AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 22/E del 19 novembre 2024

Articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 – Modifiche all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto Omnibus), in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti

SOMMARIO:

PREMESSA

1. Modifiche in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti

PREMESSA

L’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167 (NOTA 1), rubricato «Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze», apporta alcune modifiche all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito Decreto Omnibus), che ha introdotto l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro (di seguito anche bonus) a favore di taluni lavoratori dipendenti.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in merito alle modifiche intervenute. Restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni rese con la circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E.

1. Modifiche in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti

L’articolo 2 del d.l. n. 167 del 2024 (NOTA 2) modifica l’articolo 2-bis del Decreto Omnibus (NOTA 3) con riguardo, in particolare, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, ampliandone la platea dei beneficiari. Si prevede, infatti, che il bonus spetta, fermi restando gli altri requisiti (NOTA 4), al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (NOTA 5), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera a, del Decreto Omnibus) (NOTA 6);

b) abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera b, del Decreto Omnibus);

c) abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo (NOTA 7) – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera c, del Decreto Omnibus).

Il bonus in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico (NOTA 8).

La novella prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo – contrariamente alla formulazione previgente – con riferimento al coniuge (NOTA 9) o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale (NOTA 10). In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Ne deriva, quindi, che il bonus, fermo restando quanto si dirà nel prosieguo, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

L’articolo in esame inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l’indennità in argomento «non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità».

Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

– coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;

– conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come specificato nella relazione illustrativa (NOTA 11).

Per meglio chiarire le esclusioni del comma 2-bis si considerino i seguenti esempi, che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016).

Esempio n. 1

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.

Esempio n. 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

Esempio n. 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.

Esempio n. 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico – con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il bonus in esame, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 2 del d.l. n. 167 del 2024, il sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76 del 2016) e dei figli (NOTA 12) fiscalmente a carico. Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis sopra descritto, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016) non sia beneficiario del bonus.

Si precisa, inoltre, che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione dell’indennità in parola, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016), unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

– Note –

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024, n. 267.

(2) L’articolo 2 del d.l. n. 167 del 2024, rubricato «Benefici per i lavoratori dipendenti», stabilisce che «1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L’indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti: «indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l’anno 2024, si fa fronte, nelle more dell’accertamento delle maggiori entrate versate nell’anno 2024 ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.».

(3) Per effetto delle modifiche in esame, l’articolo 2-bis del Decreto Omnibus dispone che «1. Nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; (2)

c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L’indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

2-bis. L’indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità. (3)

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l’indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. (4)

5. L’indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore beneficiario ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. (5)

Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione. (…)».

(4) Si fa riferimento ai requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus.

(5) Ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del TUIR, si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono «un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo (…) è elevato a 4.000 euro».

(6) Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8 del TUIR, «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (…)». Come precisato, inoltre, con la circolare n. 19/E del 2024, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del Decreto Omnibus, assume rilevanza, altresì, la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dai regimi speciali per lavoratori impatriati e ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

(7) Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR, costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: «a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; (…)».

(8) Al riguardo, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter), ha inserito nell’articolo 12 del TUIR il nuovo comma 4-ter, il quale stabilisce che, ai «fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione» (cfr. anche circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

(9) Come già precisato con la circolare n. 19/E del 2024, in merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

(10) Per la definizione di “nucleo familiare monogenitoriale” si rinvia alla circolare n. 19/E del 2024, pag. 8.

(11) Nella relazione illustrativa al d.l. n. 167 del 2024 è precisato che per convivente si intendono i «conviventi di fatto», a norma dell’articolo 1, commi 36 e 37, della l. n. 76 del 2016. Tali ultimi commi prevedono che «36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

(12) A tal fine è sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico (cfr. circolare n. 19/E del 2024).