MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 8 novembre 2024
Misure per la transizione verde e digitale nella moda – Termini e modalità di presentazione delle istanze
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) “decreto 8 agosto 2024”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 agosto 2024, di cui al comunicato pubblicato nella GURI n. 220 del 19 settembre 2024;
b) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
d) “Carta di Identità Elettronica”: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
e) “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale);
f) “SPID”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale).
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto 8 agosto 2024, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo previsto dal medesimo decreto 8 agosto 2024 volto a sostenere, sull’intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto 8 agosto 2024, all’attuazione dello sportello di cui al presente provvedimento sono destinate risorse pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore di cui all’articolo 3 del medesimo decreto.
Art. 3
(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)
1. Le domande di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto 8 agosto 2024, devono essere redatte e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025. L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Soggetto gestore attribuisce, all’atto dell’accettazione della domanda, il codice unico di progetto (CUP) identificativo della stessa e lo comunica contestualmente ai soggetti richiedenti l’agevolazione.
2. Alla predetta domanda devono essere allegati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto 8 agosto 2024, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 8 agosto 2024;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati di cui all’articolo 7, comma 4 del decreto 8 agosto 2024 relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, per i quali siano stati approvati i relativi bilanci. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico. Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, le suddette dichiarazioni sono controfirmate da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
c) una relazione descrittiva del percorso di sviluppo in programma, volto a favorire la transizione ecologica e/o digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti, con indicazione dei soggetti individuati per l’erogazione delle prestazioni e comprendente il curriculum dei professionisti individuati ovvero una presentazione delle società unitamente al curriculum dei professionisti coinvolti nella prestazione. Con riferimento all’ottenimento delle certificazioni in materia ambientale, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto 8 agosto 2024, la relazione dovrà dare evidenza delle certificazioni in materia ambientale che si intende acquisire, tenuto conto che l’elenco fornito nell’ambito della richiamata lettera c) ha carattere indicativo e non esaustivo;
d) i preventivi relativi alle prestazioni oggetto di domanda predisposti dai soggetti di cui alla lettera c) contenenti i seguenti elementi minimi:
i. oggetto della prestazione;
ii. elenco delle attività previste ai fini dell’espletamento della prestazione;
iii. indicazione della durata della prestazione;
iv. corrispettivo economico per l’esecuzione della prestazione;
e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere.
3. Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto 8 agosto 2024 ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione nell’ambito dello sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento.
5. Tutte le comunicazioni sono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC), pertanto, i soggetti proponenti devono disporre di un indirizzo di PEC valido per le necessarie comunicazioni con il Soggetto gestore.
Art. 4
(Criteri di formazione dell’ordine di valutazione delle domande di agevolazione)
1. Decorso il termine finale di cui all’articolo 3, comma 1, il Soggetto gestore, sulla base dei dati resi nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del presente provvedimento, procede a definire il punteggio attribuibile alle singole domande di agevolazione pervenute, sulla base dei parametri e delle modalità indicati all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto 8 agosto 2024.
2. In caso di parità di punteggio, è data preferenza alla domanda di agevolazione che prevede la minore richiesta di contributo. In caso di ulteriore parità di punteggio, è data preferenza alla domanda che ha conseguito il punteggio maggiore per il criterio di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a) del decreto 8 agosto 2024.
3. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1, procede a formare l’ordine di valutazione delle domande; entro il medesimo termine, il predetto ordine di valutazione è pubblicato nel sito internet di cui all’articolo 3, comma 1, del presente provvedimento e nella competente sezione del sito internet del Ministero.
Art. 5
(Valutazione delle istanze e concessione delle agevolazioni)
1. A seguito della pubblicazione dell’ordine di valutazione delle domande, il Soggetto gestore avvia le attività istruttorie di competenza sulla base di quanto definito dall’articolo 8 del decreto 8 agosto 2024, procedendo, laddove necessario, alla richiesta di chiarimenti o integrazioni ulteriori rispetto ai dati e ai documenti forniti.
2. Nell’ambito delle attività istruttorie di cui al comma 1 il Soggetto gestore verificherà, tra l’altro, l’ammissibilità delle spese che possono riguardare unicamente l’acquisizione di prestazioni specialistiche concernenti gli ambiti individuati all’articolo 5, comma 2, del decreto 8 agosto 2024, rese dai soggetti individuati al comma 3 del medesimo articolo. Non sono ammissibili spese diverse da quelle indicate al precedente periodo, ivi comprese quelle relative a macchinari, impianti e attrezzature seppure connesse agli ambiti individuati dal richiamato articolo 5, comma 2.
3. In esito alle attività istruttorie di cui al comma 1, da espletare nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 8, comma 3, del decreto 8 agosto 2024, il Soggetto gestore procede, in riferimento alle domande di agevolazioni per le quali le predette attività si sono concluse con esito positivo, ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 3 del decreto 8 agosto 2024. In caso di adozione di un provvedimento cumulativo, lo stesso è pubblicato nel sito internet di cui all’articolo 3, comma 1, e nella competente sezione del sito internet del Ministero.
Art. 6
(Erogazione e revoca delle agevolazioni)
1. La procedura di erogazione delle agevolazioni è espletata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 9 del decreto 8 agosto 2024.
2. Il Soggetto gestore procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, nonché al recupero delle agevolazioni concesse maggiorate di eventuali interessi o sanzioni, qualora ricorra uno dei casi individuati dall’articolo 11, comma 1 del decreto 8 agosto 2024.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto 8 agosto 2024.
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato 1, è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese.
3. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero «www.mimit.gov.it» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le imprese che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nelle sezioni dei siti internet del Soggetto gestore e del Ministero dedicata alla misura.
Allegato
ONERI INFORMATIVI