CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28671 depositata il 7 novembre 2024

Lavoro – Domande assegno per il nucleo familiare – Calcolo del termine di decadenza annuale – Accoglimento

Rilevato che

1. la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’impugnazione dell’INPS, ha rigettato la domanda della parte privata volta ad ottenere l’assegno per il nucleo familiare, oggetto di due domande amministrative presentate rispettivamente il 20.4.2010 e il 3.5.2010;

2. per la Corte territoriale, trovava applicazione il termine di decadenza annuale di cui all’art. 47 del D.P.R. nr. 639 del 1970, al quale dovevano aggiungersi ulteriori 210 giorni per il procedimento amministrativo in quanto, avverso il silenzio rifiuto, non era stato presentato dalla parte alcun ricorso in sede amministrativa.

L’azione giudiziaria, proposta il 1.2.2012, era dunque tardiva;

3. avverso la decisione ha proposto ricorso la parte privata con due motivi;

4. ha resistito, con controricorso, l’INPS;

5. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

Considerato che

6. con il primo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del D.P.R. nr. 639 del 1970, come modificato dall’art. 4 del D.L. nr. 384 del 1992, convertito in legge nr. 438 del 1992 e dall’art. art. 38 del D.L. nr. 98 del 2011 convertito in legge nr. 111 del 2011; parte ricorrente contesta il calcolo del termine di decadenza annuale.

Assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto aumentare lo stesso di trecento giorni;

7. il motivo è fondato;

8. parte ricorrente ha agito per il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare e, quindi, per una prestazione a carico della gestione di cui all’art. 24 della legge nr. 88 del 1989, in relazione alla quale si applica il termine di decadenza annuale di cui all’art. 47, comma terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall’art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge nr. 438 del 1992 (in argomento, tra le altre, Cass. nr. 9158 del 2017);

9. il contrasto verte in ordine alla decorrenza del termine annuale: nel caso di specie, dopo la domanda di prestazione e la formazione del silenzio rifiuto, non vi è stata la presentazione di un ricorso in sede amministrativa;

10. la sentenza impugnata, in applicazione di un risalente insegnamento della Corte (Cass. nr. 12073 del 2003), ha ritenuto che, in assenza di un tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto dell’INPS, trovasse applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, nr. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo);

11. parte ricorrente assume, invece, che nel caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, dopo la domanda di prestazione, il termine per proporre l’azione giudiziaria decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo virtuale e quindi alla scadenza dei trecento giorni;

12. la questione è stata affrontata dalla Corte, a sezioni unite, con la pronuncia nr. 12718 del 2009.

Le sezioni unite oltre a chiarire la funzione della decadenza sostanziale di cui all’art. 47 e individuarla nella esigenza di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, hanno individuato nella «scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo» il momento ultimo per il computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno);

13. per quanto di maggiore interesse, la Corte, in tale occasione, ha precisato che l’art. 47 stabilisce tre diversi dies a quibus, a seconda che:

I. sia stato emanato un provvedimento dell’INPS, a seguito di un ricorso amministrativo: in questo caso, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l’anno di cui al suddetto art. 47;

II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l’INPS non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;

III. non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o perché non c’è stato alcun provvedimento dell’INPS, in risposta alla domanda iniziale dell’assicurato, o perché, pur in presenza dell’atto reiettivo dell’INPS, l’assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso): il dies a quo è, in questa ultima ipotesi, rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l’esaurimento dell’intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge nr. 533 del 1973; 90 giorni, termine concesso all’assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 della legge nr. 88 del 1989; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art. 46 comma 6 della legge nr. 88 del 1989);

14. dunque, le prime due ipotesi presuppongono la presentazione del ricorso amministrativo, nel rispetto, ovviamente, dei termini imposti dal procedimento.

Lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l’inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch’essi tardivi);

15. la terza ipotesi, invece, ricorre nel caso in cui «manchi il ricorso amministrativo»;

16. a chiarimento dei principi esposti, si è osservato che «il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo» contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo ovvero dal decorso del termine per rendere la decisione medesima «assorbe proprio l’eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione» (Cass. nn. 9158 e 15969 del 2017, in motivazione; in argomento, v., altresì, Cass. nr. 23484 del 2024);

17. la fattispecie concreta va ricondotta alla terza delle ipotesi innanzi enucleate, mancando la pronuncia dell’Inps sull’istanza dell’interessato e il successivo ricorso amministrativo.

La decorrenza della decadenza annuale, dopo «duecentodieci giorni» dalla domanda, è dunque inesatta e il calcolo, in questi termini, che pure alcune recenti pronunce di questa Corte sembrano sostenere, è solo il frutto di un tralaticio richiamo di massime relative a sentenze emesse prima dell’intervento delle sezioni unite e da quest’ultime disattese;

18. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo che investe la statuizione relativa alle spese processuali;

19. la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che farà applicazione del seguente principio di diritto: «a seguito della domanda amministrativa, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo (o perché non c’è stato alcun provvedimento dell’INPS, in risposta alla domanda iniziale dell’assicurato, o perché, pur in presenza dell’atto reiettivo dell’INPS, l’assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), la decadenza di cui all’art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R. nr. 639 del 1970 decorre dallo scadere dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda»;

20. al giudice di rinvio è demandata altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione.