AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 216 del 5 novembre 2024

Conferimenti in regime cd. a realizzo controllato – Artt. 175 e 177, co. 2 e 2-bis, del Tuir – Partecipazioni – Conferimenti contestuali e consecutivi – Art. 87 del Tuir – Cd. holding period – Individuazione – Valutazione antiabuso – Non sussiste

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società Alfa presenta un’unica istanza contenente due distinti quesiti riconducibili:

i) il primo, a un interpello cd. ordinario ex articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000 (di seguito, indicato come […] ”interpello ordinario”) volto a chiedere l’interpretazione delle previsioni contenute negli articoli 175 e 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”Tuir”) in relazione a una serie di conferimenti di partecipazioni societarie, come meglio descritti infra, effettuati nell’ambito di una medesima operazione di riorganizzazione aziendale;

ii) il secondo, a un interpello cd. antiabuso ai sensi della lettera c) del citato comma 1 (di seguito, indicato come […] ”interpello antiabuso”) con il quale viene chiesto un parere in merito all’eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10bis della citata legge n. 212 per quanto concerne i predetti conferimenti.

Nell’istanza, Alfa afferma di essere una holding di partecipazioni, interamente posseduta da Tizio (di seguito, anche ”Socio”) e costituita [nel] [n] mediante il conferimento, da parte dello stesso Socio, delle partecipazioni rappresentative il 25% del capitale sociale e dei diritti di voto della società Gamma (di seguito, ”Primo Conferimento”); conferimento che sarebbe avvenuto con l’applicazione del regime fiscale cd. a realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2bis, del Tuir (di seguito, ”comma 2bis”).

Alfa rileva di detenere ancora la suddetta quota del 25% del capitale e dei diritti di voto in Gamma e che attualmente le rimanenti quote sono così distribuite:

il 25% del capitale e dei diritti di voto è detenuto da Beta, società interamente partecipata da Caio;

il 32,67% del capitale e dei diritti di voto è detenuto da Delta, società interamente partecipata da Sempronio […];

il 16,33% del capitale e dei diritti di voto appartiene direttamente a Mevio […];

infine, il restante 1% del capitale e dei diritti di voto appartiene direttamente a Tizio (quota ereditata dal padre, Filano, a seguito del decesso di quest’ultimo avvenuto nel corso del [n+2]).

Alfa sottolinea che Gamma, a sua volta, possiede il 98% del capitale e dei diritti di voto della società Omega, società attiva nel settore […]; mentre, il rimanente 2% è posseduto da Zeta, altra società della famiglia […], partecipata, con quote del 25,5% ciascuno, da Tizio e Caio e, con quote del 24,5% ciascuno, da Sempronio e Mevio.

Alfa rappresenta l’intenzione di voler attuare una razionalizzazione della struttura partecipativa mediante una riorganizzazione finalizzata al rafforzamento della posizione del Socio […] e, pertanto, prospetta una serie di conferimenti che coinvolgono le partecipazioni in Gamma.

In detta riorganizzazione, il Socio coinvolgerebbe Caio, socio unico di Beta (società costituita, analogamente a Alfa, mediante il conferimento del 25% delle partecipazioni in Gamma già detenute da Caio usufruendo del regime a realizzo controllato di cui al comma 2bis).

La riorganizzazione prospettata si realizzerebbe tramite:

1. la costituzione di una nuova società (di seguito, ”NH”) mediante il conferimento contemporaneo (di seguito, ”Secondo Conferimento”):

(a) delle singole quote del 25% delle partecipazioni in Gamma detenute, rispettivamente, da Alfa e Beta;

(b) della quota dell’1% delle partecipazioni in Gamma detenuta direttamente dal Socio.

2. l’ulteriore conferimento (di seguito, ”Terzo Conferimento”), indicato nell’istanza come ”eventuale contestuale o successivo” al Secondo Conferimento, da parte del Socio a favore di Alfa, delle partecipazioni in NH pervenute allo stesso Socio per effetto di detto Secondo Conferimento [cfr., il punto 1.(b) di cui sopra].

Con riferimento ai regimi fiscali che troveranno applicazione in relazione al Secondo Conferimento, Alfa precisa che:

i singoli conferimenti delle partecipazioni detenute in Gamma, rispettivamente, da Alfa stessa e da Beta [punto 1.(a) di cui sopra] verranno effettuati applicando il regime cd. a realizzo controllato previsto dall’articolo 175 del Tuir (di seguito, ”articolo 175”); e

il conferimento della partecipazione in Gamma detenuta personalmente dal Socio [cfr., il punto 1.(b) di cui sopra] verrà eseguito usufruendo del regime (sempre) cd. a realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del Tuir (di seguito, ”comma 2”).

Per quanto riguarda il Terzo Conferimento, Alfa rileva che lo stesso verrà effettuato dal Socio applicando sempre il regime a realizzo controllato di cui al comma 2.

In particolare, Alfa precisa che:

in relazione al Secondo Conferimento:

(i) il regime di cui all’articolo 175 risulta applicabile dalla stessa Alfa (e anche da Beta) perché detto Conferimento ha a oggetto partecipazioni che si qualificano come ”di collegamento” ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

(ii) il regime di cui al comma 2 trova applicazione nei confronti del Socio in quanto il conferimento della quota dell’1% delle partecipazioni in Gamma (detenuta direttamente dal Socio) consentirà a NH (la conferitaria) di acquisire il controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile (di seguito, ”controllo di diritto”) di Gamma stessa;

in relazione al Terzo Conferimento:

(iii) il regime di cui al comma 2 troverà a sua volta applicazione in quanto il conferimento in Alfa da parte del Socio della partecipazione in NH (ricevuta dallo stesso Socio a fronte del Secondo Conferimento), consentirà alla Alfa stessa (la conferitaria) di acquisire il controllo di diritto di NH stessa.

Nel complesso, la prospettata riorganizzazione permetterebbe, dunque:

a NH di acquisire il controllo (51%) diretto di Gamma e indiretto su tutte le altre società da quest’ultima partecipate (compresa Omega);

conseguentemente al Socio di acquisire il controllo (51%) indiretto di NH (per il tramite di Alfa).

L’operazione descritta, inoltre, consentirebbe di evitare il rischio di creare situazioni di stallo, e favorirebbe la gestione del futuro cambio generazionale (in quanto Tizio e Caio hanno rispettivamente 5 e 2 figli) ”consentendo, di fatto, agli eredi [di Tizio] di esercitare un controllo di diritto sull’intero gruppo attraverso la [Alfa]” ([…]).

Alfa rileva anche che ”la nuova struttura societaria, d’altronde, appare ottimale anche nell’ipotesi in cui, in futuro la NH, la [Alfa] o la [Beta] dovessero cedere a terzi le partecipazioni ottenute per effetto dei conferimenti garantendo una maggiore flessibilità nel reinvestire i proventi ottenuti in altre iniziative imprenditoriali, anche estranei all’attività familiare” ([…]).

Alla luce di quanto descritto, Alfa chiede:

nell’ambito dell’interpello ordinario […], ”di confermare che tutti [i] conferimenti necessari alla costituzione della NH possono legittimamente usufruire dei regimi di ”realizzo controllato” previsti dall’art. 175 e dall’art. 177 del Tuir, così come rappresentando nell’ambito dell’istanza” (di seguito, ”Quesito interpretativo”); e

nell’ambito dell’interpello antiabuso […], ”di confermare che l’operazione complessivamente prospettata dalla Società i.e. conferimenti in una NH di famiglia che consentiranno di portare a termine la riorganizzazione societaria già avviata nel 2021 con la costituzione delle società [Alfa] e [Beta] non configuri alcuna forma di abuso del diritto, anche nell’eventualità in cui, in futuro, la NH, la [Alfa] o la [Beta] dovessero cedere a terzi le partecipazioni ottenute per effetto dei conferimenti descritti nell’ambito dell’istanza usufruendo, in presenza degli ordinari presupposti, anche temporali, previsti dell’art. 87 del Tuir, del regime di «participation exemption»” (di seguito, ”Quesito antiabuso”).

Con nota del […], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. In data […], Alfa ha prodotto la documentazione e le informazioni richieste (di seguito, ”documentazione integrativa”).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In relazione al Quesito interpretativo, Alfa evidenzia che, nell’ambito dell’ordinamento tributario nazionale, esistono delle ipotesi in cui la regola secondo la quale nei casi di conferimento o apporto in società, il corrispettivo conseguito è assunto per un valore pari a quello normale dei beni conferiti, ammette alcune eccezioni, disciplinate dagli articoli 175 e 177 del Tuir. Tali previsioni consentono, in presenza delle condizioni richieste, di conseguire un realizzo controllato delle partecipazioni conferite, che può giungere sino a realizzare una cd. ”neutralità indotta” per la stessa operazione di conferimento.

In riferimento al caso che ci occupa, viene sottolineato che sia Alfa che Beta sono entrambe state costituite nel corso del [n] usufruendo del regime a realizzo controllato ai sensi del comma 2bis (e che, ancora oggi, le stesso sono partecipate al 100% dei rispettivi soci conferenti: il Socio, per Alfa, e Caio, per Beta).

La fruizione del regime di cui al comma 2bis per i conferimenti effettuati in sede di costituzione di Alfa e di Beta secondo la stessa Alfa non risulterebbe ostativa alla possibilità che il Secondo Conferimento, previsto nell’ambito dell’operazione di riorganizzazione prospettata nell’istanza, possa usufruire dei regimi a realizzo controllato rispettivamente disciplinati dall’articolo 175 e dal comma 2, in quanto detti regimi trovano l’applicazione ex se in presenza dei requisiti di legge previsti dalle norme richiamate.

In particolare, Alfa sottolinea come, per quanto riguarda il Secondo Conferimento (ossia, il conferimento unitario in NH di tutte le partecipazioni in Gamma, detenute da Alfa, da Beta e dal Socio), sussistano tutti i presupposti richiesti dalle previsioni di cui sopra. Infatti, Alfa e Beta potranno conferire le proprie rispettive quote (pari ciascuna al 25% del capitale e dei diritti di voto in Gamma) usufruendo del regime fiscale disciplinato dall’articolo 175 in quanto:

la società conferitaria (NH), Alfa e Beta nonché la società le cui partecipazione sono oggetto dei conferimenti (i.e., Gamma) sono tutte società di capitali residenti in Italia;

Alfa e Beta esercitano un’impresa commerciale e NH svolgerà un’attività commerciale;

Alfa e Beta conferirebbero in NH partecipazioni le cui percentuali di rientrano nella definizione ”di collegamento” ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, del codice civile;

sia le partecipazioni oggetto di conferimento che quelle ricevute a seguito di detta operazione possiederanno i requisiti previsti dall’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), del Tuir (così da non trovare applicazione l’articolo 175, comma 2, del Tuir).

Al pari, il conferimento della partecipazione (dell’1%) detenuta direttamente da Tizio in NH potrà usufruire del regime fiscale disciplinato dal comma 2 in quanto, tenendo conto delle partecipazioni acquisite dalla conferitaria (NH) per effetto dei predetti conferimenti (effettuati da Alfa e da Beta), consentirà alla stessa conferitaria di acquisire il controllo di diritto di Gamma.

Alfa aggiunge poi che, nell’ambito del prospettato Terzo Conferimento, il Socio potrà usufruire del regime fiscale disciplinato dal comma 2 in quanto, tenendo conto delle partecipazioni acquisite dallo stesso Socio con il Secondo Conferimento, il conferimento della partecipazione in NH a favore di Alfa consentirà a quest’ultima (Alfa) di acquisire il controllo di diritto della prima (NH).

Ciò posto, secondo Alfa, la ”diversa natura” delle partecipazioni e la loro ”combinazione” determinano l’applicazione di regimi fiscali differenti in base all’articolo 175, per alcune partecipazioni, e al comma 2, per altre, ”a seconda della funzione che svolgono l’acquisizione del controllo della [Gamma] da parte di NH”. Oltre a ciò, Alfa sostiene che la circostanza che la stessa sia stata costituita mediante il conferimento delle partecipazioni detenuta da Tizio avvalendosi del regime a realizzo controllato di cui al comma 2bis non precluderebbe, in capo alla stessa Alfa, l’accesso al regime di cui all’articolo 175 al successivo conferimento in un’altra società (NH) delle stesse partecipazioni in Gamma.

Pertanto, Alfa afferma che sussistano i presupposti giuridici per procedere con la prospettata riorganizzazione ”coinvolgendo, contemporaneamente” e nell’ambito del medesimo disegno riorganizzativo, sia i conferimenti che beneficiano del regime dell’articolo 175 sia quelli del comma 2 e del comma 2bis per raggiungere gli obiettivi desiderati nella gestione delle partecipazioni e delle strutture societarie.

Inoltre, Alfa ritiene che, stante la natura realizzativa dei regimi fiscali applicabili ai descritti conferimenti di partecipazioni, l’estensione dell’holding period da 12 a 60 mesi per la maturazione dei requisiti per l’applicazione della participation exemption di cui all’articolo 87 del Tuir (di seguito, ”regime pex”), stabilito per le partecipazioni acquisite attraverso conferimenti ex comma 2bis, ”si applichi unicamente ai conferimenti effettuati in sede di costituzione nella [Alfa] e [Beta] da parte [di Tizio] e[di Caio] (relativi alle partecipazioni in [Gamma] e che tale condizione non si trasferisca né in capo ad NH (per le partecipazioni acquisite) né alle partecipazioni in NH ottenute da [Alfa] e [Beta] a seguito di tali conferimenti”.

Con riferimento al Quesito antiabuso, Alfa sostiene che le operazioni di conferimento in NH di tutte le partecipazioni in Gamma detenute dalla stessa Alfa, da Beta e da Tizio usufruendo, in modo combinato, dei diversi regimi di realizzo controllato disciplinati dall’articolo 175 e dal comma 2 non integrano alcuna fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000. Né tantomeno concorre a integrare una fattispecie di abuso ”l’eventuale, conferimento in [Alfa] da parte [di Tizio] della partecipazione direttamente detenuta in NH ottenuta a seguito del primo conferimento” […]. Tale conclusione secondo Alfa non sarebbe influenzata neppure dal fatto che due dei soggetti conferenti (Alfa e Beta) abbiano precedentemente acquisito le partecipazioni oggetto di conferimento nell’ambito di operazioni per le quali ha trovato applicazione il regime di cui al comma 2bis […].

Infine, Alfa rileva che non sarebbe configurabile alcuna fattispecie di abuso del diritto neppure nell’ipotesi in cui, in futuro, la stessa Alfa, Beta o NH decidessero di dismettere (in tutto o in parte) a titolo oneroso le partecipazioni detenute a favore di soggetti terzi, beneficiando del regime pex. Infatti, la struttura societaria descritta nell’istanza sarebbe idonea (anche) a consentire alle holding unipersonali di mantenere in ambito imprenditoriale e di reinvestire in altre attività qualsiasi provento derivante dall’eventuale dismissione di una o più società operative (Gamma o Omega).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In relazione all’interpello ordinario, proposto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000 n. 212, si rileva quanto segue.

Preliminarmente occorre delineare l’ambito del Quesito interpretativo con il quale Alfa chiede di ”confermare che tutti [i] conferimenti necessari alla costituzione della NH possano legittimamente usufruire dei regimi di ”realizzo controllato” previsti dall’art. 175 e dall’art. 177 del Tuir così come rappresentato nell’ambito dell’istanza” […].

In base a quanto esposto nell’istanza, si ritiene che il quesito posto non abbia ad oggetto la mera ”conferma” della sussistenza, in relazione ai singoli conferimenti descritti, dei presupposti richiesti dalle disposizioni normative articolo 175 e comma 2 di volta in volta richiamate (che risulterebbe un quesito ex se inammissibile in quanto tramuterebbe l’interpello in uno mero strumento di accertamento preventivo della condotta che sarà posta in essere dal contribuente), ma sia rivolto sostanzialmente a conoscere sotto il profilo interpretativo se vi siano ragioni ostative alla fruizione dei regimi fiscali di realizzo controllato previsti dall’articolo 175 e dal comma 2, per i descritti conferimenti in ragione della loro concatenazione e/o contestuale esecuzione.

Pertanto, il presente parere esula dalla verifica in concreto dei presupposti e delle condizioni indicate dalle singole disposizioni richiamate per l’applicazione dei regimi a realizzo controllato di cui all’articolo 175 e ai commi 2 e 2bis, e non esprime alcuna valutazione sui valori contabili, economici e fiscali in relazione ai quali sono o saranno effettuate le operazioni descritte nell’istanza. Inoltre, il presente parere non implica o presuppone alcun esame in ordine alla condotta contabile e fiscale posta in essere in esecuzione del Primo Conferimento (peraltro, effettuato dal Socio nel [n]). Resta, di conseguenza, impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

Così individuato il campo di indagine, va ricordato che, in linea generale, la costituzione di holding (unipersonali o pluripersonali) da parte di persone fisiche non in regime d’impresa, che già detengono partecipazioni in società, può avvenire attraverso il conferimento delle suddette partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione. Tramite il conferimento, il/i soggetto/i conferente/i apporta/no la/e partecipazione/i ad una società conferitaria, ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, le partecipazioni al capitale sociale della stessa società in cui è stato effettuato l’apporto (cfr. la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 493 del 2021).

A fronte del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale (con eventuale sovraprezzo) assegnando le nuove partecipazioni al/ai soggetto/i conferente/i. Conseguentemente ogni conferente sostituisce l’originaria partecipazione, conferita nella holding, con le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferitaria medesima.

Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. Infatti, l’articolo 9, comma 5, del Tuir stabilisce, come principio generale, che ”ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società’‘. Pertanto, nel momento in cui una persona fisica non in regime di impresa conferisce la propria partecipazione già detenuta in una società operativa a favore di una società holding unipersonale o pluripersonale (a seconda dei casi), realizza una plusvalenza, costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito (da quantificare avuto riguardo a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 2, secondo periodo, del Tuir, secondo cui ”in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

A ricorrere di determinate condizioni, tuttavia, il comma 2 e il comma 2bis (entrambi applicabili anche alle persone fisiche non in regime d’impresa) disciplinano lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento attraverso cui:

la società conferitaria ”acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo” (così lo scambio mediante conferimento declinato dal comma 2);

un soggetto conferisce in una società di nuova costituzione o già costituita, da lui stesso interamente partecipata, partecipazioni che ”rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati” (così il conferimento individuato dal comma 2bis).

Le previsioni del comma 2 e del comma 2bis non delineano un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì stabiliscono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (il regime a realizzo controllato).

In applicazione di tale criterio, può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto conferente delle medesime partecipazioni conferite (cd. neutralità indotta e per quanto riguarda l’eventuale realizzo di minusvalenze non prospettato nell’istanza in esame cfr. la risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023).

Si osserva, al contempo, che nel conferimento disciplinato dal comma 2 l’elemento centrale (ed essenziale) è costituito dall’acquisizione del controllo di diritto (ossia, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento da parte della società conferitaria; controllo che può essere validamente integrato anche se tale acquisizione proviene da più soci titolari di quote delle partecipazioni di cui sopra (purché l’acquisizione avvenga uno actu ovvero attraverso un progetto unitario, cfr. la risoluzione 22 marzo 2007, n. 57/E).

Nel regime delineato dal comma 2bis, viceversa, viene attribuita rilevanza all’oggetto del conferimento che deve essere una partecipazione definibile come qualificata ai sensi della lettera a) del comma 2bis che rinvia ai medesimi requisiti indicati nell’articolo 67, comma 1, lettera cbis), del Tuir e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Ai soli conferimenti ammessi al regime a realizzo controllato di cui al comma 2bis, viene richiesto che la società conferitaria, in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute, potrà avvalersi del regime pex solo dopo aver maturato un periodo minimo di detenzione il cd. holding period delle partecipazioni di 60 mesi (”[i]l termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma” così l’ultimo periodo del comma 2bis).

Anche l‘articolo 175 del Tuir prevede un regime a realizzo controllato applicabile nei casi in cui oggetto del conferimento tra soggetti titolari di reddito d’impresa sia una partecipazione la cui caratura sia di per sé di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che del comma 2, si ritiene che debba prevalere l’articolo 175 del Tuir, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nel comma 2, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria (cfr. la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 552 del 2021).

Delineato in tal modo il quadro normativo di riferimento e sempre sul presupposto che sussistano i presupposti richiesti dalle norme di volta in volte richiamate (non oggetto, si ribadisce, del presente parere) , dalle disposizioni dell’articolo 175, del comma 2 e del comma 2bis non si rinviene, in linea generale, alcun elemento ostativo alla loro applicazione nel caso di plurimi e successivi (o contemporanei) conferimenti volti ad allungare la catena di controllo di un gruppo societario e/o ad aggregare partecipazioni.

Infatti, le richiamate disposizioni non escludono che le stesse possano essere utilizzate nell’ambito di un medesimo progetto di riorganizzazione costituito da più operazioni di conferimento successive e/o contemporanee tra loro. Dette previsioni, individuando un valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento (diverso da quello previsto dall’articolo 9 del Tuir), consentono, quindi, di ”mantenere” latenti le loro plusvalenze (per le minusvalenze, si rinvia alla richiamata risoluzione n. 56/E del 2023) o di ”indurre” sempre nel rispetto dei presupposti e delle condizioni richiamate dalle singole disposizioni la neutralità fiscale dell’operazione di conferimento, anche laddove le partecipazioni oggetto di conferimento ”provengano” da un precedente conferimento in relazione al quale già era stata ”indotta” la neutralità ovvero ”controllata” l’emersione delle relative plusvalenze.

Pertanto, si ritiene sempre in via interpretativa che nel caso in esame non vi siano elementi che ostacolano la possibilità che partecipazioni oggetto di un primo conferimento effettuato beneficiando del regime a realizzo controllato ex comma 2bis(nel caso di specie, il Primo Conferimento con il quale Tizio ha conferito ad Alfa la partecipazione del 25% in Gamma) siano successivamente oggetto da parte della stessa conferitaria (i.e., Alfa) di un ulteriore conferimento a favore di un’altra società conferitaria (i.e., NH) applicando il regime del realizzo controllato previsto dall’articolo 175 e conseguentemente inducendo la neutralità di fiscale di quest’ultimo conferimento (ossia, il Secondo Conferimento).

Tale conclusione non muta nel caso in cui una società conferitaria sia beneficiaria di contemporanei conferimenti, alcuni effettuati ai sensi dell’articolo 175 (ad esempio, da parte di società) e altri ai sensi del comma 2 (ad esempio, da parte di persone fisiche non in regime d’impresa) sempreché siano rispettati i rispettivi presupposti.

Nel caso in esame, pertanto, si ritiene che, nell’ambito del Secondo Conferimento, possa trovare applicazione il regime a realizzo controllato ex articolo 175 in relazione al conferimento da parte di Alfa in NH delle partecipazioni in Gamma, anche nel caso in cui contemporaneamente la conferitaria (i.e., NH) riceva ulteriori partecipazioni in Gamma da parte di terzi soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione, a seconda dei casi, i regimi di realizzo controllato di cui all’articolo 175 (i.e., per il conferimento effettuato da parte di Beta) e/o di cui al comma 2 (i.e., per quello effettuato direttamente da Tizio), sempreché naturalmente sussistano ovvero si verifichino i relativi presupposti.

Per quanto riguarda, inoltre, la circostanza evidenziata da Alfa che le partecipazioni oggetto del Secondo Conferimento sarebbero state oggetto del precedente Primo Conferimento, ove avrebbero trovato applicazione le disposizioni del comma 2bis, il quale, a differenza di quanto previsto per i conferimenti effettuati ai sensi dell’articolo 175 e dal comma 2, stabilisce che ”[i]l termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma”, si precisa quanto segue.

In base alla previsione da ultimo riportata, nei confronti della società (unipersonale) conferitaria, il periodo di minimo possesso di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir (il cd. holding period) rilevante ai fini della fruizione del regime pex, in caso di cessione delle partecipazioni oggetto del conferimento, viene esteso a 60 mesi rispetto ai 12 mesi ordinariamente previsti dalla lettera a) citata (di seguito, ”Estensione dell’Holding Period”).

Occorre ricordare a tal proposito che, in via generale, con la circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, è stato evidenziato che, in relazione ai conferimenti di cui all’articolo 175 (ma estendibile anche agli analoghi conferimenti effettuati ai sensi del comma 2 e comma 2bis), questi ultimi costituiscono, per il conferente, eventi realizzativi idonei all’applicazione del regime pex e che, per il conferitario, sono rilevanti per il computo del periodo di possesso di cui alla citata lettera a) la quale ”decorre dalla data del conferimento, senza possibilità di computare anche il possesso in capo al conferente” (par. 2.3.6.1.1); tali conclusioni sono state ribadite anche per le ipotesi di conferimento a valori contabili senza emersione di plusvalenze (cfr. la circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006, par. 5.4).

Pertanto, alla luce di quanto precisato, in via di principio, si ritiene che l’holding period delle partecipazioni conferite ai sensi del comma 2bis rilevante ai fini dell’applicazione del regime pex, esteso a 60 mesi [e non di 12 mesi come ordinariamente previsto dalla lettera a) citata] venga interrotto al momento del conferimento di dette partecipazioni; di conseguenza, la conferitaria dovrà maturare un nuovo holding period minimo di 12 mesi, come richiesto dall’articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir (salve naturalmente le considerazioni contenute nella risposta al Quesito antiabuso).

Da ultimo, si evidenzia che, nell’ambito del Quesito interpretativo, ogni richiesta di valutazione in merito all’invocata applicabilità del regime a realizzo controllato ai sensi del comma 2 al Terzo Conferimento risulta inammissibile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la mancanza di una ”circostanziata e specifica descrizione della fattispecie” [requisito previsto per le istanze di interpello dall’articolo 3, comma 1, lettere c), del citato decreto legislativo].

Infatti, da un lato, il Terzo Conferimento viene indicato nell’istanza come ”eventuale” e, pertanto, incerto nella sua realizzazione (congiunta o successiva) rispetto al Secondo Conferimento e, da un altro lato, la norma invocata (il comma 2) riguarda il regime fiscale applicabile al soggetto conferente che, nel Terzo Conferimento, non è Alfa (che, rispetto a detto conferimento, riveste la posizione di conferitaria), ma è il Socio il quale non si è reso ”in proprio” soggetto istante negli interpelli qui in esame.

In relazione al Quesito antiabuso di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000 n. 212, si rileva quanto segue.

Secondo il disposto del comma 1 dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche, recante la ”Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, affinché un’operazione o una serie di operazioni possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

a) la realizzazione di un vantaggio fiscale ”indebito”, costituito da ”benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;

b) l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in ”fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;

c) l’essenzialità del conseguimento di un ”vantaggio fiscale”.

Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Attraverso il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).

Per richiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono fra l’altro indicare:

il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;

le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.

Ciò posto, qui di seguito si procederà prioritariamente alla verifica della sussistenza del primo elemento costitutivo dell’abuso del diritto (i.e., l’indebito vantaggio fiscale), in assenza del quale l’analisi in discorso dovrà considerarsi conclusa.

Laddove dovesse ravvisarsi, al contrario, un indebito vantaggio fiscale, si procederà a verificare le ulteriori condizioni applicative della disciplina antiabuso (ovverosia l’assenza della sostanza economica dell’operazione e l’essenzialità del vantaggio indebito). Solo in presenza di tutti gli elementi richiamati sub a), b) e c), si affronterà l’analisi circa la fondatezza e la non marginalità delle ragioni extrafiscali dedotte.

A fronte del prospettato quesito antiabuso e considerando il contenuto dell’istanza in relazione ai conferimenti ivi descritti, emergono tre distinti profili rilevanti ai fini della valutazione antiabuso richiesta nell’ambito del settore delle imposte dirette e, in particolare, questi riguardano:

(1) l’effettuazione di conferimenti (i.e., il Secondo Conferimento) che beneficiano contemporaneamente dei regimi fiscali a realizzo controllato di cui all’articolo 175 e al comma 2 (cfr. pag. […] dell’istanza laddove viene evidenziato che ”[…] l’operazione di conferimento in una NH di famiglia di tutte le partecipazioni nella [Gamma] detenute da [Alfa], [Beta] e da [Tizio] usufruendo, in modo combinato, dei diversi regimi di realizzo controllato disciplinati dagli artt. 175 e 177, non configuri una fattispecie di abuso del diritto ex art. 10bis della legge n. 212/2000 […]”);

(2) l’esecuzione del Terzo Conferimento (cfr. pag. […] dell’istanza laddove viene evidenziato che ”[…] né tanto meno possa rientrare in tale fattispecie [di abuso del diritto, n.d.r.] l’eventuale conferimento in [Alfa] da parte [Tizio] della partecipazione direttamente detenuta in NH ottenuta a seguito del primo conferimento [il Secondo Conferimento, n.d.r.]”);

(3) l’eventuale successiva cessione da parte di Alfa, di Beta o di NH delle partecipazioni rinvenienti dai rappresentati conferimenti (cfr. pagg. […] dell’istanza ove si afferma che ”nessuna forma di abuso o di elusione è configurabile anche nell’ipotesi in cui in futuro la [Alfa], la [Beta] ovvero NH dovessero decidere di dismettere in tutto o in parte a titolo oneroso le partecipazioni detenute in favore di soggetti terzi”).

Ciò posto, va evidenziato che il Secondo e il Terzo Conferimento sono ancora in fase embrionale e che non sono stati ancora realizzati i relativi adempimenti civilisti e contabili. Trattandosi, dunque, di operazioni in itinere le valutazioni qui svolte saranno effettuate considerando esclusivamente gli elementi forniti nell’istanza e nella documentazione integrativa; ciò non esclude che il presente parere possa essere oggetto di rivalutazione alla luce della concreta esecuzione dei conferimenti descritti e delle ulteriori operazioni anche solo accennate nell’istanza.

In merito al profilo sub (1), fermo restando la riposta al Quesito interpretativo di cui sopra, non si ritiene sussistere alcun vantaggio fiscale indebito.

Al riguardo, va evidenziato che, laddove nell’ambito di un conferimento congiunto i soggetti conferenti siano sia soggetti societari e conferiscano partecipazioni con i requisiti richiesti dall’articolo 175, sia persone fisiche non in regime d’impresa che, a loro volta, conferiscono partecipazioni con i presupposti del comma 2, l’applicazione nei loro confronti dei regimi cd. a realizzo controllato ivi previsti (ossia, dall’articolo 175 e dal comma 2) nel rispetto delle (rispettive) disposizioni citate, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito.

Infatti, in presenza dei relativi presupposti, l’articolo 175 e il comma 2 individuano criteri di valutazione alternativi a quello previsto ordinariamente dall’articolo 9 del Tuir delle partecipazioni oggetto di conferimento ai fini della determinazione del reddito dei soggetti conferenti (cfr., per l’articolo 175, la risoluzione n. 60/E del 22 febbraio 2008 e, per il comma 2, la circolare n. 33/E del 17 giugno 2010). La neutralità fiscale, seppur ”indotta” dal comportamento contabile dei soggetti conferitari (e, per l’articolo 175, anche del soggetto conferente), è un effetto implicitamente previsto dal legislatore che ha, in tal modo, inteso agevolare le riorganizzazioni societarie, con riferimento tanto alle operazioni di scambio che attuino un’aggregazione di imprese tra soggetti terzi, quanto a quelle realizzate all’interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di ”governance”.

Pertanto, in linea generale, si ritiene che un’operazione di conferimento che coinvolge contemporaneamente più soggetti conferenti (nella specie, due società di capitali Alfa e Beta e una persona fisica non in regime d’impresa il Socio) i quali beneficiano dei regimi a realizzo controllato previsti rispettivamente dall’articolo 175 e dal comma 2, e che sia finalizzata a far acquisire alla conferitaria il controllo della società scambiata non è idonea a produrre un vantaggio fiscale in contrasto con alcuna norma o principio dell’ordinamento, né con la ratio delle norme applicate.

In merito al profilo sub (2), Alfa si interroga se l’esecuzione del Terzo Conferimento possa costituire una fattispecie di abuso del diritto. In proposito, si ritiene che la fattispecie in esame non sia riconducibile a una fattispecie di abuso per mancanza di un vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito, nei termini di cui si dirà.

Occorre, innanzitutto, rilevare che il Terzo Conferimento (solo ipotizzato nell’istanza):

sarà posto in essere dal Socio;

avverrà a favore di Alfa;

avrà ad oggetto la quota del 2% delle partecipazioni in NH ottenuta dal Socio a seguito del Secondo Conferimento (ossia, a fronte del conferimento della quota dell’1% in Gamma, ricevuta dal Socio stesso a seguito del decesso del padre nel [n+2]).

In relazione al Terzo Conferimento, Alfa rileva che questo avverrebbe sostanzialmente in ”neutralità indotta” (ovvero a realizzo controllato) secondo le previsioni del comma 2 poiché, tramite il conferimento della predetta quota del 2% in NH, acquisirebbe il controllo di diritto di quest’ultima.

Orbene, va rilevato che il Terzo Conferimento costituisce una conseguenza del Secondo Conferimento con il quale lo stesso Socio ha trasferito a NH la quota dell’1% in Gamma, anch’esso avvenuto applicando il regime fiscale del comma 2 (in quanto il trasferimento di detta quota dell’1% comporta l’acquisto del controllo di diritto di Gamma da parte di NH).

In un simile scenario, non può non rilevarsi che laddove il Socio, invece, conferisse immediatamente la propria quota dell’1% in Gamma a favore di Alfa, non vi sarebbe più ragione di procedere al Terzo Conferimento; ma va evidenziato, al contempo, che un simile (immediato) conferimento comporterebbe l’applicazione della previsione dell’articolo 9 del Tuir e, dunque, il realizzo e la conseguente tassazione della plusvalenza relativa a detta quota (seppur minima).

Di fatto, dunque, attraverso il Secondo e il Terzo Conferimento (per come prospettati nell’istanza prospettazione, si ribadisce, in questa sede assunta acriticamente) il Socio ottiene, sostanzialmente in neutralità fiscale, il controllo indiretto del 51% di Gamma attraverso due veicoli societari: Alfa (controllata al 100% dallo stesso Socio) che detiene la quota del 51% in NH la quale, a sua volta, possiede la quota del 51% in Gamma.

Tale assetto sarebbe come detto raggiungibile comunque dallo stesso Socio attraverso il prospettato conferimento (immediato e diretto), da parte sua, in Alfa della quota dell’1% in Gamma, seguito dall’ulteriore conferimento da parte della stessa Alfa del 26% di Gamma a favore di NH (unitamente alla quota del 25% in Gamma da parte di Beta al fine di ottenere la medesima situazione all’esito del Secondo e del Terzo Conferimento); ciò avverrebbe, al pari, in neutralità fiscale, eccezion fatta per la predetta quota dell’1% in Gamma.

Nel caso in esame, si ritiene che il vantaggio fiscale (consistente nel conferimento in neutralità fiscale della quota dell’1% in Gamma da parte del Socio invece del suo realizzo nei termini previsti dall’articolo 9 del Tuir) non sia qualificabile come indebito poiché l’operazione di riorganizzazione posta in essere attraverso il Secondo e il Terzo Conferimento è sostanzialmente volta a far acquisire al Socio una posizione di controllo di diritto nell’ambito della catena di controllo del gruppo (sino a Omega); posizione che, considerata la rappresentata distribuzione delle quote di partecipazioni in Gamma, è assicurata proprio da questa ulteriore quota dell’1% ricevuta dal Socio in eredità a seguito del decesso del padre.

L’assenza di un vantaggio indebito qui evidenziata è fondata sul presupposto che l’operazione di riorganizzazione rappresentata sia funzionale a garantire una posizione di controllo (di diritto) da parte del Socio al fine di escludere situazioni di stallo riconducibili a contrasti familiari suscettibili di mettere a repentaglio il normale svolgimento dell’attività del gruppo stesso.

Inoltre, nel caso in esame, va rilevato che non è possibile imporre al Socio la scelta più onerosa, sotto il profilo fiscale, del momento in cui effettuare il conferimento della predetta quota dell’1% (quota, peraltro, ricevuta in eredità solo successivamente l’esecuzione del Primo Conferimento) al fine di raggiungere la prospettata riorganizzazione.

In proposito, occorre ricordare che il comma 4 dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000 ribadisce in attuazione del criterio direttivo contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 11 marzo 2014, n. 23 il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. La norma sottolinea, quindi, che l’unico limite alla suddetta libertà è costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito (cfr. la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 163bis, XVII Legislatura, pag. 8).

Nel caso in esame, dunque, la scelta del Socio del momento (ossia, nella specie, del veicolo in cui collocare le sue partecipazioni) in cui effettuare il conferimento delle sue partecipazioni, non appare sindacabile da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede antiabuso in quanto, per come è stata prospettata, questa riguarda una ”scelta” ammessa dall’ordinamento tributario ed espressione della sua libertà di iniziativa economica.

In merito al profilo sub (3), Alfa chiede se l’eventuale successiva cessione in tutto o in parte a soggetti terzi da parte della stessa Alfa, di Beta o di NH delle ”partecipazioni ottenute per effetto dei conferimenti descritti nell’ambito dell’istanza usufruendo, in presenza degli ordinari presupposti, anche temporali, previsti dall’art. 87 del Tuir, del regime di ”partecipation exemption” […]” configuri un’ipotesi di abuso del diritto, ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000.

A tal riguardo, si evidenzia che Alfa, con la documentazione integrativa, ha precisato che ”[…] ad oggi, non sono pervenute offerte da parte di soggetti terzi per l’acquisto delle partecipazioni detenute dagli stessi e [Alfa e Beta, n.d.r.] confermano, inoltre, che nessuna trattativa, neppure in fase embrionale, è stata avviata. L’inciso riportato nell’Istanza era volto ad individuare una situazione meramente ipotetica che non trova alcun riscontro nella situazione attuale delle parti coinvolte, sebbene un tale epilogo non possa essere escluso in futuro […]”.

Alla luce di ciò, si ritiene che, in questa sede, non sia possibile procedere a effettuare la valutazione antiabuso richiesta poiché la fattispecie prospettata risulta come confermato da Alfa ”meramente ipotetica” e, dunque, lungi dal riguardare un caso ”concret[o] e personal[e]”, condizione posta alla base dell’istituto dell’interpello tributario dall’articolo 11, comma 1, della legge n. 212 del 2000.

Di conseguenza, il quesito in esame deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 156 del 2015, in quanto, la fattispecie rappresentata sulla quale viene formulato detto quesito è priva dei requisiti di concretezza e personalità nei termini sopra detti. Ciò non esclude che i soggetti interessati potranno presentare istanza di interpello antiabuso qualora troveranno sussistenza i presupposti richiesti dalla legge.

Ad ogni buon conto, si rileva che sempre nell’ambito dei conferimenti di partecipazioni di cui ai commi 2 e 2bis, è stato ritenuto con la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 160 del 2024 che ”[i]l giudizio […] espresso in termini di assenza di un vantaggio fiscale indebito potrebbe mutare laddove le descritte operazioni (insieme a ulteriori atti o negozi non compiutamente rappresentati e/o omessi dagli Istanti) fossero sostanzialmente preordinate a scambiare, ai fini di una successiva operazione realizzativa, una partecipazione gravata da un maggior termine (60 mesi) per beneficiare del regime pex con una che matura i requisiti pex nel termine ordinario di 12 mesi” (sottolineatura aggiunta).

Da ultimo, si ricorda che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell’istanza nei termini ivi descritti, sia singolarmente considerate che nel loro complesso. Inoltre, si fa presente che in questa sede non viene espresso alcun giudizio o fornita alcuna valutazione in merito ai valori contabili, economici e fiscali indicati dall’istanza. Resta, pertanto, fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.

Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario dell’operazione descritto nell’istanza di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati (o non compiutamente descritti), possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.