CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28122 depositata il 31 ottobre 2024
Lavoro – Licenziamento disciplinare – CCNL Ambasciate – Contratto regolato dalla legge italiana – Riammissione in servizio – Indennità – Normativa in tema di esenzione fiscale – Convenzione bilaterale tra la Repubblica italiana e Repubblica cecoslovacca – Evitare doppie imposizioni – Rigetto
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato in data 12.12.2019 dall’Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia alla dipendente E.P., impiegata amministrativa con contratto regolato dalla legge italiana e dal cd. CCNL Ambasciate (Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali ed Organismi Internazionali in Italia), dichiarava l’illegittimità del licenziamento e disponeva la riammissione in servizio della lavoratrice o il pagamento da parte del datore di lavoro di un’indennità pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
2. La Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi sull’appello della lavoratrice diretto alla tutela reintegratoria o comunque indennitaria in misura maggiore, e sull’appello incidentale dell’Ambasciata diretto al rigetto delle originarie domande, rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava tutte le originarie domande della lavoratrice.
3. In particolare, la Corte di merito:
-riportava la lettera di contestazione disciplinare, facente riferimento al mancato versamento da parte della dipendente delle imposte sul reddito allo Stato italiano e all’induzione in errore dell’Ambasciata in merito all’assolvimento degli obblighi fiscali, a differenza degli altri dipendenti che avevano autorizzato l’Ambasciata stessa a operare la ritenuta alla fonte e agire quale sostituto d’imposta, ritenute le autocertificazioni della lavoratrice fuorvianti, l’illegittimità e consapevolezza del mancato versamento delle imposte sul reddito, il comportamento connotato da disvalore sociale e tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
-riteneva non applicabile alla lavoratrice l’esenzione fiscale prevista dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari né l’esenzione di cui al d.P.R. 601/1973 per i redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia derivanti dall’esercizio della loro funzione ed equiparati;
-riteneva la lavoratrice tenuta al pagamento delle imposte sul reddito in Italia in forza della Convenzione bilaterale sulla doppia tassazione;
-valutava il reiterato inadempimento della lavoratrice all’obbligo del pagamento delle tasse sul reddito in Italia in base al quadro normativo costituente anche una violazione dei doveri stabiliti dall’art. 22 CCNL e dal contratto individuale di lavoro, idonea (anche per le dichiarazioni rese in proposito al datore di lavoro) a pregiudicare il vincolo fiduciario, proporzionato il recesso, tempestiva la contestazione.
4. Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello la lavoratrice con 2 motivi; resiste l’Ambasciata ceca con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; il PG ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della normativa nazionale e internazionale in tema di tassazione degli emolumenti, segnatamente della normativa in tema di esenzione fiscale, per avere la Corte di Appello ritenuto erroneamente l’esistenza di un obbligo fiscale a carico della ricorrente (cittadina ceca) nei confronti dello Stato Italiano, senza applicare l’esenzione ex art. 49 della Convenzione di Vienna del 1963 ed ex art.4, comma 2 del D.P.R. n.601/1973 (come anche stabilito da sentenza n. 3539/2022 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in controversia tra l’odierna ricorrente e l’Agenzia delle Entrate), applicando invece il cd. CCNL Ambasciate e la Convenzione bilaterale Italia- Repubblica Ceca in materia di doppia tassazione.
2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. per avere erroneamente la Corte di Appello attribuito rilevanza a un comportamento extra-lavorativo della ricorrente, ai fini della valutazione della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
3. Il primo motivo non è fondato.
4. La sentenza impugnata ha spiegato perché i redditi da lavoro della ricorrente non sono assimilabili a quelli degli ambasciatori e agenti diplomatici ai fini dell’applicazione della normativa di esenzione dalla tassazione, dovendo invece applicarsi il cd. CCNL Ambasciate e il contratto individuale, che richiamano espressamente la legge italiana sui rapporti di lavoro, e quindi, di norma, le regole sulla tassazione in Italia dei redditi da lavoro prodotti – appunto – in Italia.
5. Invero, la lavoratrice non chiarisce se il reddito da lavoro da lei percepito dall’Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia fosse tassato nella Repubblica Ceca, invece che in Italia; sicché la pretesa dell’esenzione dalla tassazione è in contrasto con i principi generali in materia di imposizione dei redditi da lavoro dipendente e di territorialità dell’imposizione, principi in relazione ai quali gli accordi e convenzioni internazionali pertinenti (come quello con la Repubblica Ceca) sono finalizzati a evitare doppie imposizioni, ma non qualsiasi imposizione.
6. In particolare, questa Corte ha chiarito che le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione hanno la funzione di dettare norme internazionali al fine di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, che si verifica allorché una stessa situazione di fatto economicamente rilevante determina la nascita in capo al medesimo soggetto di due obbligazioni tributarie in relazione a imposte dello stesso tipo previste dalla legislazione di due Paesi diversi, con conseguente ostacolo all’attività economica e di investimento internazionale; tale scopo viene perseguito o mediante l’attribuzione del potere d’imposizione fiscale ad uno Stato contraente e, corrispondentemente, con la rinuncia all’esercizio di tale potere da parte dell’altro Stato, oppure viene prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati, con il ricorso allo strumento del credito d’imposta per evitare la doppia imposizione (cfr. Cass. n. 9725/2021, n. 24112/2017).
7. Ciò posto, la sentenza impugnata ha condivisibilmente chiarito che alla fattispecie concreta (ricorrente già residente in Italia stabilmente al momento dell’assunzione) andava applicato l’art. 19, comma 1, lett. b, ii, della Convenzione bilaterale tra la Repubblica italiana e la (allora) Repubblica cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali con relativo protocollo, firmata a Praga il 5 maggio 1981, e ratificata con legge n. 303/1983, norma che stabilisce che: “1.a) Le remunerazioni , diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi”.
8. Quanto alla sentenza tributaria allegata nel presente grado, non definitiva, osserva il Collegio che si tratta di allegazione che pone una questione (anche di fatto) nuova, non tanto per la data della pronuncia, ma perché l’esistenza di un contenzioso in materia tra la ricorrente e l’amministrazione finanziaria, potenzialmente rilevante ai fini della decisione della presente controversia, non risulta prospettata nei precedenti gradi di giudizio.
9. Invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (così Cass. n. 18018/2024; conf. Cass. n. 20694/2018).
10. Il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
11. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con cui viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.; questa Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell’attività di riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza; il sindacato sulla ragionevolezza non è relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione; l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito non può essere censurata in sede di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 88/2023, n. 26043/2023, n. 12787/2024, n. 24523/2024; v. anche, Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n. 25977/2020, n. 30866/2023).
12. Non è dunque rivisitabile in questa sede la valutazione operata in fatto circa la gravità e proporzionalità dei comportamenti contestati e della sanzione, a fronte di motivazione, del tutto adeguata e logica, che ha tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto, ritenendo il comportamento della lavoratrice omissivo e non corretto nei confronti di parte datoriale e dei suoi impegni nei confronti dello Stato italiano.
13. In breve, la sentenza di merito ha regolarmente compiuto la valutazione demandatale e ne ha tratto le conseguenze di legge.
14. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
15. Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
16. Sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi professionali, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.