CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28817 depositata l’ 8 novembre 2024
Lavoro – Avvocato iscritto all’Albo ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense – Obbligo di iscrizione a Gestione separata INPS – Richiesta di pagamento – Credito oramai prescritto – Regime fiscale dei minimi – Mancata compilazione Quadro RR dichiarazione dei redditi – Accoglimento
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto, ha ritenuto che – fermo l’obbligo dell’avvocato M.D., avvocato iscritto all’Albo ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, di iscriversi alla Gestione separata dell’Inps nell’anno 2009 e a versare la relativa contribuzione – alla data della richiesta di pagamento da parte dell’INPS, con nota dell’11 giugno 2015 pervenuta il 30.6.2015, il credito era oramai prescritto.
1.1. La Corte territoriale, richiamati precedenti di legittimità in materia, ha identificato il termine di decorrenza della prescrizione nella data di scadenza del versamento dei contributi ( nel caso di specie il 16.06.2010) ed ha accertato che al momento dell’intimazione di pagamento il termine era oramai spirato in quanto alla professionista – che usufruiva del regime fiscale dei minimi, con esclusione, quindi, dell’applicazione degli studi di settore – non sarebbe stato applicabile il differimento di cui al DPCM 10.06.2010.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS che articola un unico motivo al quale ha resistito M.D. con controricorso.
All’Adunanza fissata per la discussione in camera di consiglio del procedimento il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma cod.proc.civ..
Considerato che
3. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31 della l. n. 335 del 1995 e dell’art. 18 co.12 del d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011 con modificazioni.
3.1. Ad avviso dell’Istituto ricorrente avrebbe errato la Corte di merito nel non applicare il termine di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ..
3.2. Sostiene infatti che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte della professionista sarebbe stata sufficiente a provare l’esistenza di una condotta dolosa, rivolta ad occultare il credito dovuto all’INPS.
4. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
4.1. È necessario premettere che la questione, devoluta a questa Corte da parte dell’Istituto previdenziale con l’unico mezzo, dedotto per violazione di legge, concerne l’intero tema del decorso della prescrizione del credito preteso e la sua possibile maturazione in base alla disciplina di legge applicabile alla fattispecie, e non soltanto la prospettata sospensione del medesimo.
4.2. Ciò posto rileva il Collegio che la Corte territoriale ha accertato che il termine iniziale della prescrizione del credito ingiunto a M.D. sarebbe iniziato a decorrere dal giorno in cui il credito poteva essere fatto valere, vale a dire dal 16.06.2010, e che la richiesta di pagamento del 30 giugno 2015 da parte dell’INPS non era idonea ad interrompere la prescrizione perché intervenuta oltre il quinquennio.
Per tale ragione il giudice di appello ha dichiarato prescritto il credito per il sopraggiungere della causa estintiva.
4.3 Orbene, se è vero che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (in termini Cass. 27293 del 2023 ed ivi le richiamate Cass. n. 1557 del 2020, n. 19403 del 2019 e n. 27950 del 2018), è altrettanto vero che il d.lgs. n. 241 del 1997 (art. 12, comma 5) devolve a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.
4.4. Tanto premesso va rilevato che, per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009, il D.P.C.M. 10.06.2010, ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16.06.2010 al 6.07.2010, senza maggiorazioni.
4.5. Ne consegue, dunque, che all’INPS era consentito far valere i propri diritti a partire da tale termine, che rappresenta il dies a quo dal quale computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione.
4.5. Quanto alle implicazioni “soggettive” del differimento, questa Corte ha chiarito il differimento del termine di pagamento concerne tutti «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss. Della legge n. 244 del 2007 (cfr. Cass n. 10273 del 2021).
4.6. In sostanza, ciò che rileva ai fini del detto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (cfr. Cass. 27293 del 2023 ed ivi le richiamate Cass. n. 24668 del 2022, n. 23314 e n. 23309 del 2022, n. 22336 del 2022).
5. Ne segue che la sentenza impugnata – che nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2010 ha trascurato di tener conto del differimento al 6.07.2010, applicabile in base alle richiamate previsioni del decreto, inscindibilmente connesse con la fonte primaria – è incorsa nell’errata applicazione della disciplina della prescrizione.
5.1. Va qui ribadito che una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell’art. 2941, co.1, n.8 cod. civ.), l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso (cfr. oltre a Cass. n. 27293 del 2023 cit. anche Cass. n. 32685 del 2022).
La mancata proposizione di specifiche censure non determina infatti la formazione del giudicato interno della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.CM. 10.06.2010, in applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
5.2. Il giudicato, destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla stessa Corte di appello in diversa composizione che procederà ad un nuovo esame della controversia applicando i principi su esposti in relazione al profilo preliminare dell’individuazione del termine di prescrizione.
Restano evidentemente assorbiti gli ulteriori profili, dedotti con il motivo di ricorso.
Inoltre, alla corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio d legittimità.