LEGGE n. 168 del 31 ottobre 2024

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali

Art. 1

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «unità di personale coinvolte,» sono inserite le seguenti: «anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica,»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo può altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all’estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell’ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all’articolo 4 della presente legge e all’articolo 620-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L’effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l’impiego o ne negano l’autorizzazione. Entro novanta giorni dall’approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l’effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai commi 2 e 2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-bis»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all’articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall’assegnazione delle risorse con i decreti di cui all’articolo 4, comma 6»;

5) al comma 4-bis:

5.1) le parole: «all’emanazione dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’adozione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 6»;

5.2) dopo le parole: «tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono aggiunte le seguenti: «e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell’articolo 4, comma 3-bis»;

6) il comma 5 è abrogato;

b) all’articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e le parole: «per l’anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno in corso»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «nell’anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno precedente»;

1.3) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «La relazione analitica riferisce altresì in ordine all’andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell’articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri»;

2) al comma 1-bis, le parole: «missioni in corso per l’anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «missioni per l’anno in corso»;

c) all’articolo 4:

1) al comma 1, la parola: «annualmente» è soppressa e la parola: «stabilità» è sostituita dalla seguente: «bilancio»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l’importo complessivo non supera il 25 per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;

b) la percentuale dell’importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata nell’anno precedente alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;

c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l’anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all’articolo 2, comma 2-bis, e all’articolo 3, comma 1-bis»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformità alla relazione di cui all’articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall’assegnazione delle risorse di cui al comma 6»;

5) al comma 4-bis, le parole da: «comma 3» fino a: «tali deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all’articolo 3, comma 1» e le parole da: «spese quantificate» fino a: «comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-bis»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con propri decreti il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2»;

d) all’articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: «dei Paesi interessati» sono inserite le seguenti: «ovvero nell’area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all’articolo 3, comma 1,»;

2) al comma 3, le parole: «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all’articolo 3, comma 1» e dopo le parole: «dello stesso continente» sono aggiunte le seguenti: «o di continente prospiciente all’area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato»;

e) agli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, le parole: «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all’articolo 3, comma 1»;

f) all’articolo 21:

1) al comma 2, dopo le parole: «biologica e chimica» sono aggiunte le seguenti: «, vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonché di servizio dei trasporti di personale e materiali»;

2) il comma 3 è abrogato;

g) all’articolo 22, il comma 2 è abrogato.

2. All’attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), si provvede nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell’anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.