La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l’ordinanza n. 28929 depositata l’ 11 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha statuito il principio secondo cui “L’espressione adoperata dall’art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni e consente, al contrario, di tener conto e cioè di valutare detti precedenti entro il biennio “ad ogni effetto”, quindi anche ai fini della “contestazione” disciplinare. La locuzione “ad ogni effetto”, per la sua ampiezza e per l’assenza di qualsiasi preclusione o limite, in nessun modo può essere letta come riferita al solo provvedimento di licenziamento, così da far coincidere, come preteso dall’attuale ricorrente, il dies ad quem del biennio con la decisione di recesso“
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società per azione, esercente attività di pulizie, a cui veniva notificato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo a conclusione della procedura disciplinare con cui veniva con lettera del 10.1.2019, era stato contestato il mancato rispetto dell’orario di lavoro in tre giorni, nonché la recidiva in relazione ai provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari conservative. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, sia con sentenza che con l’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria, aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento. Il dipendente proponeva appello. La Corte territoriale respingeva il reclamo del dipendente, ritenendo legittimo il recesso anche alla luce della recidiva in relazione a tre sanzioni disciplinari conservative precedentemente irrogate al ricorrente per accadimenti simili. Il lavoratore impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso .
Per gli Ermellini l’inadempimento addebitato al dipendente concerne l’assenza ingiustificata (per cui il dipendente aveva comunicato di essere in malattia) è rimasta priva di qualsiasi giustificazione, atteso che nessun certificato medico è stato consegnato o trasmesso alla società.
Pertanto per il Supremo consesso la condotta tenuta dal dipendente dimostra la sua inaffidabilità e la totale noncuranza del medesimo rispetto alle disposizioni ricevute, in quanto il lavoratore non ha preso in considerazione neppure i precedenti provvedimenti disciplinari di natura conservativa che per lui avrebbero dovuto costituire un’ammonizione a tenere comportamenti più corretti nel futuro.