CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28346 depositata il 4 novembre 2024

Tributi – Avviso d’intimazione di pagamento – Crediti fiscali – Prescrizione – Specificità dei motivi di appello – Accoglimento

In fatto

Rilevato che :

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1253/03/2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello erariale avverso la pronuncia di primo grado, n. 543/02/2016, che aveva accolto il ricorso introduttivo di Ta.Ar. avverso l’avviso d’intimazione di pagamento notificato alla contribuente, relativamente a vari crediti fiscali.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto prescritti i crediti, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale.

L’ufficio nell’atto d’appello aveva affermato che occorreva applicare la prescrizione decennale e che comunque risultavano intervenuti atti interruttivi, compresa una iscrizione ipotecaria.

Il giudice regionale ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi e perché comunque l’ufficio si era limitato a riproporre le medesime questioni sollevate in primo grado, senza esporre quali fossero i vizi riscontrabili nel procedimento logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.

Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Il controricorrente e gli altri enti parti dei gradi di merito non hanno inteso depositare difese.

Nell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 la causa è stata trattata e decisa.

In diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La Commissione regionale erroneamente avrebbe dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio per difetto di specificità dei motivi;

con il secondo motivo, in subordine, l’ufficio ha lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, co. 6 Cost., 36, commi 2, n. 4 e n. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

La sentenza era affetta da vizio di nullità radicale perché apparente.

Il primo motivo è fondato.

Mutuando i risultati ermeneutici maturati nel settore processual-civilistico, in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza è ripetutamente intervenuta, e, con riguardo alla formulazione dell’art. 342 c.p.c., novellata dalla riforma del 2012, ne ha perimetrato il significato, chiarendo innanzitutto come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell’atto d’appello, recependo invece l’interpretazione che della norma (vigente anteriormente al D.L. 83 del 2012) aveva già elaborato la giurisprudenza della Corte, condivisa dalla dottrina maggioritaria (sulla portata della novella del 2012 cfr. innanzitutto Sez. U, 16 novembre 2017, n. 27199).

Si è a tal fine chiarito che il nuovo testo dell’art. 342 cit., come già affermato nei precedenti arresti che avevano enucleato il significato del vecchio testo della norma (introdotti con la riforma del 1990), esige che “le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge.

Va quindi riaffermato, recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado.

Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.” (cfr. anche Sez. U, 13 dicembre 2022, n. 36481, nonché, quanto alle sezioni semplici, ex multis Cass., 24 aprile 2019, n. 11197; da ultimo, 15 gennaio 2024, n. 1415).

Il principio enucleato è quello secondo cui la parte appellante deve porre il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.

Tali conclusioni erano quelle cui la giurisprudenza era pervenuta già nella vigenza della precedente formulazione della norma, che faceva un espresso richiamo ai “motivi specifici”, al pari di quanto richiede, nella materia tributaria, l’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sin da Cass., 30 gennaio 1987, n. 887; e poi 21 aprile 1994, n. 3809; Sez. U, 29 gennaio 2000, n. 16; 23 ottobre 2014, n. 22502/2014, secondo cui il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, con verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, così da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione).

Il giudizio, dunque, nel rispetto del principio del tantum devolutum quantum appellatum, resta inequivocabilmente nell’alveo di una revisio prioris instantiae, senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione, che è a critica vincolata (cfr. Cass., 30 maggio 2018, n. 13535).

D’altronde è principio reiterato quello secondo cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, la decisione di merito, “mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale.

Né deve dimenticarsi, come queste Sezioni Unite hanno già ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia).” (Sez. U, 27199/2017 cit.; con specifico riguardo al processo tributario cfr. Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; 15 gennaio 2019, n. 707; 21 luglio 2020, n. 15519).

I principi enucleati sono peraltro coerenti con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al contenzioso tributario, laddove si sostiene che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, che ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato sinteticamente, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Si sostiene a tal fine che gli elementi di specificità dei motivi possono essere ricavati anche per implicito dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., n. 20379/2017 cit.).

Ancora più nettamente si sostiene che nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logico-giuridico di quest’ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; 7 aprile 2017, n. 9083), con l’unico concreto limite dell’atto di appello che riproduca le argomentazioni a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza neppure il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma e senza alcuna parte argomentativa che miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; 19 dicembre 2018, n. 32838).

In conclusione la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53, D.Lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., 23 novembre 2018, n. 30525; 22 gennaio 2016, n. 1200; 29 febbraio 2012, n. 2012).

Alla luce di quanto evidenziato, nel caso de quo la lettura dell’atto d’appello dell’ufficio, riportato per ampi stralci nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, consente di superare pienamente la declarata sua inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.

L’Agenzia delle entrate con l’atto d’appello aveva ribadito le ragioni poste a fondamento del controricorso (e dell’avviso d’accertamento), ma con costante riferimento alle argomentazioni -ritenute errate dall’ufficio appellante – utilizzate dal giudice provinciale.

A tal fine aveva proceduto in modo chiaro ad una critica indirizzata specificamente nei confronti delle argomentazioni addotte in sentenza dalla commissione provinciale a fondamento delle statuizioni favorevoli al contribuente, censurando specificamente le affermazioni in merito alla applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, e non di quello decennale, per le imposte statali delle quali si controverteva; oppure con riferimento alla inidoneità della iscrizione ipotecaria e alla richiesta di rateizzazione del debito, avanzata dal contribuente.

E nel medesimo contesto l’appello aveva evidenziato la comunanza delle critiche mosse alla sentenza di primo grado anche dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

La decisione assunta dal giudice tributario regionale, che con evidenza non ha tenuto conto della concreta articolazione dell’atto d’appello, è dunque del tutto erronea, per non aver fatto buon governo dei principi regolativi del concetto di specificità dei motivi.

La Commissione regionale, in altri termini, più che dichiarare l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, avrebbe dovuto rispondere alle specifiche critiche articolate dalla difesa dall’appellante in merito al diritto erariale di esigere il credito.

In tal modo è incorsa nella erronea interpretazione ed applicazione delle regole enunciate dall’art. 53, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il motivo va dunque accolto.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, peraltro formulato in via subordinata rispetto al primo.

La sentenza va in conclusione cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, che in diversa composizione, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dovrà esaminare i motivi d’appello dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.