CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28007 depositata il 30 ottobre 2024

Tributi – Rapporti commerciali con soggetti paesi in black list – Disconoscimento deducibilità costo – Operazioni esportazione non imponibili ai fini IVA senza effettiva uscita merci dal territorio comunitario – IRES – Estinzione del giudizio

Rilevato che

1. In data 25 maggio 2011 veniva notificato alla J. Spa in liquidazione ed in concordato preventivo (ora J. Srl in liquidazione ed in concordato preventivo) l’avviso di accertamento n. (…), emesso dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale II di Roma – sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. di Roma in data 12 maggio 2009, con il quale era stato contestato alla società: di aver intrattenuto nell’anno 2007 rapporti commerciali per un valore di Euro 736.489,00 con soggetti situati in paesi cd. black list, senza aver dichiarato le operazioni nei righi RF 33 e 35 del modello Unico SC 2008, come previsto dall’art. 110, comma 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disconoscendosi, quindi, la deducibilità del relativo costo; di aver effettuato operazioni all’esportazione, non imponibili ai fini IVA, per Euro 23.095,60, senza peraltro aver comprovato l’effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario, con conseguente recupero della relativa IVA per Euro 4.619,12. Si contestavano, infine, la tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge ai fini IRES e la mancata conservazione di documenti accompagnatori ai fini IVA.

2. Avverso tale avviso proponeva ricorso la società dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, chiedendo l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito.

3. La C.t.p., con sentenza n. 3292/31/2015, rigettava integralmente il ricorso della società.

4. Contro tale decisione proponeva appello la società dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 1939/21/2016, depositata in data 11 aprile 2016, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla società.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. di Roma, la società proponeva sia ricorso per cassazione che ricorso in revocazione dinanzi alla C.t.r. del Lazio; con riguardo a quest’ultimo si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.

7. Con sentenza n. 1413/2017, depositata in data 16 marzo 2017, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla società.

8. Avverso quest’ultima sentenza della C.t.r. del Lazio, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha notificato né depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 02 ottobre 2024.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.” la società contribuente lamenta l’errore in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, sebbene si fosse in presenza di errore commesso dal Giudice di appello di evidente tenore percettivo delle risultanze processuali, in quanto lo stesso ha supposto l’esistenza di un fatto (la notifica del ricorso in data 26 luglio 2011), la cui verità era esclusa dall’acquisizione agli atti della ricevuta di spedizione della raccomandata, da cui risultava documentalmente che la notifica era avvenuta in data 25 luglio 2011.

2. Va premesso che, in data 2 luglio 2024, la ricorrente società in liquidazione ed in procedura di concordato preventivo ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto per accettazione anche dall’Avvocato Generale dello Stato anche ai fini della compensazione delle spese.

3. In conclusione, ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia e contestuale accettazione.

Spese compensate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.