Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18671 depositata il 9 luglio 2024
litisconsorzio – giudizio di rinvio
RITENUTO CHE
1. La società M.C. impugnava nel maggio 2009, avanti la CTP di Roma, l’avviso di accertamento relativo alle maggiori imposte e sanzioni irrogate in relazione ai maggiori redditi presuntivi oggetto di accertamento in seguito alla mancata presentazione di dichiarazioni IVA ed elenchi intrastat.
2. Anche i soci di detta società, sigg.ri L.M. e P.P., proponevano separati ricorsi con i quali contestavano l’illegittima attribuzione di un utile extracontabile in capo ad essi.
3. La Commissione Tributaria Provinciale, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 450/5/2010 depositata il 3/11/2021, respingeva tutti i ricorsi.
4. Successivamente, la CTR del Lazio, con sentenza n. 818/14/ depositata il 21/12/2011, in integrale riforma della sentenza emessa in primo grado, accoglieva l’appello proposto dai contribuenti.
5. Veniva proposto ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con esito vittorioso, in quanto la S.C. con ordinanza n. 33604/19 depositata il 18 dicembre 2019, accoglieva il ricorso rinviando la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione.
6. Il giudizio di rinvio veniva riassunto da L.M. e dalla M.C. s.r.l., con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate Roma 3, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Si costituiva l’Agenzia delle Entrate e, senza che il contraddittorio venisse integrato nei confronti dell’altro socio P.P., la CTR del Lazio rigettava l’appello e condannava la Micheal Car’s, nonché i sigg.ri L.M. e P.P. alla refusione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
7. Avverso detta decisione il sig. L.M. ha proposto ricorso deducendo la nullità della sentenza emessa dal giudice del rinvio, per violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché contestando la regolamentazione delle spese.
8. La Procura generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, con memoria della dott.ssa Paola Filippi, con la quale ha richiesto l’accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbito il secondo. L’Amministrazione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso proposto dal contribuente, avverso la sentenza n. 1169/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, il 22 febbraio 2021 e pubblicata il 25/02/2021, non notificata, si fonda su due motivi:
I – Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.;
II – Violazione e falsa applicazione degli 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2. Come si è già riportato, anche la Procura Generale ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
3. Il primo motivo di ricorso risulta fondato.
Afferma l’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 che “Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili”.
Più in generale, come affermato da Sez. L, sent. n. 18853 del 08/09/2014 (Rv. 632373 – 01), la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta l’instaurazione, tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata, essendosi determinata una situazione di cosiddetto litisconsorzio processuale necessario, in presenza della quale la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza. Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di anche una sola di dette parti entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l’atto introduttivo del giudizio.
Più recentemente, anche Sez. 6 – 2, ord. n. 975 del 17/01/2020 (Rv. 657245 – 02) ha ritenuto che in conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata; la citazione in riassunzione davanti a detto giudice si configura, infatti, come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra coloro che furono parti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa, né l’ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio.
Del resto, anche la più risalente Cass. sez. 5, n. 3292 del 11/02/2009 aveva in motivazione osservato che “la formulazione in parte differente tra art. 63 e art. 392 c.p.c. non autorizza le conclusioni esegetiche cui sono giunti i giudici di rinvio; giova rilevare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che tra “iudicium rescindens” e “iudicium rescissorium”, in caso di cassazione con rinvio, vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che, pertanto, non può legittimamente costituirsi davanti al giudice del rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti…” per poi concludere che “pur potendosi il giudizio di rinvio ritenere tempestivamente instaurato con la citazione di una sola di dette parti entro il termine di legge, il giudice adito, in applicazione dei principi che governano il litisconsorzio necessario nelle fasi di gravame, non può esimersi dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti alle quali non sia stata effettuata la notificazione dell’atto introduttivo”.
Il che è appunto quanto verificatosi nella presente fattispecie, da cui risulta – consultando semplicemente la decisione adottata dal giudice del rinvio – come fosse parte del giudizio, in precedenza, anche il sig. P.P., non citato nuovamente in sede di riassunzione dopo l’ordinanza cassatoria e nei cui confronti nessuna delle parti, né lo stesso giudicante, ha provveduto all’estensione del contraddittorio.
In definitiva, conformemente altresì alle conclusioni della P.G., va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
La pronuncia impugnata va quindi annullata con rinvio alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, provvederà previa verifica della completezza del contraddittorio, ad una nuova valutazione del caso.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè provveda, previa verifica della completezza del contraddittorio, ad un nuovo esame ed alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.