CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28338 depositata il 4 novembre 2024

Tributi – Avviso di iscrizione ipotecaria – Cartelle di pagamento per IRPEF, diritti di iscrizione alla C.C.I.A.A., tasse automobilistiche, TARSU e TIA, sanzioni amministrative – Mancata costituzione parti resistenti – Mancato deposito atti prodromici – Accoglimento

In fatto

Rilevato che :

1. Il concessionario per la riscossione E.S.R. Spa, in data 15 giugno 2015, notificava a Ge.Ma. avviso di iscrizione ipotecaria n. (…), con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 199.745,48 per sorte capitale ed interessi relativi a diverse cartelle di pagamento riguardanti IRPEF, diritti di iscrizione alla C.C.I.A.A., tasse automobilistiche, TARSU e TIA, oltre a sanzioni amministrative.

2. Il contribuente impugnava tale avviso di iscrizione ipotecaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 4313/17/2016, depositata il 26 febbraio 2016, accoglieva il ricorso, evidenziando che la mancata costituzione delle parti resistenti ed il conseguente mancato deposito degli atti prodromici implicavano la illegittimità della iscrizione ipotecaria e della richiesta di pagamento.

3. Interposto gravame dalla E.S.R. Spa (ora divenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione), la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 458/09/2017, pronunciata il 19 gennaio 2017 e depositata in segreteria il 9 febbraio 2017, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di iscrizione ipotecaria e compensando le spese.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ge.Ma. (ricorso notificato il 13-14 luglio 2017), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che propone altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Resistono altresì con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (subentrata alla E.S.R. Spa) ed il Comune di Roma Capitale. Non si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Roma, rimaste intimate.

5. Con decreto del 2 aprile 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 19 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

In diritto

Considerato che :

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso Ge.Ma. eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, 2953 cod. civ., e 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle diverse cartelle di pagamento presupposte, senza adeguata motivazione sul punto e comunque senza considerare che, una volta notificate le cartelle presupposte, iniziava a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che avrebbe dovuto essere preso in considerazione rispetto all’atto successivo, rappresentato, nella specie, dall’avviso di iscrizione ipotecaria.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 139 cod. proc. civ., nonché 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 2697 e 2943 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, il Ma. che, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 097-2003-1018416416, la C.T.R. aveva omesso di considerare l’eccezione di inesistenza della notificazione delle intimazioni di pagamento indicate dal concessionario per la riscossione a fini interruttivi della prescrizione, mancando la prova della riferibilità delle copie delle relate di notifica prodotte alle intimazioni di pagamento suddette, e dell’esistenza di una intimazione riferita proprio al credito portato dalla cartella di pagamento suindicata.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ.

Rileva, in particolare, che la C.T.R., nello statuire nel merito delle doglianze dell’appellante, non aveva preso in considerazione l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Entrate.

3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

3.1. Con riferimento al ricorso principale, il primo motivo è fondato.

La C.T.R. ha affermato che l’eccezione di prescrizione dei crediti indicati nell’avviso di iscrizione ipotecaria è inammissibile, in quanto le cartelle di pagamento erano state notificate, ma l’eccezione riguardava l’avviso di iscrizione ipotecaria ed era un vizio proprio di tale ultimo atto, in quanto la prescrizione eccepita riguarda il periodo successivo alla notificazione delle cartelle di pagamento, e quindi attiene alla tempestività della notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria.

Erroneamente, quindi, la Corte regionale ha liquidato la questione con una semplice dichiarazione di inammissibilità, mentre avrebbe dovuto esaminare specificamente le singole cartelle presupposte e verificare se, al momento della notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria, i relativi crediti fossero o non fossero prescritti.

3.2. Anche il secondo motivo è fondato.

Sempre con riferimento all’eccezione di prescrizione, la C.T.R., con specifico riferimento alla cartella richiamata nel motivo, avrebbe dovuto esaminare l’esistenza e l’idoneità di atti interruttivi della prescrizione, e della ritualità delle relative notifiche.

4. Venendo ora ad esaminare il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritiene la Corte che anch’esso sia fondato.

La C.T.R. non ha esaminato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Entrate, vertendosi, nel caso di specie, in tema di vizi riguardante unicamente l’avviso di iscrizione ipotecaria, e quindi un atto riferibile esclusivamente all’ente per la riscossione.

5. Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate devono quindi essere accolti.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.