Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40174 depositata il 31 ottobre 2024

art. 328, comma 1, cod. pen., – il dovere di compiere l’atto qualificato senza ritardo sorge non per affetto di una formale richiesta, ma in forza dell’avveramento di una situazione corrispondente a quella astrattamente prevista dalla specifica norma giuridica

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di L’Aquila, previa riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 328, comma 1, cod. pen., ha confermato la sentenza emessa in data 15 febbraio 2022 dal Tribunale di Vasto con cui B.C. è stato condannato alla pena di euro 800 di multa.

Il Tribunale aveva in precedenza già riqualificato il fatto rispetto all’imputazione originaria contestata relativa al reato di cui al comma 1 dell’art. 328 cod. pen., ritenendo integrata la fattispecie del comma 2 del medesimo articolo.

La Corte di appello, pur condividendo la medesima ricostruzione del fatto storico, ha ritenuto, invece, corretta la qualificazione originaria del reato di rifiuto di atti di ufficio, senza irrogare la pena congiunta della reclusione e della multa, confermando la stessa pena pecuniaria in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.

2. Al B.C. si contesta di avere, nella qualità di curatore fallimentare per il fallimento “A. di S. e C.” e nella qualità di commissario liquidatore nella procedura di concordato preventivo di “Desideria Giovanni”, omesso di depositare atti delle rispettive procedure senza rispettare i termini fissati dal giudice delegato e comunque provvedendovi con ritardo.

In particolare, con riferimento al fallimento A. ometteva gli adempimenti necessari per la chiusura del fallimento, mentre con riferir lento alla procedura di concordato ometteva di procedere al piano di riparto nel termine di giorni venticinque fissato dal Giudice delegato e a darne comunicazione ai creditori.

3. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. poi.

3.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di considerare che il Tribunale aveva condannato il B.C. per il ritardo nei tempi indicati dal giudice delegato degli adempimenti che ha poi comunque svolto.

Quindi, la riqualificazione del fatto è avvenuta senza illustrare quali erano gli atti indifferibili ed urgenti che l’imputato avrebbe omesso di compiere, non essendo previsti termini di legge per la formazione del piano di riparto, e non potendosi qualificare l’atto come indifferibile sulla base della fissazione di un termine per l’adempimento, in quanto non previsto dalla normativa fallimentare.

Inoltre, non è stato dato alcun rilievo alle deposizioni dei testi V. P., L. A. e P. M., che avevano fornito elementi di prova delle ragioni obiettive che rendevano impossibile rispettare i termini imposti dal giudice delegato: per quanto attiene al fallimento era in corso una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto un bene facente parte della massa fallimentare, che si era protratta per circa dieci anni; entrambe le procedure si erano concluse con la soddisfazione delle ragioni dei creditori grazie alle attività svolte dall’imputato, essendo la sua revoca intervenuta quando le procedure erano prossime alla loro chiusura.

Infine si osserva che la motivazione è carente anche sulla prova del dolo, perché l’imputato aveva sempre mantenuto i rapporti con il giudice delegato e gli altri professionisti coinvolti nella procedura esecutiva immobiliare, che hanno confermato la continua attività posta in essere dall’imputato per risolvere i problemi di procedure durate molti anni.

3.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione al travisamento di dati probatori rilevanti. In particolare non è risultato vero che l’imputato solo all’udienza del 21 dicembre 2018 ha notiziato il Giudice sulle ragioni del ritardo circa l’interferenza con la procedura immobiliare, poiché era stata già acquisita la comunicazione del 31 maggio 2018 relativa a tale profilo problematico. Inoltre, neppure è risultato vero che la procedura esecutiva immobiliare si sia definita nel dicembre 2017, essendo stata fissata l’udienza per l’approvazione del piano di riparto nel gennaio 2018.

3.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione e violazioni di legge in relazione alla mancata risposta sulla deduzione in appello della richiesta di assoluzione per la condotta relativa alla contestata omessa comunicazione. rispetto alla richiesta dal giudice delegato di essere avvisato se il curatori). avesse proceduto a dare avviso ai creditori della procedura concordataria del deposito del piano di riparto, non trattandosi di un atto qualificato richiesto per legge. Si ribadisce l’assenza di atti indifferibili la cui omissione potesse integrare il rifiuto di cui all’art. 328, comma 1, cod. pen.

3.4. Omessa motivazione sulla invocata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la illogica esclusione della tenuità del fatto.

In particolare, non è stato tenuto conto che gli adempimenti dovuti sono stati compiuti anche se in ritardo e che i termini imposti dal giudice delegato non potevano essere rispettati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato ed impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.

Occorre innanzitutto premettere che le oscillazioni con cui i giudici di merito hanno proceduto a riqualificare i fatti in senso antitetico tra loro, pa3sando il Giudice di primo grado dalla originaria imputazione ascritta per il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art.328, comma 1, cod. pen. a quella omissiva di cui al comma 2 del medesimo articolo, ed il Giudice di appello, rimodulando nuovamente la qualificazione, per tornare all’opposto a quella originaria del primo comma, sono la conseguenza di una evidente confusione ed assimilazione tra le due fattispecie di reato, che sebbene accomunate nello stesso articolo del codice pena sono in realtà nettamente distinte tra loro, perchè radicalmente diverse sotto il profilo della stessa struttura e descrizione del fatto materiale.

I due commi del citato articolo descrivono, infatti, due distinte ipotesi di reato.

Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo.

Il secondo comma punisce il pubblico ufficiale che, fuori dei casi precedenti, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

Nella prima ipotesi, in ragione dell’incidenza degli atti su materie specifiche (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità), il mancato sollecito compimento dell’atto entro il più breve tempo possibile (ovvero “senza ritardo”) poiché incide su beni di valore primario, integra di per sé il reato, la cui consumazione coincide con la omissione del provvedimento dovuto in a ;senza di giustificazioni.

Nella seconda ipotesi, oltre a prevedersi un ambito operativo residuale rispetto al primo comma (“Fuori dei casi previsti dal primo comma”), a fini della integrazione della fattispecie, è necessario il concorso di due condotte omissive costituite dalla mancata adozione dell’atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta della parte interessata e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.

Si tratta, pertanto, di due ipotesi autonome e del tutto distinte tra loro, essendo evidente che nei casi di cui al primo comma non assume rilevanza la richiesta della parte interessata al compimento dell’atto, atteso che anche la semplice inerzia rispetto ad una attività che per legge deve essere compiuta senza ritardo, può integrare l’indebito rifiuto che è pacificamente configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, ritardando il compimento dell’atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo neces saria una manifestazione di volontà solenne o formale (vedi, Sez. 6, n.10051 del 20/11/2012, Nolè, Rv. 255717).

2. Tanto ciò premesso, risultano evidenti gli errori in diritto rilevabili nelle sentenze di primo e secondo grado.

Nel giudizio di primo grado è stata pretermessa la rilevanza del presupposto formale della diffida che costituisce elemento indefettibile per la integrazione della fattispecie di cui al secondo comma, che, oltre a non essere stato i:ccertato, neppure risultava descritto nella contestazione formulata dal Pubblico Ministero.

Viceversa, nel giudizio di appello, preso atto della carenza di detto presupposto formale, si è assimilata la fattispecie del rifiuto – contestata nell’imputazione originaria – al mero ritardo del compimento di atti di cui non è stato verificato il carattere dell’indifferibilità che costituisce il presupposto essenziale della fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 328 cod. pen.

Nella vicenda in esame è stato accertato – secondo quanto ricostruito nella sentenza di primo grado – che le due procedure concorsuali, una di fallimento e l’altra di concordato preventivo, sono state portate a termine utilmente essendo incorso l’imputato, nella veste di curatore e commissario liquidatore, solamente in alcuni ritardi nel predisporre il piano di riparto dei creditori nella procedura di concordato preventiva di “Desiderio Giovanni” e nel comunicarlo ai ereditari una volta predisposto, mentre con riguardo alla procedura del fallimento “A. S.” il ritardo avrebbe riguardato la comunicazione del piano di riparto ai creditori.

Conseguentemente, il Giudice di primo grado, rilevando che gli atti omessi erano stati utilmente compiuti sia pure con ritardo dai nuovi incaricati nominati per proseguire le procedure, aveva ritenuto di qualificare i fatti alla stregua della fattispecie omissiva di cui al secondo comma dell’art. 328 cod. pen., senza considerare che non vi erano mai state formali diffide ad adempiere da parte del giudice delegato, ma solo delle sollecitazioni con indicazioni di termini per l’adempimento non previsti dalla legge ma fissati dallo stesso giudice sul presupposto della assenza di ragioni che giustificassero il ritardo.

Il Giudice di appello, senza neppure verificare la fondatezza delle doglianze difensive volte a sostenere che le dichiarazioni dei testi e la documentazione delle due procedure avevano confermato le difficoltà obiettive per chiudere le due procedure incontrate dal curatore poi revocato, perveniva alla conferma della condanna, previa riqualificazione del reato in termini di rifiuto di atti d’ufficio, in assenza delle diffide formali richieste per configurare il reato di cui al comma 2 dell’art. 328 cod. pen. ma senza fornire alcuna spiegazione sul carattere indifferibile degli atti della procedura che erano stati utilmente compiuti sia pure con ritardo.

In particolare, nel concordato preventivo “Desiderio”, il nuovo liquidatore aveva spiegato che il precedente liquidatore, ovvero l’odierno ricorrente, era in attesa delle relate di notifica delle raccomandate inviate ai ereditari che nel frattempo avevano mutato indirizzo, trattandosi di una procedura aperta nel 1983 che aveva subito numerosi avvicendamenti nelle nomine dei liquidatori.

Con riguardo alla procedura fallimentare, invece, il ritardo poteva essere dovuto alla incidenza di altra procedura immobiliare che riguardava un immobile che non era stato inserito nella procedura fallimentare e la cui definizione non coincideva – come erroneamente sostenuto nella sentenza di primo grado – con la vendita dell’immobile ma con la distribuzione del ricavato al creditore garantito e la verifica della eventuale eccedenza che doveva rientrare nel riparto della procedura fallimentare.

4. Sebbene le carenti risposte alle censure dedotte nei motivi di appello in astratto potrebbero giustificare un annullamento con rinvio, si ritiene che la ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di primo e secondo grado abbia evidenziato l’assenza degli elementi costitutivi di entrambe le due fatt specie di reato previste dai commi le 2 dell’art. 328 cod. pen.

Va ricordato con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 328, comma 1, cod. pen., che il dovere di compiere l’atto qualificato senza ritardo sorge non per affetto di una formale richiesta, ma in forza dell’avveramento di una situazione corrispondente a quella astrattamente prevista dalla specifica norma giuridica: è la legge che, in funzione della natura dell’interesse da soddisfare, impone di adottare l’atto senza ritardo, perché già il mero mancato tempestivo compimento determina un’offesa allo specifico interesse protetto (vedi, Sez. 6, n. 7766 del 09/12/2002, Masi, Rv. 223958).

La giurisprudenza ne ha sempre affermato la natura di reato a consumazione istantanea (Sez. 6, n. 43903 del 13/07/2018, Mango, Rv. 274574; 5; az. 6, n. 27044 del 19/02/2008, Mascia, Rv. 240979; Sez. 6, n. 35837 del 26/04/2007, Civisca, Rv. 237706; Sez. 6, n. 12238 del 27/01/2004, PG in proc. Bruno ed altri, Rv. 228277).

Si è detto che il reato di rifiuto di atti di ufficio consiste nel mancato adempimento di un’attività doverosa, per il compimento della quale è fissato un termine unico finale e non soltanto iniziale, essendo il soggetto obbligato all’adempimento appena possibile, sicché la consumazione del reato si verifica nel momento stesso in cui si è verificata l’omissione o è stato opposto il rifiuto.

È il connotato di indifferibilità dell’atto che qualifica la nozione di rifiuto penalmente rilevante, in quanto solo in questo caso l’inerzia omissiva del pubblico ufficiale assume intrinsecamente valenza di rifiuto e integra quindi la condotta punita dall’art. 328, comma 1, cod. pen.

Correlativamente, è la valutazione della rilevanza della tempestività del compimento dell’atto che attribuisce rilievo penale al ritardo, atteso che il rifiuto assorbe in sé il ritardo quando questo si traduca in una situazione di concreto pericolo per la tutela del bene implicato, che nel caso di specie è dato da corretto andamento della funzione giudiziaria.

Ma ciò evidentemente non significa che il reato si consumi automaticamente sin dalla scadenza del termine entro il quale l’atto deve essere compiuto, atteso che la norma non punisce il mero ritardo, inteso come inosservanza di un termine anche se perentorio, ma il ritardo che si manifesti in forma di rifiuto indebito dell’atto, e quindi, solo quando l’inerzia silente del pubblico ufficiale si prolunghi in modo non più tollerabile oltre la scadenza di detto termine, il che accade quando l’entità del ritardo, valutato alla stregua di tutte le circostanze del caso e dell’ordinamento di riferimento, generi una situazione di concreto pericolo per l’interesse tutelato.

Orbene le difficoltà obiettive che la definizione della due procedure concorsuali ha incontrato per ragioni certamente non imputabili all’imputato, subentrato in procedure già iniziate molti anni prima, rendono evidente la carenza di prova della concreta incidenza sulla chiusura delle due procedure concorsuali dei ritardi ascrivibili all’imputato rispetto al contesto del più ampio ritardo imputabili a coloro che lo hanno preceduto.

Ciò anche in considerazione del fatto che l’indifferibilità dell’atto non dipende dalla maggiore durata del procedimento ma presuppone l’accertamento dell’incidenza effettiva che tale ritardo può avere avuto sugli interessi tutelati dalla procedura rallentata nel suo regolare sviluppo (Sez. 6, n. 8870 del 154i12/2021, dep. 2022, Mineo, Rv. 283378, in tema di ritardo nel deposito della motivazione della sentenza da parte del giudice).

Va, altresì, considerato che per le attività svolte dagli ausiliari de giudice, essendo nel potere del giudice revocare l’incarico e porre tempestivo rimedio ad eventuali ritardi, neppure trova giustificazione lo strumento della diffida formale ad adempiere prevista dal secondo comma dell’art. 328 cod. pen. che a tiene più alla richiesta rivolta dal privato che soggiace al potere del pubblico ufficiale, senza possibilità di ulteriori tutele.

In ogni caso, anche a prescindere da detta considerazione, il diverso reato omissivo di cui al secondo comma dell’art. 328 cod. pen. ha come presupposto necessario che la “richiesta” in essa norma prevista, abbia il contenuto di una formale diffida ad adempiere, che nella specie la stessa Corte di appello ha correttamente invece escluso, non potendo essere considerate tali le mere sollecitazioni e richieste di provvedere entro termini neppure previsti dalla normativa processuale, trattandosi di semplici modalità operative proprie della gestione dei rapporti di collaborazione tra il giudice ed i suoi ausiliari.

5. In conclusione, l’assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall’analisi delle due decisioni di merito, rende superflua la restituzione del giudizio nella sede di merito, ed impone, pertanto, al giudice di legittimità, l’adozione di una pronuncia liberatoria a norma ma dell’art. 620, comma lett. I), cod. proc. pen.

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.