DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA n. 161 del 4 settembre 2024

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Ministro: il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) Ministero: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

d) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Ministro è l’organo di direzione politica del Ministero e si avvale, per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite, degli Uffici di diretta collaborazione.

2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

3. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all’elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all’analisi dell’impatto normativo, all’analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

4. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l’Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare;

c) l’Ufficio legislativo;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l’Ufficio stampa;

f) l’Ufficio del Consigliere diplomatico;

g) l’Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale;

h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

5. I Capi degli Uffici di cui al comma 4, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio legislativo, dell’Ufficio del Consigliere diplomatico e dell’Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale.

7. Gli Uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità amministrativa.

Art. 3

Ufficio di Gabinetto

1. L’Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. In particolare, l’Ufficio di Gabinetto:

a) coordina e cura i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato;

b) svolge attività di supporto all’organo politico circa la destinazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti;

c) sovrintende, altresì, alle funzioni di comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi strategici e le priorità operative dell’azione di comunicazione del Ministero, ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture amministrative del Ministero;

d) cura i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; cura, inoltre, l’adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.

2. Tale Ufficio, con provvedimento del Capo di Gabinetto, può essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale.

3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell’attività di indirizzo politico-amministrativo, coordina gli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce, altresì, con proprio provvedimento l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d’intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici. Il Capo di Gabinetto esamina gli atti da sottoporre alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

4. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra professori universitari di ruolo nell’area delle scienze giuridiche, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità tecniche e professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

5. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorità indipendenti, nonchè fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nelle materie di competenza del Ministero nonché nell’ambito dei rapporti con le Istituzioni pubbliche o private.

L’incarico di vice Capo di Gabinetto può essere ricoperto anche da dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni. L’incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.

6. Ai fini del supporto dell’organo politico, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto è operativa la «Segreteria Principale di Sicurezza NATO-UE/S», sede dell’Organo Centrale di Sicurezza, per lo svolgimento dei compiti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, che disciplina la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva.

7. Ai sensi dell’articolo 8, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto è individuato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonchè per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, nei limiti della vigente dotazione organica come rideterminata dalla Tabella A allegata al presente regolamento.

Tale incarico non concorre a determinare il limite percentuale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Nello svolgimento dell’incarico di cui al comma 7 è assicurato il raccordo con il Capo di Gabinetto, al quale vengono sottoposti gli esiti dell’attività svolta per le conseguenti determinazioni.

Art. 4

Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all’espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

2. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l’attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.

3. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare, che cura i rapporti personali del Ministro con soggetti pubblici e privati nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali nonchè l’agenda e la corrispondenza riservata del Ministro.

4. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

Art. 5

Ufficio legislativo

1. L’Ufficio legislativo cura l’attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero con la collaborazione degli uffici del Ministero attraverso lo studio, l’elaborazione normativa, la valutazione dei costi della regolazione, l’analisi dell’impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la qualità del linguaggio normativo, lo snellimento e la semplificazione normativa.

2. Lo stesso Ufficio, inoltre:

a) esamina i provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;

b) garantisce il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento;

c) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;

d) cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni, anche per quanto riguarda la formazione e l’attuazione normativa di atti dell’Unione europea e della legislazione regionale;

e) cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e  di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l’Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato;

f) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale;

g) svolge attività di consulenza giuridica e legislativa per il Ministro e i Sottosegretari e, sulle questioni di particolare rilevanza, coadiuva gli Uffici di diretta collaborazione, le strutture dipartimentali e le direzioni generali.

3. Il Capo dell’Ufficio legislativo è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, professori universitari di ruolo nell’area delle scienze giuridiche nonchè fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

4. Il Ministro, su proposta del Capo dell’Ufficio legislativo, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi dell’Ufficio legislativo scelti fra: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, professori universitari di ruolo nell’area delle scienze giuridiche nonchè fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

La durata dell’incarico di vice Capo dell’Ufficio legislativo è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.

5. Il Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea, istituito ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è incardinato nell’ambito dell’Ufficio legislativo.

Art. 6

Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria Tecnica svolge attività di supporto conoscitivo, specialistico e tecnico per l’elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero.

2. Tali attività di supporto sono svolte in raccordo con gli uffici del Ministero, nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare, e di elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra l’altro, nella promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l’elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l’organizzazione e la partecipazione a tavoli tecnici o di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

3. Il Capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e dotato di elevata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

Art. 7

Ufficio stampa

1. L’Ufficio stampa, costituito ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell’informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9, il personale addetto alle funzioni proprie dell’Ufficio stampa e il Capo dell’Ufficio medesimo devono essere iscritti all’albo nazionale dei giornalisti.

2. All’Ufficio stampa è preposto il Capo dell’Ufficio stampa, il quale è scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell’informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell’editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

3. Il Ministro può, altresì, nominare un portavoce, anche esterno all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dotato della necessaria professionalità, nell’ambito del contingente complessivo di cui all’articolo 12, comma 1, che, in collaborazione con l’Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

4. Le funzioni del portavoce, qualora non nominato, possono essere svolte dal Capo dell’Ufficio stampa.

Art. 8

Ufficio del Consigliere diplomatico

1. L’Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attività degli Organismi internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali.

2. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Art. 9

Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale

1. L’Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero che rappresentano l’amministrazione nelle sedi internazionali, e svolge funzioni di supporto per l’organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l’Ufficio stampa e con l’Ufficio del Consigliere diplomatico. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce.

2. L’Ufficio cura, altresì, tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie e internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Capo dell’Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale è scelto fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

Art. 10

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con le strutture del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell’incarico istituzionale.

2. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario, e nominati dal Ministro, su proposta dei Sottosegretari di Stato interessati.

3. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.

4. Il personale di cui al comma 3 assegnato alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato è da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all’articolo 12, comma 1.

Art. 11

Organismo indipendente di valutazione della performance e struttura di supporto

1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «OIV», svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 14.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l’OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l’OIV riferisce al Ministro secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. L’OIV è costituito in organo monocratico secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 14, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. L’organo monocratico è nominato dal Ministro per l’espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 14, comma 8, e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l’incarico di titolare dell’OIV monocratico è conferito a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance.

5. Presso l’OIV è istituita una struttura di supporto competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all’espletamento delle funzioni di cui al comma 1. La struttura sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L’organizzazione interna della struttura è definita con determinazione dell’OIV.

6. Il responsabile della struttura di cui al comma 5 è nominato, con determinazione dell’OIV, all’interno del contingente di cui al comma 7, fra i dipendenti dell’Amministrazione in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

7. Alla struttura di cui al comma 5 è assegnato un contingente di personale non superiore a cinque unità del ruolo del Ministero, incluso il responsabile, da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all’articolo 12, comma 1. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del titolare dell’OIV, fra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 6.

8. L’OIV costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro».

9. Al titolare dell’Organismo indipendente di valutazione della performance monocratico, nonchè al personale della struttura di supporto di cui al comma 5, si applicano i trattamenti economici di seguito stabiliti e così articolati:

a) per il titolare dell’organo monocratico, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) per il responsabile della struttura di supporto di cui al comma 5, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale;

c) al personale della struttura tecnica di supporto, di cui al comma 7, il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all’art. 13, comma 5, del presente regolamento.

Art. 12

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, è stabilito, nel rispetto degli stanziamenti a bilancio per gli organi di diretta collaborazione, in complessive 100 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli Uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando, aspettativa, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di venti unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di ulteriori massime ventotto unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con contratti di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del criterio dell’invarianza della spesa di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Nell’ambito del contingente complessivo di 100 unità stabilito dal comma 1, sono individuati, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non generale non superiore a due, nei limiti dell’esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In aggiunta al contingente di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, possono essere chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un massimo di cinque Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero.

4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell’Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell’Ufficio stampa, dal Consigliere diplomatico e dal responsabile dell’Ufficio rapporti internazionali si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. Le posizioni di Vice Capo di Gabinetto e Vice Capo dell’Ufficio legislativo si intendono ricomprese nel contingente di cui al comma 1.

6. Fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze e i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Art. 13

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, e agli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di seguito articolato:

a) al Capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;

b) al Capo dell’Ufficio legislativo: una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

c) al Capo della Segreteria del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato nonchè ai vice-Capo Gabinetto e ai vice capo Ufficio legislativo: una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

d) al Capo dell’Ufficio stampa: un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; il trattamento economico del Capo dell’Ufficio stampa è da intendersi unico e omnicomprensivo nel caso dell’attribuzione anche delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento;

e) al Portavoce del Ministro, ove nominato: trattamento non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. I responsabili degli Uffici di cui al comma 1, ivi compresi i loro vice, gli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, e il Consigliere diplomatico mantengono il trattamento economico dell’Amministrazione di provenienza e agli stessi è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012, in attuazione del vigente quadro normativo in materia di limiti retributivi e, in particolare, nel rispetto del limite di cui all’articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale emolumento accessorio è fissato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante:

ai capi dipartimento per il Capo di Gabinetto;

ai dirigenti di ruolo di livello generale per il Capo dell’Ufficio legislativo;

ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali per il Capo segreteria del Ministro, per il Responsabile della Segreteria tecnica, per il Segretario Particolare del Ministro, per i vice Capo di gabinetto, per i vice Capo Ufficio Legislativo, per il Consigliere Diplomatico, per il capo Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è stabilito dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico nell’ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione nell’ambito del programma «Indirizzo politico» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unità di voto «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero. Al personale con contratto a tempo determinato è attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni Centrali per l’area dei funzionari. Al personale con contratto di collaborazione è attribuita una voce retributiva di importo non superiore al trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti di livello non generale del Ministero.

4. Ai dirigenti di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli, spetta un’indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. L’indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonchè le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell’indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. L’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non comporta incrementi di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Art. 14

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all’articolo 2, comma 4, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l’acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad un Vice Capo di Gabinetto o ad uno dei dirigenti assegnati all’Ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l’erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’Organismo indipendente di valutazione della performance costituiscono ai fini di cui all’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa.

Art. 15

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»

1. A decorrere dal 1° luglio 2024, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 2, le parole: «quindici posizioni,» sono sostituite dalle seguenti: «sedici posizioni, di cui una presso l’Ufficio di Gabinetto,»;

b) la Tabella A di cui all’Allegato 1 è sostituita dalla Tabella A di cui all’Allegato 1 del presente regolamento;

c) dopo la Tabella B di cui all’Allegato 1, il numero: «2062» è sostituito dal seguente «2063».

Art. 16

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è abrogato.

2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato 1

(articolo 15)

Sostituisce la tabella A di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178:

«Tabella A

(prevista dall’articolo 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE SEZIONE AGRICOLTURA

Ruolo agricolturaUnità
Qualifiche dirigenziali
Dirigente di 1ª fascia12*
Dirigente di 2ª fascia46**
Totale58
Aree
Area Funzionari521
Area Assistenti395
Area Operatori8
Totale aree924
Totale982

* di cui uno presso l’Ufficio di Gabinetto

** di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.».