AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento del 31 ottobre 2024

Estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ai soggetti affidatari, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli atti relativi alla riscossione delle entrate locali 

(GU Serie Generale n.263 del 09-11-2024)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le procedure telematiche, di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese, in regime di facoltatività, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai soggetti affidatari, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per tutte le formalità da essi richieste relativamente alla riscossione delle entrate locali, anche tributarie.

2. In regime transitorio di facoltatività, i soggetti di cui al comma 1 possono trasmettere per via telematica, utilizzando le medesime procedure, il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale del 21 dicembre 2010, in quanto compatibile.

Art. 2

Abilitazione al servizio telematico

1. Per l’abilitazione al servizio telematico di trasmissione dei soggetti di cui all’art. 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del provvedimento 18 dicembre 2009 relativo all’estensione delle procedure telematiche agli agenti della riscossione.

2. Ulteriori e specifiche indicazioni relative all’abilitazione al servizio telematico vengono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Art. 3

Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità

1. Per tutte le formalità trasmesse per via telematica nell’ambito delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.

Art. 4

Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica delle formalità e dei titoli di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali necessario a consentire l’espletamento di tutte le formalità trasmesse per via telematica nell’ambito delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 avviene ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento UE, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di interesse pubblico e di esercitare i pubblici poteri di cui agli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

2. Il trattamento dei dati personali effettuato dagli enti locali e dai soggetti affidatari per le finalità di cui al presente provvedimento è da intendersi autonomo rispetto alle operazioni di trattamento effettuate dall’Agenzia delle entrate nell’ambito delle attività di sua competenza.

Gli enti locali e i soggetti affidatari sono pertanto tenuti, nell’ambito della ripartizione dei rispettivi ruoli tra essi stabiliti, all’assolvimento degli obblighi di correttezza e legittimità del trattamento dei dati personali per tutto quanto attiene alla predisposizione degli atti relativi a diritti sugli immobili ed ai conseguenti adempimenti di trascrizione, iscrizione, annotazione degli stessi, nonchè alla trasmissione dei titoli per via telematica all’Agenzia.

3. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE.

4. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dal Modello unico telematico e dagli atti ad esso allegati trasmessi telematicamente dagli enti, riguardano le parti che intervengono nell’atto immobiliare o nel provvedimento, e possono, in taluni casi, comprendere anche categorie particolari di dati personali (art. 9 del regolamento UE) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del regolamento UE) ove questi dati siano indispensabili ai fini della formalità.

I dati personali dei responsabili del servizio e degli utenti verranno trattati dall’Agenzia delle entrate esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio telematico e degli obblighi legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5. Gli enti locali ed i soggetti affidatari sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno, tra l’altro, trasmettere all’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento telematico unicamente informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione degli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

6. L’Agenzia delle entrate tratta i dati personali ad essa trasmessi in conformità a quanto indicato dal regolamento UE 679/2016 e dal Codice della protezione dei dati personali, nonché dall’eventuale ulteriore disciplina applicabile al trattamento.

Nel rispetto del principio di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento UE, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione, nonchè di tenuta dei registri di pubblicità immobiliare.

7. Nel rispetto del principio di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera f) del regolamento UE, la trasmissione del Modello unico telematico e degli atti ad esso allegati viene effettuata direttamente a cura degli Enti che operano avvalendosi di responsabili preventivamente abilitati, mediante il servizio predisposto da Agenzia delle entrate.

8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’art. 35 del regolamento UE.

Art. 6

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.