AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 229 del 27 novembre 2024

Trattamento fiscale applicabile all’importo percepito nel 2023 dall’erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante dichiara:

di essere fiscalmente residente in Italia e di essere l’unica erede di un cittadino italiano e statunitense, residente negli USA da oltre quarant’anni e ivi deceduto nel 2021;

che sul valore complessivo dell’asse ereditario pari a ….., composto da beni che si trovano tutti negli USA, è stata pagata nello stato americano di residenza del de cuius l’imposta di successione statale dell’1 per cento;

che il de cuius ha lavorato per ….. dal 1971 al 2017 e che, alla data del decesso, risultava essere titolare, tra l’altro, di un «conto pensionistico», compreso nell’asse ereditario assoggettato a imposta di successione negli USA, gestito da una società statunitense (di seguito ”Fondo pensione”), composto da due piani pensionistici, alimentato con versamenti di contributi da parte del de cuius e del datore di lavoro, nonché con il reinvestimento dei redditi maturati sugli investimenti effettuati dalla gestione del fondo stesso;

che «Alla data del decesso, avvenuto all’età di 84 anni, il de cuius, pur se non ne aveva chiesto la liquidazione, se non parzialmente, aveva già maturato il diritto a percepire le rendite periodicamente, tant’è che la consistenza dei fondi è stata dichiarata ai fini dell’imposta di successione»;

che, ai sensi della legge fiscale federale statunitense, a decorrere da una certa età anagrafica (73 anni), si è tenuti a prelevare dal conto pensionistico una distribuzione minima annuale (la Required Minimum Distribution, di seguito ”RMD”), calcolata dividendo il valore equo di mercato di fine anno per un fattore determinato dall’Internal Revenue Service (IRS);

che nel 2023 è stato disposto a favore dell’Istante il pagamento dell’importo di ….. quale liquidazione e chiusura del Fondo pensione; tale importo non è stato assoggettato a ritenuta negli USA ed è stato indicato nel modello 1042S emesso dalla società di gestione del Fondo pensione tra ”pensioni, rendite, alimenti e/o premi assicurativi”, esente da imposte.

Ciò posto, l’Istante chiede se l’importo percepito nel 2023 di ….., quale liquidazione del Fondo pensione:

a) sia da assoggettare a tassazione, quale reddito di capitale ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir), con riferimento esclusivamente all’incremento di valore maturato dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento,

oppure

b) sia da qualificarsi come reddito di lavoro dipendente in capo al de cuius, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» e quindi, poiché percepita da un erede, soggetta a tassazione separata ai sensi dell’articolo 7, comma, 3 del medesimo testo unico. Ove fosse applicabile tale ultima tesi interpretativa, l’Istante chiede quale sia la base imponibile da assoggettare a tassazione separata.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che nella fattispecie prospettata «sia da assoggettare a imposizione l’incremento di valore maturato dalla data di apertura della successione alla data di liquidazione […], quale reddito di capitale ai sensi degli artt. 44 e 45 del Tuir con l’imposta sostitutiva del 26%».

Per tale motivo, «In via meramente prudenziale, per evitare l’aggravio di sanzioni […] provvederà a versare a titolo di acconto nella misura del 20% l’importo di euro ….. determinato sul reddito sottoposto a tassazione separata che si considera, sempre in via puramente prudenziale, pari all’intero ammontare erogato dal fondo […]. Il reddito così determinato in via prudenziale sarà esposto nei righi RM10 e RM11, della sezione IV del quadro RM indicando:

nella colonna 1, l’anno di apertura della successione (2021);

nella colonna 2, il reddito percepito (euro ….. corrispondenti a USD ….. al tasso di cambio di riferimento del 31 luglio 2023, pubblicato da Banca d’Italia);

nella colonna 3, la quota dell’imposta sulle successioni (da non compilarsi trattandosi nel caso di specie di imposta di successione assolta all’estero);

nella colonna 4, le ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati (da non compilarsi nel caso di specie poiché la Contribuente non ha subito alcuna ritenuta alla fonte né negli USA né in Italia».

In caso di conferma della soluzione proposta, l’Istante provvederà a presentare istanza di rimborso dell’imposta versata in misura eccedente rispetto a quanto dovuto.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare si fa presente che il parere riguarda il quesito formulato concerne esclusivamente la modalità di tassazione dell’ammontare percepito nell’anno d’imposta 2023 dall’Istante in qualità di erede, fiscalmente residente in Italia, di un soggetto residente negli USA, a titolo di liquidazione del Fondo pensione.

Al riguardo, l’articolo 49, comma 2, del Tuir prevede che «Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (…)».

Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Tuir, inoltre, «In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti». In sostanza, i redditi percepiti dagli eredi devono essere assoggettati a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al de cuius.

Come chiarito con la risposta n. 5 pubblicata l’11 gennaio 2024 «per espressa previsione normativa, i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di ”lavoro dipendente”. Come chiarito nella circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, seppur con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi del regime di cui all’art. 24 ter del Tuir, costituiscono redditi da ”pensione” i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Nel medesimo documento di prassi, viene evidenziato che l’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del Tuir anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (la cui applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (articolo 15 ter del d.lgs. n. 252 del 2005), invece, riconducibili, nel regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera hbis), del Tuir e tassate in forza del rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 1, lettera d), in base alle disposizioni del d.lgs. n. 252 del 2005».

Nel caso in esame, in applicazione della normativa e in linea con la prassi illustrata, si ritiene che l’importo percepito in una unica soluzione nel 2023 è riconducibile tra le «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a) del Tuir per il quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del medesimo TUIR, in luogo del regime di tassazione ordinaria, trova applicazione, sull’intero importo percepito, il regime di tassazione separata previsto dal successivo articolo 17, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.