CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28970 depositata l’ 11 novembre 2024

Tributi – Avviso di accertamento – IRES – IVA – IRAP – Contributo comunitario – Costi non deducibili – Operazioni inesistenti – Maggiori ricavi non dichiarati – Entrata in vigore dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 – Rimessione causa alla pubblica udienza

Rilevato che

1. La società C. Srl impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Enna un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP per anno 2012 a seguito di verifica.

2. La Commissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza n. 807/02/2018 depositata il 17.10.2018, respingeva il ricorso.

3. La società contribuente ha impugnato la citata sentenza dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di II grado della Sicilia, che, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame.

4. La CGT ha accertato la sovrafatturazione per Euro 1.214.430,00 a favore della ditta Ca., a fronte di pagamenti per Euro 884.800,00, finalizzata all’indebita percezione di un contributo comunitario, nonché costi non deducibili, violazioni IVA per operazioni inesistenti e maggiori ricavi non dichiarati.

5. La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su sei motivi.

6. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

7. In data 19.10.2023 è stata depositata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata in data 27.10.2023.

8. Con atto depositato in data 5.12.2023 il difensore della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso, allegando nuova procura e depositando successivamente memorie.

Considerato che

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione degli artt. 112, 132, 116, 277, art. 36, D.Lgs. n. 546/92 e “Contrasto tra quanto detto nella sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Enna n. 388/2023 emessa il 8 maggio 2023, depositata il 11 luglio 2023”.

2. Con il secondo motivo si deduce “Violazione dell’art. 360, n. 3, 4 e 5. Errores in iudicando ed errores in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 112,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del D.Lgs. 542/1992.

Nullità della sentenza per mancata motivazione, motivazione meramente apparente o perplessa in violazione di un preciso obbligo di legge.

– Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia discusso dalle parti e della motivazione – circostanze confermate dalla sentenza del Tribunale di Enna n. 388/2023 del 8.5.2023″.

3. Con il terzo motivo si deduce “violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5. c.p.c. Errores in iudicando ed errores in procedendo.

Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere valutato il comportamento processuale della ADE che non ha preso specifica posizione su ogni motivo di impugnazione proposta e documento depositato dalla Società, violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., della Circolare n. 17/E del 31.03.2010 della Agenzia delle Entrate”.

4. Con il quarto motivo si deduce “violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c. Errores in iudicando ed errores in procedendo.

Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., 132 c.p.c., 116 c.p.c., dell’art. 6 L. 130/22 che ha aggiunto all’articolo 7 del D.Lgs. 546/92, il comma 5-bis, per non avere tenuto conto di tutte le prove documentali che sono state prodotte in corso di causa e per avere commesso gravissimi errori di valutazione delle stesse prove”.

5. Con il quinto motivo si deduce “violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c. Errores in iudicando ed errores in procedendo.

Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione artt. 52,53 e 61 D.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 6 L. 130/22 che ha aggiunto all’articolo 7 del D.Lgs. 546/92, il comma 5-bis, per avere violato l’onere, che incombe sull’Amministrazione finanziaria, di espletare l’attività accertativa senza svolgere alcuna attività tesa all’acquisizione di un autonomo convincimento basato su prove certe da cui far scaturire l’avviso di accertamento”.

6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c. “Errores in iudicando ed errores in procedendo.

Nullità della sentenza in violazione e falsa applicazione per non aver dichiarato la nullità per violazione dell’art. 7 Legge 212 del 2000″.

7. Unitamente all’istanza ex art. 380-bis c.p.c. e stata depositata copia della sentenza penale n. 388/2023 del Tribunale di Enna, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti di Ca.Sa., legale rappresentante della C. Srl, con la quale il contribuente è stata assolto dai reati di cui agli artt. 110,640 c.p. nonché 2, 3, 8 comma 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 per non avere commesso il fatto; tale copia riporta attestazione datata 20.10.2023 di irrevocabilità della sentenza dal 17.10.2023.

8. Appare opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza, stante le questioni di natura nomofilattica che devono essere esaminate, a seguito della entrata in vigore dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 87 del 2024 (“Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”).

P.Q.M.

Rimette la causa all’udienza pubblica.