CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28326 depositata il 4 novembre 2024

Lavoro – Determinazione dei premi INAIL – Infortunio in itinere – Aumento tasso specifico del rischio assicurativo aziendale – Accordo transattivo – Rigetto

Rilevato che

Con sentenza del 10.7.2017 n. 2656, la Corte d’appello di ROMA respingeva il gravame di I. srl, avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di quest’ultima società nei confronti dell’Inail, volta a far accertare e dichiarare che l’aumento della percentuale del tasso specifico del rischio assicurativo aziendale – pari al 3,5% a carico della società ricorrente, che era avvenuto in conseguenza dell’infortunio, qualificato in itinere, occorso al proprio dipendente F.R., in data 16.11.08 in una sosta (il dipendente era stato investito mentre attraversava la strada per andare al bar, dopo aver preso l’auto di servizio, avendo cominciato il proprio turno lavorativo) – era illegittimo, dovendosi, invece, esattamente determinarsi l’esatto tasso del rischio specifico aziendale, per il triennio 2010-2012.

Il tribunale fondava la propria decisione di rigetto del ricorso sul fatto che l’infortunio occorso al dipendente della società, in data 16.11.08, non poteva essere considerato in itinere, ma era avvenuto in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa.

La Corte d’appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado, anche a seguito di consulenza tecnico contabile per accertare i criteri utilizzati dall’Inail nell’aumento del tasso specifico aziendale e per individuare la percentuale del predetto tasso, imputata all’infortunio occorso al F.R. in data 16.11.2008.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, I. srl propone ricorso in cassazione sulla base di tre motivi, mentre l’Inail resiste con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte del merito non aveva ritenuto esistente, nella specie, un’ipotesi di rischio elettivo, in quanto ad avviso della Corte, “le soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, non escludono la tutela dell’infortunio”, mentre ad avviso della società ricorrente la sosta di natura voluttuaria era finalizzata ed esigenze estranee all’attività lavorativa.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che l’infortunio occorso al sig. F. avesse determinato un innalzamento del tasso di rischio mentre avrebbe dovuto ritenere che tale innalzamento fosse illegittimo.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte del merito non aveva ritenuto esistente, nella vicenda oggetto di controversia, un’ipotesi di mala gestio da parte dell’Inail, e per non aver ritenuto che l’importo effettivamente recuperato dall’Istituto assicurativo, in sede transattiva presso il terzo danneggiante, incidesse sul tasso di rischio specifico aziendale; infatti, l’Inail agendo in surroga nei confronti dell’assicurazione del responsabile del sinistro, aveva accettato in sede transattiva una somma inferiore rispetto a quella che era stata effettivamente corrisposta al lavoratore infortunato: se l’Inail avesse recuperato per intero, presso l’assicurazione del danneggiante, le somme che aveva corrisposto al lavoratore, non vi sarebbe stato alcun innalzamento del rischio specifico aziendale della società ricorrente.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; la società ricorrente, infatti, solleva censure attinenti ai fatti della decisione, cioè relativi alle circostanze che integrano o meno la fattispecie del rischio elettivo (che nella specie è stato escluso sia in primo che in secondo grado), ovvero relativi all’eccessivo innalzamento del rischio specifico aziendale (confermato dalla CTU disposta in grado di appello), tutte questioni di pacifica competenza del giudice del merito, incensurabili in cassazione, se non nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, nella specie non deducibile, per l’esistenza di una doppia decisione “conforme” di primo e secondo grado.

Il terzo motivo, oltre che partecipare dell’inammissibilità dei primi due, è infondato.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, “Questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 17469/2002) ha già avuto occasione di enunciare il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione dei premi per l’assicurazione infortunistica a carico del datore di lavoro, la transazione conclusa in sede di surroga tra l’Inail e il responsabile dell’infortunio per un ammontare inferiore rispetto alla misura del danno subito non incide riduttivamente sui tassi di premio per l’intero ammontare del danno ove risulti, con valutazione “ex ante” che tenga conto della ragionevolezza e della convenienza della transazione in relazione al grado di incertezza circa il prevedibile esito della lite, che l’istituto stesso, nell’addivenire alla transazione abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia“.

Conseguentemente, se l’Istituto riceve dal terzo una somma minore per effetto di transazione ha diritto all’aumento del premio, mentre spetta all’assicurante – che tale diritto neghi – provare la manifesta sproporzione nell’accordo transattivo, sfavorevole all’Istituto, tale che possa imputarsi allo stesso il suddetto pregiudizio economico (Cass. n. 12648/05).

Nella specie, la Corte d’appello, premesso che l’onere di provare la manifesta sproporzione della transazione stipulata dall’Inail con il terzo responsabile dell’infortunio occorso al dipendente F. gravava sulla società ricorrente, ha accertato che l’I. srl non aveva fornito alcuna prova sull’asserita sproporzione della transazione e, conseguentemente, ha negato alla dedotta transazione l’incidenza pretesa sul tasso dei premi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare all’Inail le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.