CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28271 depositata il 4 novembre 2024
Tributi – Comunicazione preventiva – Credito iscritto a ruolo per IRPEF – Iscrizione di ipoteca esattoriale – Rigetto
Rilevato che
1. Il concessionario per la riscossione E.N. Spa (successivamente divenuta E.S.R. Spa), in data 5 agosto 2014 procedeva a notificare comunicazione preventiva n. (…) nei confronti di Ca.Gi., per un credito iscritto a ruolo per IRPEF 2006, 2007 e 20078, per un importo complessivo di € 226.619,87.
Successivamente, con atto in data 30 gennaio 2015 e comunicato il 9 febbraio 2015, E.N. Spa procedeva ad iscrizione di ipoteca esattoriale n. 892 reg. gen. e n. 94 reg. par. nei confronti di Ca.Gi., ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2. Il contribuente impugnata tale preavviso di iscrizione ipotecaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona la quale, con sentenza n. 43/03/2016, depositata il 21 gennaio 2016, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
3. Interposto gravame dall’interessato, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 1800/03/2016, pronunciata il 14 dicembre 2016 e depositata in segreteria il 23 dicembre 2016, rigettava l’appello, compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ca.Gi. (ricorso notificato il 26 maggio 2017), sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata alla E.S.R. Spa in virtù dell’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
5. Con decreto del 2 aprile 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 19 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380 – bis.1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo Ca.Gi. eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 2808 e 2645 – ter cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto l’iscrizione ipotecaria un atto di natura cautelare e non esecutiva, e quindi, come tale, eseguibile sui beni di sua proprietà, nonostante fossero sottoposti a vincolo di destinazione ex art. 2645 – ter cod. civ., in quanto, comunque, tale atto era finalizzato all’esecuzione forzata, e quindi non avrebbe potuto essere trascritto, posto che l’esecuzione sugli immobili oggetto di vincolo di destinazione può essere effettuata soltanto con riferimento alle obbligazioni contratte per le finalità per le quali il vincolo è stato costituito.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2901 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso qualunque decisione in ordine alla questione sollevata fin dal ricorso in primo grado, e cioè che l’unica possibilità per il concessionario della riscossione di iscrivere ipoteca sarebbe stata quella di eliminare il vincolo di destinazione costituito sugli immobili, esercitando la relativa azione revocatoria ordinaria.
2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
Ed invero, l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. 1 marzo 2022, n. 6704; Cass. 25 maggio 2016, n. 10794; Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667).
Peraltro, con specifico riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria, questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 21 settembre 2021, n. 25600) ha enunciato il principio che “La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 – bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo – istruttoria volta alla migliore definizione dell’interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento“.
Stante la natura meramente cautelare dell’atto di iscrizione ipotecaria, dunque, trattandosi di iscrizione volta a garantire l’adempimento del credito, la possibilità dell’iscrizione non è dunque preclusa dalla circostanza che i beni ipotecati siano assoggettati a vincolo di destinazione ex art. 2645 – ter cod. civ., fermo restando che, in caso di inizio dell’esecuzione, il debitore potrà eventualmente far valere la non assoggettabilità dei beni ad espropriazione forzata sulla base della destinazione loro impressa.
Da ciò consegue anche l’assoluta non rilevanza della questione riguardante l’eventuale necessità, per l’ente creditore, di promuovere azione revocatoria ordinaria, come sostenuto dal ricorrente.
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari all’importo del contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna Ca.Gi. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.