Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante «Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 21, lettera b), che introduce il comma 3-bis all’articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il codice dell’amministrazione digitale, adottato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 concernente le comunicazioni obbligatorie;
Considerato che, in attuazione dell’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, occorre fissare le modalità di comunicazione della prestazione di lavoro intermittente;
Considerato che, in forza della sperimentazione avviata che ha suggerito la massima semplificazione dei dati contenuti nell’sms, lo stesso appare utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione;
Considerata la necessità di introdurre, esclusivamente in ragione del malfunzionamento dei sistemi informatici, la possibilità di adempiere eccezionalmente all’obbligo di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 attraverso una comunicazione via fax.
Decreta
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «cliclavoro», il portale dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) «soggetti abilitati», i datori di lavoro e i soggetti che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto.
Articolo 2
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazioni dovute dai soggetti abilitati in caso di prestazione di lavoro intermittente, secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Articolo 3
Modello Uni-Intermittente
1. Con decreto del direttore generale delle politiche dei servizi per il lavoro è adottato il modello di comunicazione «Uni-Intermittente» utilizzabile ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b)e da compilarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
2. Il modello «Uni-Intermittente» deve comunque contenere i dati identificativi del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro, la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.
Articolo 4
Modalità di comunicazione
1. Ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il modello di cui all’articolo 3 deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato;
b) per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).
2. Ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è altresì possibile trasmettere un sms contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Tale modalità è utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, sono indicate le modalità tecniche per l’effettuazione della comunicazione di cui al presente comma.
3. Per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 la comunicazione di cui al presente decreto si intende effettuata attraverso la richiesta del certificato di cui all’articolo 10 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
4. La trasmissione effettuata con modalità diverse da quelle di cui ai commi precedenti non è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.
6. Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi di cui al comma 1 è possibile effettuare la comunicazione di cui al presente decreto al numero di fax della competente Direzione territoriale del lavoro. In tali ipotesi costituisce prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all’ufficio.
Articolo 5
Trasferimento dei dati
1. Le comunicazioni effettuate attraverso le modalità di cui all’articolo 4, sono messe a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro nonché delle Regioni e Provincie autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 6
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2022, n. 34314 - Il contratto di lavoro intermittente è regolato dalla contrattazione collettiva la individuazione delle "esigenze" per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni…
- Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei…
- INPS - Messaggio n. 4615 del 21 dicembre 2023 - Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il…
- INPS - Messaggio n. 3548 del 10 ottobre 2023 - Decreto interministeriale del 29 agosto 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il…
- Messaggio n. 3256 del 19 settembre 2023 - Decreto interministeriale del 28 luglio 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani -…
- INPS - Messaggio n. 3378 del 27 settembre 2023 - Decreto interministeriale dell’8 agosto 2023, di modifica del Decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…