Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 35714 depositata il 24 settembre 2024
Lavoratore investito dal muletto – Nesso di causalità tra mancanza di segnaletica e sinistro
Fatto
1. La Corte di appello di Brescia il 13 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Bergamo il 17 febbraio 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto A.A. responsabile del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, in conseguenza condannandola alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, in favore della parte civile, con assegnazione alla stessa di somma a titolo di provvisionale, ha riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna; con conferma quanto al resto.
2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai giudici di merito.
2.1. Il 2 agosto 2018 all’interno dell’azienda “P. s.n.c” di B.B. E C. in S si è verificato un infortunio sul lavoro l’operaio C.C., dipendente di una società interinale destinato alla soc. “P.”, ha riportato la frattura di una gamba, che ha determinato l’assenza dal lavoro per 63 giorni, dopo l’investimento da parte di un carrello elevatore (“muletto”) avvenuto mentre la parte lesa percorreva a piedi il “corridoio” in una zona del capannone destinata allo stoccaggio della merce.
Informano i giudici di merito essere emerso dalle testimonianze e dalle fotografie che l’area ove è accaduto l’incidente era priva di indicazioni (cartelli o segnaletica orizzontale) o di delimitazioni (catenelle etc.) circa gli spazi da destinare al transito dei mezzi meccanici e quelli destinati, invece, al passaggio dei pedoni.
Nel corso dell’istruttoria si è discusso circa la presenza o meno di strisce a terra delimitanti l’area di transito mezzi, presenza esclusa dalla maggior parte dei testimoni, mentre secondo un’altra ricostruzione, sostenuta anche dall’imputata, le strisce, già presenti, erano sbiadite.
2.2. Si è ritenuta responsabile dell’accaduto A.A., in qualità di socia della Snc, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della stessa e di datore di lavoro, in ragione della omessa – ovvero inadeguata – delimitazione degli spazi destinati alla marcia dei mezzi rispetto a quelli destinati al transito dei pedoni, e ciò nonostante che il rischio di contatto tra uomini e veicoli fosse enunciato espressamente nel documento di valutazione dei rischi aziendali.
I giudici di merito hanno espressamente escluso l’abnormità della condotta del lavoratore infortunato.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza A.A., tramite Difensori di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia difetto di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo ed il terzo motivo).
3.1. Con il primo motivo lamenta contraddittorietà della sentenza sia intrinseca sia rispetto alle emergenze istruttorie.
Si afferma che l’assenza di strisce a terra sarebbe affermata soltanto dalla parte civile e dal teste D.D. della cui attendibilità si avrebbe serio motivo di dubitare, per un duplice ordine di ragioni perché il primo ha interesse economico e perché il secondo, essendo stato licenziato ed avendo un contenzioso, documentalmente comprovato, non può essere definito teste neutro e indifferente all’esito del processo; ed inoltre perché altri testimoni, giudicati dalla Difesa maggiormente credibili (E.E., F.F., G.G. e H.H.), hanno parlato di strisce presenti, seppure sbiadite.
Si sottolinea anche che la vittima, come dalla stessa dichiarato in udienza, lavorava in azienda da circa cinque anni e, quindi, conosceva bene i luoghi.
3.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 40 e 590 cod. pen. e 63, 64 e 68 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere erroneamente ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la contestata mancanza di segnaletica ed il sinistro.
Poiché la stessa Corte di appello dà atto (alla p. 6) che non è stata chiarita in termini puntuali la dinamica del sinistro, la sola circostanza che l’urto sia avvenuto nell’area di transito di per sé non può determinare la responsabilità del datore di lavoro, non essendo la stessa di tipo oggettivo.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe trascurato che, essendo stato il lavoratore infortunato destinato ad una postazione di lavoro, in sicurezza, presso un tavolo per la soffiatura della valvole, è stato lo stesso ad avere dichiarato di essersi allontanato per raggiungere un collega, tale I.I., transitando scientemente nella zona dove poi è avvenuto il fatto, ignorando sia i lampeggianti che la luce del mezzo, entrambi dispositivi in funzione, addirittura camminando all’indietro; e sarebbe stato anche trascurata la rilevanza della distrazione di colui che conduceva il muletto. Cosicché – si assume – anche ipotizzando esistenti strisce a terra o cartelli o catenelle, il lavoratore, abbandonando la postazione di lavoro, si sarebbe in ogni caso diretto dal collega I.I. passando in quel tratto ignorando le luci ed i suoni del muletto.
Difetterebbe nel caso di specie la verifica sulla alta probabilità logica dell’evento pur ipotizzando avvenuta l’azione doverosa omessa.
Si rammentano le affermazioni giurisprudenziali circa il principio di autoresponsabilità del lavoratore, secondo un modello “collaborativo” e l’abbandono del precedente modello “iper-protettivo”.
Infine, non si sarebbe tenuto conto che l’agire della vittima è stato abnorme e, dunque, interruttivo del nesso di causalità.
3.3. Oggetto dell’ultimo motivo è il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, chieste in appello, in violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., non essendosi tenuto conto né della incensuratezza dell’imputata né dell’essere la ditta in regola con le disposizioni in tema di sicurezza né di avere la ditta corrisposto alla parte civile quanto liquidato.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
4. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta dell’8 maggio 2024, da valere come memoria, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria datata 22 maggio 2024 nell’interesse dell’imputato si è replicato alle argomentazioni della Parte pubblica e si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
Sono pervenute il 23 maggio 2024 le conclusioni scritte della parte civile.
Diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
2. Il primo motivo è incentrato sulla dedotta presenza a terra delle strisce delimitanti la zona pericolosa ebbene, si tratta di motivo vistosamente costruito in fatto, con il quale peraltro si trascura essersi in presenza – sostanzialmente – di “doppia conforme” e ci si limita a reiterare una tesi già disattesa nel doppio grado di merito. Peraltro hanno – logicamente e congruamente – già spiegato la Corte di appello (alle pp. 5-6) e il Tribunale (penultima pagina) che, anche se le strisce a terra ci fossero state ma si fossero poi cancellate, per essere “praticamente quasi scomparse”, come hanno sostenuto più testi, tra cui il qualificato ufficiale di polizia giudiziaria H.H., e persino l’imputata, emergerebbe comunque la colpa del datore di lavoro. Al riguardo, infatti, il Tribunale aveva già efficacemente scritto (all’ultima pagina) che non si apprezza la differenza tra striscia mancante e striscia non visibile perché cancellata.
3. Il secondo motivo, in tema di mancata valutazione della interruzione o della assenza del nesso di causalità, è costruito in fatto.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si è fatta applicazione di una responsabilità oggettiva ma datoriale per fatto proprio colpevole.
Peraltro, come condivisibilmente notato dal P.G., si è già ritenuto da parte della S.C. che “Il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il direttore e delegato alla sicurezza di uno stabilimento, cui era stato contestato di non avere predisposto o fatto predisporre idonee protezioni al fine di evitare cadute dall’alto degli operai che si recassero sui lucernai dello stabilimento per lavori di manutenzione dei canali di gronda, non potesse invocare a sua discolpa la condotta imprudente del lavoratore)” (Sez. 4, n. 18998 del 27/03/2009, Trussi e altro, Rv. 244005).
I giudici di merito hanno – con motivazione logica e congrua e non adeguatamente aggredita nel ricorso – escluso che il lavoratore abbia posto in essere nel caso di specie una condotta abnorme (v. pp. 6-7 della sentenza impugnata), e ciò anche ove la vittima si fosse improvvisamente “girata”, perché si sarebbe comunque in presenza di imprudenza prevedibile e quindi da tenere doverosamente in considerazione da parte del soggetto gestore del rischio.
4. Quanto all’ultimo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il Tribunale (all’ultima pagina) ha sottolineato l’assenza di elementi per il riconoscimento delle stesse; la Corte di appello (alla p. 8) ha ribadito la valutazione ed inoltre ha marcato la mancanza di condotte risarcitorie, anche parziali, circostanza quest’ultima solo assertivamente contestata nel ricorso, senza allegazione di specifiche circostanze comprovanti l’effettivo pagamento. Non senza trascurare che il secondo motivo di appello in tema di trattamento sanzionatorio (pp. 11-12 dell’impugnazione di merito) era estremamente generico.
5. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
L’imputata soccombente è inoltre tenuta a tenere indenne la parte civile dalle spese sostenute, spese che, esaminata la notula ed alla stregua delle tariffe, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile C.C., liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge se dovuti.