CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28384 depositata il 5 novembre 2024
Lavoro – Decreto ingiuntivo – Causa estintiva del rapporto di lavoro – Pagamento retribuzioni – Ripristino del rapporto di lavoro – Messa a disposizione – Assenza ingiustificata del lavoratore – Disinteresse reciproco alla prosecuzione del rapporto di lavoro – Rigetto
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 201/2019, il Tribunale di Monza, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla E.S.C. avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2018 del medesimo Tribunale, con il quale era stato ingiunto a detta società il pagamento, in favore di K.M.I. della somma di € 5.391,03, a titolo di retribuzioni per tre mensilità sino al 21.12.2017 e per 2/3 della mensilità sino al 10.1.2018, aveva revocato detto decreto ed aveva respinto la domanda riconvenzionale avanzata dal lavoratore opposto, volta a sentir accertare che non era intervenuta alcuna valida causa estintiva del rapporto di lavoro e a ottenere la condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data di costituzione in mora all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, eventualmente dedotto l’aliunde perceptum, oltre interessi ed oltre il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal lavoratore contro la sentenza di primo grado e in altrettanto parziale riforma di quest’ultima, accertava la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti e condannava la E.S.C. al ripristino dello stesso; confermava nel resto le statuizioni di merito; compensava le spese del doppio grado di giudizio.
3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale innanzitutto evidenziava che l’appellante non aveva censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva accertato che il rapporto di lavoro di fatto non era proseguito a causa dell’assenza ingiustificata del lavoratore che, dopo un periodo di ferie dal 28.7.2017 al 27.8.2017, non era più rientrato in servizio, sicché il punto era ormai coperto da giudicato.
4. La stessa Corte considerava che il punto controverso era se, in assenza di un atto formale di cessazione del rapporto di lavoro di una delle parti, il rapporto potesse ritenersi cessato in ragione del comportamento concludente delle parti, e che la risposta, alla luce dell’art. 26 d.lgs. n. 151/2015, non poteva che essere negativa, perché nel caso in esame la procedura ivi prevista pacificamente non era stata osservata, sicché il rapporto di lavoro doveva ritenersi ancora in essere, con obbligo per la società di ripristinarlo.
5. Nondimeno, la Corte considerava che non poteva essere accolta la domanda del lavoratore di condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora all’effettivo soddisfo, perché tale costituzione in mora della società attraverso la messa a disposizione della propria attività lavorativa non riteneva ricorrere sia nella lettera datata 21.9.2017 che nel ricorso per decreto ingiuntivo.
6. Avverso tale decisione K.M.I. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
7. La società intimata ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di unico motivo; cui il ricorrente principale ha replicato con proprio controricorso.
8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la “Violazione dell’art. 1217 c.c. come applicato dalla giurisprudenza di codesta SC, avendo la sentenza impugnata negato la decorrenza della retribuzione in costanza del rapporto di lavoro al lavoratore che ha proposto domanda di ripristino del rapporto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate (art. 360, n. 3, cpc)”.
2. Con un secondo motivo deduce: “Solo all’occorrenza, nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato un inesistente giudicato interno (art. 360, n. 4 cpc)”.
Per il ricorrente principale, il rilievo del giudicato interno, operato dalla Corte territoriale “è superato dal fatto che il rapporto non si era mai estinto, come rilevato dalla sentenza impugnata, e che il lavoratore come si è rilevato nel 1 motivo, ha successivamente costituito in mora il datore di lavoro sia con il decreto ingiuntivo, sia con le domande proposte nel giudizio di I grado, sia con il ricorso in appello”.
Inoltre, assume che “la sentenza impugnata omette di considerare che il Tribunale aveva affermato la cosa solo sul presupposto che si potesse configurare una valida causa di estinzione del rapporto di lavoro in assenza di licenziamento, dimissioni convalidate o risoluzione consensuale convalidata, e per dire che vi sarebbe stata estinzione del rapporto di lavoro, non per escludere il (solo) diritto alle retribuzioni”.
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la E.S.C. denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.lgs. n. 151/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c.”.
Secondo la ricorrente incidentale, i giudici del gravame avevano privilegiato una interpretazione letterale della novellata normativa, limitandosi a valutare la vox iuris nel significato testuale delle parole adottate dal legislatore.
4. Il primo motivo del ricorso principale è nel complesso infondato.
5. Nello svolgimento di tale censura non si pone in discussione il punto dell’impugnata sentenza in cui la Corte territoriale ha escluso che la lettera del lavoratore in data 21.9.2017 contenesse una costituzione in mora della società attraverso la messa a disposizione della propria attività lavorativa.
5.1. La censura riguarda, piuttosto, il punto in cui la stessa Corte ha osservato che: “Nemmeno nel ricorso per decreto ingiuntivo si rileva una valida messa a disposizione delle proprie energie lavorative, essendosi il lavoratore limitato a rivendicare le retribuzioni sul presupposto che non era intervenuta alcuna causa di cessazione del rapporto di lavoro”.
5.2. Secondo il ricorrente principale, infatti, “è proprio per il fatto che il lavoratore ha chiesto il pagamento delle retribuzioni sul presupposto che non era intervenuta alcuna causa di cessazione del rapporto di lavoro che ricorre anche nel caso di specie l’ipotesi esaminata da cass. 2460/11, cass.12333/09 e cass. 5482/95”.
6. Tuttavia, il caso in esame è differente dalle fattispecie oggetto dei precedenti di legittimità richiamati dal ricorrente principale, nei quali venivano in considerazione atti introduttivi di giudizi a cognizione piena quali atti valevoli ai fini di cui all’art. 1217 c.c., in quanto volti a sentir dichiarare la prosecuzione del rapporto lavorativo.
6.1. Nel caso di specie, invece, l’atto giudiziario considerato dalla Corte di merito era un ricorso per decreto ingiuntivo il cui petitum era costituito dalla richiesta di ingiunzione di pagamento di un determinato e limitato numero di mensilità di retribuzione, sebbene pretese in base all’assunto che il rapporto non fosse cessato, ma non comprendeva alcuna domanda volta a sentir accertare che il rapporto doveva proseguire e tanto meno una chiara ed univoca offerta al datore di lavoro delle proprie energie lavorative, idonea a costituirlo in mora.
E se tale atto di parte contenesse anche una messa a disposizione delle proprie energie lavorative da parte del lavoratore è questione che involge l’interpretazione dello stesso atto; indagine, questa, che è riservata al giudice di merito.
7. Il ricorrente principale deduce ancora che, “se anche non si volesse qualificare come costituzione in mora quella effettuata con la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque si dovrebbe qualificare come costituzione in mora, in via subordinata, la domanda di ripristino del rapporto e pagamento delle retribuzioni proposta nella memoria difensiva di I grado, o in ulteriore subordine, la domanda di ripristino rapporto e pagamento delle retribuzioni proposta nel ricorso in appello”.
7.1. In parte qua, però, la censura è inammissibile perché pone una questione nuova in fatto e in diritto in questa sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 27.1.2020, n. 1718).
In particolare, il ricorrente si riferisce ad atti processuali ulteriori (vale a dire, la memoria difensiva di primo grado, contenente la sua domanda riconvenzionale, e il suo ricorso in appello) come idonei a costituire in mora accipiendi la società circa la messa a disposizione delle sue prestazioni lavorative; laddove l’impugnazione del lavoratore a riguardo era fondata esclusivamente sulla missiva del 21.9.2017 e sul ricorso monitorio, quali atti asseritamente aventi tale valenza (cfr. alla fine di pag. 3, alla fine di pag. 4 e pag. 5 dell’impugnata sentenza).
7. Interamente inammissibile è il secondo motivo del ricorso principale.
8. Come già accennato in narrativa, la Corte distrettuale ha giudicato coperta da giudicato interno la parte della sentenza appellata in cui il primo giudice aveva accertato che il rapporto di lavoro di fatto non era proseguito a causa dell’assenza ingiustificata del lavoratore, che, dopo un periodo di ferie, non era più rientrato in servizio.
8.1. Contrariamente a quanto assume ora il ricorrente, il tema era ed è senz’altro rilevante, perché la stessa Corte ha ripreso l’argomento per ricordare appunto che “è cosa giudicata che la sospensione del rapporto di lavoro sia stata determinata dalla condotta del lavoratore che ingiustificatamente non si è più presentato in servizio.
Per cui, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, era onere del lavoratore offrire validamente la propria prestazione lavorativa al fine di ottenere la relativa retribuzione.
Lo stesso appellante riconosce che presupposto per la rivendicazione delle retribuzioni sia la costituzione in mora della società attraverso la messa a disposizione della propria attività lavorativa”.
9. Tanto rilevato, le considerazioni svolte dal ricorrente in proposito difettano dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.
9.1. In particolare, il ricorrente non riporta in ricorso la parte di motivazione della sentenza di primo grado, che, secondo la Corte di merito, integrava la statuizione risultata poi coperta da giudicato interno per difetto di censura dell’allora appellante.
Neppure propone una diversa interpretazione di quella parte della decisione del Tribunale, soffermandosi su punti differenti della stessa sentenza (cfr. pagg. 5-6 del ricorso). Inoltre, non deduce se e come aveva impugnato in appello quella statuizione.
9.2. Piuttosto, le considerazioni svolte dal ricorrente principale si fondano, da un lato, su deduzioni relative al fatto che il rapporto di lavoro non si era mai estinto, e, dall’altro, sullo svolgimento del processo.
10. L’unico motivo del ricorso incidentale è infondato.
11. Di recente, questa Corte ha affermato che, in base all’art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto (così Cass., sez. lav., 26.9.2023, n. 27331).
11.1. Nella motivazione di tale decisione si è considerato che l’art. 26 d.lgs. n. 151/2015 <prevedeva (e prevede): “1. Al di fuori delle ipotesi di cui al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 55, comma 4, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito (…) e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3” (seguono numerosi diversi altri commi che regolano la facoltà di revoca delle dimissioni, le caratteristiche del modulo di dimissioni, le sanzioni penali in caso di alterazione del modulo, le sedi “protette” ove dette modalità formali non sono applicate, l’esclusione del lavoro domestico>.
11.2. E’ stato, perciò, ritenuto che: <5. La normativa (preceduta, nel tempo, da alcune previsioni di determinati contratti collettivi; cfr. sul punto Cass. n. 9554 del 2001, Cass. n. 5454 del 2011 e Cass. n. 29329 del 2022) che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell’atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede – ai fini dell’efficacia dell’atto – il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione.
Tali procedure mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco; dall’altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l’accordo consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro>.
12. Ebbene, la sentenza impugnata è conforme al sopra enunciato principio di diritto.
12.1. Più nello specifico, la Corte di merito ha dato conto che il Tribunale, pur rilevando l’assenza di una formale cessazione del rapporto di lavoro, riteneva che la condotta delle parti fosse espressione del disinteresse reciproco alla prosecuzione del rapporto di lavoro che quindi doveva ritenersi cessato.
12.2. Come già premesso in narrativa, ha però dato risposta negativa al quesito se il rapporto potesse ritenersi cessato in ragione del comportamento concludente delle parti, e tanto appunto in base al disposto dell’art. 26 d.lgs. n. 151/2015, applicabile ratione temporis al caso.
12.3. Ha, difatti, constatato che nella specie la procedura ivi prevista “pacificamente non è stata osservata”; né risultava “un provvedimento formale di risoluzione del rapporto da parte della società o del lavoratore”.
13. Stante la reciproca soccombenza delle parti in questa sede, le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate.
Nondimeno entrambe le parti sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.