AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 24 del 6 novembre 2024
Informazioni tariffarie vincolanti
1. PREMESSA
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU), i dazi doganali, nonché le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dell’Unione nel quadro degli scambi delle merci, sono applicati sulla base della tariffa doganale comune.
La corretta classificazione delle merci riveste un ruolo centrale per garantire, nel rispetto delle misure tributarie ed extra-tributarie, la fluidità dei traffici commerciali ed una applicazione uniforme della normativa in tutta l’Unione Europea (UE). Si tratta di una attività che richiede un’attenta analisi e valutazione del bene oggetto di classificazione nonché un accertamento della sua natura merceologica, alla luce dei principi fissati dal Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare:
1) dalla Nomenclatura Combinata (NC) dell’UE, che si basa sul Sistema Armonizzato (SA) di designazione e di codificazione delle merci, sviluppato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) e dalle rispettive Note Esplicative (NENC e NESA);
2) dalla tariffa integrata (TARIC), che fornisce informazioni su tutta la politica commerciale e le misure tariffarie applicabili a determinate merci nell’UE, costituita dal codice a 8 cifre della NC e 2 cifre supplementari (sottovoci TARIC).
Considerata la rilevanza e la complessità dell’attività di classificazione, il c.d. pacchetto (NOTA 1) del CDU ha innovato e rafforzato la disciplina concernente le decisioni relative alle Informazioni Vincolanti (ITV) rappresentata nelle Linee guida amministrative (NOTA 2) sulla gestione del sistema delle ITV.
I Servizi della Commissione Europea hanno recentemente sottolineato l’importanza delle decisioni in questione che, in base alle nuove condizioni, possono essere richieste solo laddove si riferiscano ad operazioni commerciali realmente prospettate e siano collegate a specifici regimi doganali. Inoltre, in considerazione dell’obbligo, introdotto dalla nuova disciplina, di indicare il numero di decisione ITV nella dichiarazione doganale, l’impiego di tali informazioni vincolanti è divenuto stringente e consente di raggiungere più efficacemente l’obiettivo di uniformare l’applicazione della normativa unionale nei vari Stati membri.
2. LE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI (ITV)
Le ITV sono decisioni amministrative di rilievo unionale, previste per facilitare l’applicazione della normativa doganale ed incrementare il livello di compliance degli operatori economici. Per mezzo delle stesse, su richiesta degli interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce, con conseguente assegnazione del relativo codice di NC o TARIC, che dovrà poi essere obbligatoriamente utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali.
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della normativa doganale, le Autorità doganali di tutti gli Stati membri hanno il compito di evitare il rilascio di decisioni ITV divergenti, che potrebbero creare una disparità di trattamento nei confronti degli operatori dell’UE. Una divergenza, infatti, può emergere quando due o più decisioni ITV per prodotti identici o sufficientemente simili vengono adottate con classificazioni in codici tariffari diversi. In tali situazioni è previsto un obbligatorio confronto diretto tra le Autorità doganali, su iniziativa di uno degli Stati membri interessati; la procedura è disciplinata nel dettaglio nelle citate Linee guida (NOTA 3) relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti.
3. PRESUPPOSTI E REQUISITI PER RICHIEDERE UNA ITV
Le ITV possono essere richieste all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate. La domanda può essere proposta da un operatore commerciale o da un suo rappresentante incaricato della gestione dell’istanza. Quest’ultimo non acquisisce la veste di titolare dell’ITV, riservata al richiedente che compie le operazioni doganali riferite alla merce oggetto di ITV. Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una ITV all’Autorità doganale dello Stato Membro in cui intende svolgere le operazioni doganali, previa acquisizione del codice EORI presso la stessa Autorità doganale.
Le decisioni ITV hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio dell’Unione e sono vincolanti nei confronti: – di tutte le Autorità doganali dell’Unione Europea, che devono riconoscere al titolare dell’ITV il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce in occasione dell’espletamento delle operazioni doganali effettuate esclusivamente dopo l’adozione della decisione;
– del titolare della decisione, che deve utilizzare l’ITV (a decorrere dalla data di pubblicazione sul portale informatico), ogni volta che effettua un’operazione doganale riguardante la merce oggetto della decisione.
Per potersi avvalere dell’ITV è obbligatorio riportare l’indicazione per esteso Dell’identificativo dell’ITV come riportato nella casella 2 della decisione (es. IT BTI IT922104-2024-BTI0999) in corrispondenza del codice documento C626 tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale.
La domanda e la documentazione allegata debbono essere in lingua italiana poiché, in caso contrario, l’Autorità doganale potrà richiedere all’istante di fornirne la traduzione. Nel caso l’operatore non fornisca nei termini previsti tale traduzione, la domanda non viene accettata e il richiedente viene informato di conseguenza (articolo 12, paragrafo 2 RE 2447/20215).
Le ITV sono rilasciate dall’Autorità doganale a titolo gratuito, fatta salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese necessarie per speciali analisi chimiche o perizie straordinarie sulla merce oggetto dell’ITV, oppure per la restituzione dei campioni presentati a corredo della domanda. La mancata indicazione nell’istanza da parte del richiedente della destinazione dei campioni, al termine del procedimento, verrà intesa quale autorizzazione allo smaltimento degli stessi.
Ogni domanda di ITV può riferirsi ad una sola merce/articolo (NOTA 4), fatte salve disposizioni specifiche, ad esempio quelle riguardanti i cosiddetti “assortimenti”.
4. MODALITA’ DI RICHIESTA DI UNA ITV
Il procedimento di richiesta, rilascio e gestione delle ITV avviene unicamente mediante L’apposito sistema informatico, denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), che <tramite una interfaccia elettronica messa a disposizione degli operatori (Generic Trader Portal – GTP)> consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso procedurale per il rilascio delle decisioni in questione.
La procedura per il rilascio delle ITV è centralizzata. La struttura centrale competente alla ricezione delle domande e al rilascio delle ITV è l’Ufficio Tariffa e Classificazione della Direzione Dogane (di seguito l’Ufficio centrale).
In applicazione dell’art.6, parag.1, del CDU, le istanze di ITV devono essere presentate Dall’operatore esclusivamente tramite il formulario elettronico disponibile sul Generic Trader Portal (NOTA 5). Considerato che tutte le fasi procedimentali relative all’ITV (accettazione/diniego della domanda, eventuale richiesta informazioni, rilascio decisione, ecc.) nonché le fasi di gestione di tali decisioni (diritto ad essere ascoltati, revoca, annullamento, uso esteso, ecc.) si svolgono per mezzo del Generic Trader Portal, eventuali istanze di ITV presentate attraverso canali diversi dal predetto portale europeo non saranno accettate.
Per la presentazione dell’istanza, l’operatore economico deve accedere al Generic Trader Portal, ed essere in possesso di un codice EORI valido, delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM – Portale Unico Dogane e Monopoli) e delle autorizzazioni ai servizi UE, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU) (NOTA 6), secondo le proprie necessità operative.
Al fine di evitare non necessarie interlocuzioni sullo stato del procedimento, si evidenzia che ogni variazione dello stesso viene registrato sul portale ed è liberamente consultabile dal richiedente. Inoltre, ogni variazione dello stato viene segnalata dal sistema al richiedente mediante l’invio di una e-mail alla casella indicata dall’operatore al momento della registrazione sul portale.
Dopo aver inviato la domanda tramite il citato portale europeo, l’operatore riceve – stesso mezzo -, entro 7 giorni, la conferma di ricezione e il numero identificativo della domanda ITV (ad es. IT922104-2024-APP0171).
Eventuali campioni utili alla classificazione della merce oggetto di istanza ITV devono essere inviati all’Ufficio Tariffa e Classificazione, Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma, facendo riferimento al suddetto numero identificativo ITV. L’invio può avvenire su iniziativa del richiedente oppure, successivamente, su richiesta dell’Ufficio centrale. In tale ultimo caso, ove non esplicitamente richiesta la restituzione dei campioni dall’operatore, gli stessi saranno smaltiti dall’Ufficio al termine del procedimento.
5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA
Di seguito si forniscono istruzioni relative alla compilazione del formulario elettronico di richiesta di ITV:
Richiedente (casella 1)
La persona che presenta una domanda di decisione ITV (casella 1 del formulario di domanda) diventa automaticamente il destinatario (casella 3 del formulario della decisione), una volta rilasciata la decisione. Esistono in realtà tre possibili modi di presentare la domanda:
a) il richiedente non ha un rappresentante doganale (la casella 3 del formulario di domanda resta vuota);
b) il richiedente ha un rappresentante diretto (la casella 3 va compilata);
c) il rappresentante indiretto è il richiedente (la casella 3 resta vuota).
Rappresentante (casella 3)
Ogni operatore ha il diritto di nominare un altro soggetto che lo rappresenti nelle sue relazioni con le autorità doganali. I soggetti che rivestono tale ruolo devono tuttavia rispettare determinati criteri e obblighi (articolo 18, paragrafo 1, del CDU).
I rappresentanti doganali devono essere stabiliti nel territorio dell’Unione e ogni Stato membro può fissare le condizioni alle quali un rappresentante doganale stabilito nel suo territorio può prestare servizi (articolo 18, paragrafi 2 e 3, del CDU).
Tuttavia, un rappresentante può prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito purché soddisfi le condizioni di cui all’articolo 39, lettere da a) a d), del CDU (articolo 18, paragrafo 4, del CDU).
La rappresentanza può essere diretta o indiretta. Nel caso della rappresentanza diretta, il rappresentante agisce in nome e per conto di un’altra persona, ovvero il richiedente. Nella rappresentanza indiretta il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona, ovvero il richiedente (articolo 18, paragrafo 1, del CDU).
Va osservato che in caso di rappresentanza diretta la casella 3 -Rappresentante doganale- e il codice EORI del rappresentante devono essere compilati. Nel caso in cui il rappresentante doganale agisca in nome proprio ma per conto di un’altra persona (rappresentanza indiretta), la casella 3 resta vuota. Di fatto, in questo caso specifico, il rappresentante indiretto è il richiedente perché presenta una domanda di decisione ITV in nome proprio e, quindi, diventa il destinatario della decisione.
Rinnovo di una ITV (casella 5)
Le ITV, una volta scadute, non possono più essere richieste mediante la compilazione del campo 5 del formulario, dedicato esclusivamente al rinnovo delle ITV ancora valide. Il rinnovo di una ITV deve essere richiesto tra i 150 e i 120 giorni prima della sua scadenza per garantire continuità tra la vecchia e la nuova ITV.
Tipo di transazione (casella 6)
In questo campo, va indicato il regime doganale connesso alla richiesta di ITV.
Nomenclatura doganale (casella 7)
In questa casella va indicato a che livello di nomenclatura il richiedente chiede di classificare le merci, 8 cifre se a livello di Nomenclatura combinata o 10 cifre se a livello di TARIC.
Codice merci (casella 8)
Indicare la classificazione tariffaria proposta dal richiedente (facoltativo).
Descrizione delle merci (casella 9)
La descrizione delle merci deve consentire la corretta identificazione dell’articolo da classificare.
Il richiedente deve anche fornire foto e qualsivoglia documentazione utile, riguardanti le caratteristiche del prodotto, informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della merce e alla sua composizione, descrivendone eventualmente le caratteristiche, ad esempio le dimensioni, il colore, l’imballaggio o altre particolarità e il processo di fabbricazione; il richiedente deve inoltre fornire assistenza all’autorità doganale nell’identificazione delle merci.
Al fine di una corretta descrizione occorre rispondere alle seguenti domande:
a) che cos’è la merce? (natura);
b) che aspetto ha la merce? (descrizione fisica);
c) a che cosa serve la merce e come si usa? (funzione);
d) di che cosa è fatta la merce? (composizione);
e) caratteristiche distintive? (esempio: dimensioni ed imballaggio).
Non saranno accettate domande in cui la descrizione contenga informazioni incomplete o che fanno semplice rinvio alle schede tecniche allegate o alla sola designazione della voce doganale indicata.
Se uno o più dei suddetti elementi, quando ritenuti necessari dall’autorità doganale per determinare la classificazione della merce, non sono indicati o se sono necessarie maggiori informazioni, l’autorità doganale può chiedere al richiedente di fornire le informazioni mancanti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il suddetto termine, la domanda non viene accettata e il richiedente viene informato di conseguenza (articolo 12, paragrafo 2 RE 2447/20215).
La casella 9 non deve contenere informazioni riservate come, ad esempio, la denominazione commerciale. Tali informazioni, ad esempio marchi di commercio, numero degli articoli ecc.
devono essere riportate soltanto nella casella 10 alla voce “Denominazione commerciale e ulteriori informazioni” in quanto è responsabilità dell’operatore vigilare sulle informazioni che non intende divulgare al pubblico. Qualora, come previsto, sia necessario fornire foto del prodotto recante il marchio o altri elementi distintivi e riconoscibili dello stesso, le medesime andranno inserite nel suddetto campo 10.
Altre domande ITV e altre ITV detenute (casella 12)
Il richiedente deve dichiarare all’autorità doganale se sono state presentate domande o sono state emesse ITV per merci simili o identiche presso altri uffici doganali o in altri Stati membri. In caso affermativo occorre indicarne gli estremi.
Conoscenza di eventuali procedimenti giuridici o amministrativi pendenti nell’UE in merito alla classificazione tariffaria o di eventuali sentenze sulla classificazione tariffaria già emesse da un organo giurisdizionale nell’UE in relazione alle merci descritte nelle caselle 9 e 10? (casella 14)
Il richiedente deve dichiarare all’autorità doganale gli estremi di eventuali contenziosi giuridici o amministrativi pregressi e/o pendenti e le eventuali sentenze sulla classificazione aventi ad oggetto la merce oggetto di richiesta di accertamento.
Informazioni aggiuntive (casella 16)
È possibile indicare in questa casella ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della trattazione della richiesta ivi compreso l’eventuale status di AEO, inclusi gli estremi del provvedimento e la tipologia di autorizzazione.
6. PROCEDURA DI RILASCIO
La domanda viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Nel caso in cui sia ritenuta incompleta, ai fini dell’accettazione, viene chiesto all’istante di fornire ulteriori informazioni e/o un campione rappresentativo della merce da classificare. L’ufficio centrale può concedere fino a 30 giorni di tempo per integrare l’istanza con quanto richiesto. In caso di mancata risposta del richiedente, la procedura viene automaticamente interrotta a sistema.
Nell’ambito della procedura, si segnalano motivi ostativi all’accettazione dell’istanza, ulteriori rispetto a quelli genericamente riferiti alle decisioni doganali adottate su richiesta ai sensi dell’art. 22 CDU, sono definiti all’art. 33 p. 1 del CDU che indica due casi:
1. la presentazione di analoga istanza presso altro Stato membro (BTI shopping);
2. la richiesta di una ITV non riferita ad un uso previsto della stessa, quindi in assenza di operazioni doganali realmente prospettate. A tal fine, è obbligo del richiedente indicare in domanda il regime doganale per cui viene richiesta l’adozione della decisione e, se richiesto dall’Autorità doganale, corredare la stessa di eventuali ordini, contratti commerciali o altra documentazione atta a verificare la condizione di accettazione sopra menzionata.
L’Ufficio, anche successivamente all’accettazione della domanda, può sospendere i termini per ulteriori 30 giorni qualora valuti opportuno richiedere all’istante altre informazioni utili alla classificazione della merce oggetto dell’ITV.
L’Ufficio, dal momento dell’accettazione, ha a disposizione 120 giorni (più eventuali ulteriori 30) per il rilascio della ITV, fatte salve specifiche motivazioni per le quali si rende necessario sospendere i termini del rilascio per un tempo utile ad esperire apposite indagini o valutazioni nei consessi unionali preposti (NOTA 7).
7. ISTRUTTORIA
Nell’istruttoria, l’Ufficio centrale può avvalersi dell’ausilio dei laboratori chimici di ADM, i quali forniscono un referto di analisi corredato di parere tecnico. L’intervento dei Laboratori costituisce una importante fase endoprocedimentale nell’ambito della più ampia procedura di rilascio dell’ITV, seppure il parere espresso sulla classificazione non sia vincolante.
Nella fase istruttoria è, altresì, essenziale il coinvolgimento fornito dagli Uffici locali. Per tale ragione, l’Ufficio centrale inoltra la domanda di ITV, con gli eventuali allegati, all’Ufficio territorialmente competente in relazione alla sede legale dell’istante. L’Ufficio locale, entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, trasmette una relazione all’Ufficio Tariffa e Classificazione e per conoscenza all’Ufficio Affari Generali della Direzione Territoriale sovraordinata, riportando esclusivamente:
– il proprio parere in merito alla classificazione della merce oggetto della ITV e le informazioni relative alla classificazione della merce di cui si dispone, qualora l’Ufficio abbia già avuto modo di esaminarla durante le ordinarie attività di controllo;
– l’esistenza di eventuali contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente, vertenti sulla classificazione della merce oggetto della domanda ITV;
– ogni altro elemento ritenuto utile all’istruttoria e al rilascio della decisione.
Qualora l’Ufficio locale non fosse coinvolto nelle operazioni doganali compiute dal richiedente, lo stesso si farà carico di reperire le informazioni richieste presso la Struttura territoriale principalmente interessata dalle operazioni della specie, trasmettendo successivamente la relazione all’Ufficio Tariffa e Classificazione e, contestualmente, alla Direzione territoriale di appartenenza.
Nella relazione redatta dall’Ufficio locale, il contributo deve essere fornito sulla base della documentazione tecnica trasmessa dall’Ufficio Tariffa e Classificazione.
Eventuali attività di verifica presso i locali dei richiedenti saranno da effettuarsi a cura Dell’Ufficio locale solo su indicazione dell’Ufficio centrale. In nessun caso dette attività potranno essere effettuate a cura dell’Ufficio locale in assenza di una preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio centrale. Ove autorizzata, al termine dell’attività di verifica presso la sede del richiedente, l’Ufficio locale dovrà limitarsi a redigere un verbale di operazioni compiute indicando unicamente i documenti acquisiti o visionati (schede tecniche, analisi di laboratorio, processi produttivi-), astenendosi dall’esprimere su detto verbale di operazioni compiute valutazioni in merito alla classificazione del prodotto.
L’Ufficio locale è sempre tenuto a fornire il parere di classificazione anche solo sulla base della documentazione allegata all’istanza.
8. NOTIFICA
Ogni fase del procedimento di richiesta e rilascio di ITV (es. l’accettazione, la richiesta di ulteriori informazioni, la mancata accettazione, l’emissione della decisione ITV, la revoca, l’annullamento e la concessione del periodo di grazia, ecc.) prevede l’emissione di una notifica nei confronti dell’operatore coinvolto attraverso il portale EBTI. Gli atti firmati, validi ed efficaci a far data dalla pubblicazione sul portale, salvo che sia altrimenti disposto nel provvedimento stesso, devono essere prelevati dal Generic Trader Portal, a cura dell’operatore interessato, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell’Autorità competente.
A tal proposito, si ritiene opportuno specificare quanto segue.
1. La -copia per il titolare- della decisione ITV è generata nel Generic Trader Portal dove può essere direttamente prelevata. Non sarà più inviata la copia cartacea della ITV a mezzo raccomandata A/R (NOTA 8). Oltre alla notifica che il portale emette nei confronti del soggetto registrato ogni qualvolta venga posto in essere e/o pubblicato un atto di interesse del soggetto istante o già titolare di ITV, è possibile richiedere – a cura del soggetto che opera sul predetto portale – l’inoltro di una c.d. -e-mail di alert-, che opera l’automatico invio di una comunicazione inerente alle notifiche presenti sul noto portale. La e-mail di alert ha valore di mera comunicazione di cortesia.
2. Nel caso di atti successivi al rilascio della decisione, nei quali si applica il diritto ad essere ascoltati (ad esempio, revoca, annullamento, diniego uso esteso, ecc.) ovvero in altri casi di necessità, l’Ufficio centrale competente provvede ad anticipare al destinatario, a mezzo PEC, l’atto in questione, unitamente alla notifica nel Generic Trader Portal. Per quanto sopra, e ai sensi dell’art. 22 p. 4 del CDU, il dies a quo ai fini dell’eventuale proposizione di un ricorso in relazione alla decisione ITV adottata decorre dal momento della pubblicazione della stessa sul portale EBTI, data in cui si presume che il soggetto interessato abbia ricevuto la decisione, salvo non diversamente indicato in relazione alle casistiche di cui al punto 3.
Il Generic Trader Portal non consente in alcun modo la modifica di decisioni ITV già rilasciate.
9. DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATI
Ad eccezione della decisione finale, con cui viene indicata la classificazione della merce oggetto di ITV, prima di adottare un atto che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente così come previsto dall’art. 22, paragrafo 6) del CDU, tramite il portale Generic Trader Portal, vengono comunicate al richiedente le motivazioni poste a fondamento di un qualsivoglia provvedimento che potrebbe risultare lesivo dei suoi interessi (annullamento o, qualora previsto, revoca), al fine di concedere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Le eventuali osservazioni dovranno pervenire, stesso mezzo, entro il termine ordinario di 30 giorni, salvo sia espressamente fornita una indicazione differente. Decorso, nel silenzio, tale termine, la decisione diventa definitiva ed è notificata al richiedente con le modalità già descritte.
10. RICORSO
In base a quanto previsto dall’art. 22 paragrafo 6 a) del CDU, in caso di rilascio di una decisione ITV non è previsto il diritto ad essere ascoltati nel caso in cui l’autorità doganale classifichi la merce con un codice tariffario differente da quello proposto dal richiedente.
Tuttavia, è sempre ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, mediante notifica, con le modalità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 546/92, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma,
entro il termine perentorio di 60 gg dalla notifica d sul Generic Trader Portal. Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 546/92, dovrà provvedere al deposito del medesimo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, a pena di inammissibilità.
11. CESSAZIONE DI VALIDITÀ
In base alla normativa in vigore la decisione ITV rimane valida per un periodo di 3 anni. Tuttavia, in determinate circostanze tale periodo di 3 anni può essere abbreviato e la decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere della sua validità (articolo 33, paragrafo 3, del CDU).
Una decisione ITV cessa di essere valida qualora non sia più conforme alla normativa in conseguenza:
– dell’adozione di modifiche delle nomenclature di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), del CDU (articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del CDU);
– dell’adozione, da parte della Commissione, di una misura intesa a determinare la classificazione tariffaria delle merci (articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU e articolo 57, paragrafo 4).
Le autorità doganali non hanno l’obbligo giuridico di informare il destinatario della decisione ITV in merito alla cessata validità della decisione.
A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del CDU, le decisioni ITV cessano di essere valide a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle nomenclature (lettera a) dell’articolo) o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione (regolamenti in materia di classificazione) (lettera b) Dell’articolo).
La cessazione della validità delle decisioni ITV non ha effetto retroattivo (articolo 34, paragrafo 3, del CDU).
Anche in caso di invalidamento del codice EORI del titolare dell’ITV, la validità della decisione cessa, in modo automatico e immediato e, pertanto, non può più essere utilizzata.
12. REVOCA
La cessazione di validità di una ITV può avvenire anche in caso di revoca da parte Dell’Autorità.
La revoca delle decisioni ITV è disciplinata in modo specifico dall’articolo 34, paragrafi 7 e 11, del CDU, che riguardano:
– decisioni che non sono più compatibili con l’interpretazione delle nomenclature di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), del CDU (articolo 34, paragrafo 7, lettera a), del CDU, a seguito della pubblicazione di:
– note esplicative della nomenclatura combinata;
– sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
– decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane;
– adozione di una decisione della Commissione in cui si chiede ad uno o più Stati membri di revocare specifiche decisioni ITV (articolo 34, paragrafo 11, del CDU).
In ogni caso, una ITV può essere revocata in ogni momento in altri casi specifici (art. 34, paragrafo 7, lettera b)), ad esempio se non è conforme alla normativa doganale (NOTA 9) o in caso di adozione, da parte della Commissione, di una misura intesa a determinare la classificazione tariffaria di merci simili (articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU e articolo 57, paragrafo 4) o se hanno cessato di essere soddisfatte una o più delle condizioni previste per l’adozione della decisione
Conformemente alle disposizioni generali dell’articolo 22, paragrafo 4 e 28 paragrafo 3 del CDU, la decisione di revoca ha efficacia dalla data in cui il richiedente la riceve o si presume L’abbia ricevuta (NOTA 10). Quanto sopra non si applica, tuttavia, alla revoca di una decisione ITV nei casi specifici di cui all’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punti da i) a iii), del CDU, nei quali la revoca, pur se comunicata successivamente, ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di uno degli atti di cui ai summenzionati punti da i) a iii).
Una decisione ITV può essere revocata anche in caso di errori materiali (che non incidono sulla classificazione delle merci, quali errori od omissioni riguardanti il nome o l’indirizzo del destinatario, l’inserimento di una immagine sbagliata, ecc.). In tali situazioni, considerato che l‘errore non incide sulla classificazione, l’Autorità doganale procede d’ufficio alla revoca ed alla riemissione della ITV corretta, senza necessità di ulteriore istanza. Per tale ragione, in questi casi non si applica il diritto ad essere ascoltati.
La revoca di una ITV ha effetto ex nunc e può dare diritto alla concessione dell’uso esteso, di cui si dirà in seguito, ove ne ricorrano le condizioni.
13. ANNULLAMENTO
In deroga all’articolo 23, paragrafo 3, e all’articolo 27 del CDU, le ITV vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente (articolo 34, paragrafo 4, del CDU). Di conseguenza, in tali casi, la decisione ITV è annullata con effetto ex tunc. In caso di annullamento della ITV non è previsto l’uso esteso e le importazioni di merci interessate dalla ITV annullata potrebbero essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi doganali non riscossi, a partire dalla data in cui decorrono gli effetti dell’annullamento della decisione ITV.
14. USO ESTESO (c.d. -Periodo di Grazia-)
Dietro istanza di parte, da effettuarsi tramite il Generic Trader Portal, può essere concesso il c.d. -uso esteso- (o -periodo di grazia-) della ITV che è stata revocata o che ha cessato di essere valida a seguito dell’adozione, da parte della Commissione, di una misura intesa a determinare la classificazione tariffaria delle merci (articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU e articolo 57, paragrafo 4). In tal caso, l’ITV revocata può ancora essere utilizzata limitatamente ai contratti vincolanti che erano stati conclusi dal titolare in base alla decisione e prima della sua revoca o cessazione della validità (articolo 34, paragrafo 9 del CDU).
Tale istituto, che si fonda sulla tutela del legittimo affidamento, ha lo scopo di evitare che gli operatori siano penalizzati da circostanze imprevedibili. L’uso esteso può essere concesso soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni di seguito elencate:
– l’operatore ha stipulato contratti vincolanti basati sulla decisione che ha cessato di essere valida o è stata revocata e i predetti contratti sono stati conclusi prima di tale data (quella di cui al menzionato articolo 34, paragrafo 7, lettera a);
– il periodo di uso esteso viene richiesto all’Autorità doganale che ha originariamente emesso la decisione entro 30 giorni dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida o viene revocata, come da notifica sul Generic Trader Portal;
– la misura che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la concessione di un periodo di uso esteso (articolo 34, paragrafo 9, e articolo 57, paragrafo 4, del CDU);
sono espressamente indicati, nella domanda di concessione dell’uso esteso, le quantità e i luoghi nei quali le merci saranno -sdoganate- nel periodo di uso esteso, unitamente ai contratti vincolanti in virtù dei quali saranno realizzate tali operazioni.
L’autorizzazione viene emessa dall’Autorità doganale entro 30 giorni dalla data in cui sono ricevute tutte le informazioni necessarie all’adozione della decisione stessa.
L’Ufficio Tariffa e Classificazione comunica il rilascio di tale autorizzazione di uso esteso anche agli Uffici territoriali indicati nell’istanza dal richiedente, i quali monitorano il corretto utilizzo della stessa e comunicano all’Ufficio Tariffa e Classificazione l’eventuale raggiungimento dei quantitativi autorizzati.
15. SERVIZIO DI ASSISTENZA (Helpdesk)
Il servizio di helpdesk risponde a quesiti di natura tecnica e giuridico-procedurale relativi alle ITV.
In caso di necessità, sia l’operatore economico che il personale in servizio presso le strutture di ADM, possono inviare una richiesta di assistenza secondo le istruzioni già fornite dalla Direzione Organizzazione e digital transformation con la nota prot. 139382/RU del 27/09/2019, disponibile sul sito ADM.
La presente Circolare è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia e sostituisce la Circolare n. 11/D del 31 marzo 2023.
Per quanto concerne i dati acquisiti in tutte le fasi del processo fin qui descritto, l’Agenzia ne assicura il corretto trattamento in conformità con quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 -GDPR-.
L’informativa privacy relativa al rilascio delle decisioni doganali tramite sistemi informatici è consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni non mancando di segnalare alla Scrivente le eventuali criticità riscontrate.
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Note:
(1) Regolamento Delegato (UE) n.2446/2015 (RD), Regolamento delegato transitorio (UE) n.341/2016 (RDT) e Regolamento di esecuzione (UE) n.2447/2015 (RE).
(2) Per gli argomenti trattati nella presente circolare si fa rinvio, per ulteriori approfondimenti, agli orientamenti unionali: Linee guida relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/895781/LINEE+GUIDA+ITV+2019.pdf/528cfc78-849d-45d9-aeb9-d482c6543de9
(3) Qualora, successivamente alla consultazione diretta, non sia possibile raggiungere una convergenza tra gli SS.MM. coinvolti, entro un periodo massimo di 90 giorni, la divergenza in questione deve essere sottoposta dalle amministrazioni doganali, mediante nota motivata (che riporti anche dettagliate notizie degli scambi bi/multi-laterali intercorsi tra i Paesi coinvolti), ai competenti Servizi della Commissione europea, i quali, valutata la questione, provvederanno ad informare gli Stati membri della sospensione dell’attività di rilascio di decisioni ITV per le merci in questione. Tale sospensione può durare per un periodo massimo di 10 mesi; in casi eccezionali, può essere applicata un’ulteriore proroga di durata non superiore a 5 mesi. A tal riguardo, è opportuno sottolineare che gli operatori economici, quali primi conoscitori del mercato e dei prodotti concorrenti ai propri (oggetto di richiesta di classificazione), qualora ritengano di avere degli elementi informativi significativi ed utili per avviare un processo di divergenza in seno alla Commissione europea, possono fornirne tempestiva comunicazione all’Ufficio centrale competente in materia di ITV.
(4) In base all’art. 16 p. 2 del Reg. 2447/2015, come esplicitato altresì nelle Linee Guida ITV, le domande devono riferirsi ad un solo prodotto. Le merci che presentano caratteristiche simili possono essere accettate come un unico articolo, a condizione che eventuali differenze siano irrilevanti ai fini della loro classificazione tariffaria, ad esempio si riporta il caso di vasi di terracotta che sono differenti solo nelle dimensioni. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare la causa C-199/096, in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito alla nozione di “un solo tipo di merci”.
(5) Il link per la connessione è https://customs.ec.europa.eu/gtp/:
(6) Per maggiori informazioni sul MAU è possibile consultare la pagina del portale ADM al link: https://www.adm.gov.it/portale/mau.
(7) Ad esempio: la discussione di un caso di classificazione di rilevanza unionale presso il Comitato del Codice Doganale della Commissione europea. In tali situazioni, la Commissione dispone la sospensione del rilascio delle ITV per un periodo che può estendersi fino a 10 mesi più, se necessario, altri 5 mesi.
(8) Salvo eventuali necessità per cui si riterrà necessario l’utilizzo della raccomandata A/R o di una notifica a mezzo e-mail PEC.
(9) Cfr. sentenza Corte Giustizia UE C-133/02 e C-134/02 Timmermans Transport and Logistics BV.
(10) A tal fine si veda quanto già indicato al paragrafo 5.