |
| Movimentabilità | S |
| Capitolo | 3E4122061 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPZ35337 |
| Denominazione completa | Accreditamento al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la PCM ” per il recupero dell’incentivo al lavoro delle persone con disabilità under 35 dallo stesso finanziato – Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS-Del. Cda n.80 25/09/24 |
| Denominazione abbreviata | ACCR. REC.INC. DIP.POL.PERS.CON DIS LAV.UNDER 35. |
| Validità Mese | 10 |
| Validità Anno | 2024 |
| Movimentabilità | S |
| Capitolo | 3U4121061 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPZ11337 |
| Denominazione completa | Versamento per ricostituzione provvista per recupero dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35, finanziato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la PCM – Convenzione INPS, Dip.pol.pers.con dis. e MLPS- Del. Cda n.80 25/09/24 |
| Denominazione abbreviata | VERS.REC.INC.LAV.UNDER 35.DIP.PERS.CON DIS. |
| Validità Mese | 10 |
| Validità Anno | 2024 |
| Movimentabilità | S |
| Capitolo | 3U4121061 |