La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 29854 depositata il 20 novembre 2024, intervenendo in tema di notifica, ha riaffermato il principio di diritto (risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale v., ex plurimis, Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1 aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) secondo cui “… deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell’atto notificato; principio, questo, la cui applicazione si impone – al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo – ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell’atto da notificare (quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell’atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v. Cass. S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d’imposizione tributaria, cfr. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543 cui adde Cass., 27 giugno 2024, n. 17722).”
I giudici di legittimità hanno evidenziato che ” nel ribadire la selettività della regula iuris desumibile dall’art. 1334 cod. civ. (applicabile, dunque, ai soli atti negoziali unilaterali, così che “nessuna interpretazione estensiva consente di applicare una regola nata per regolare atti negoziali unilaterali agli atti processuali”) – ha rimarcato la portata tendenzialmente espansiva del principio in discorso, in particolare rilevando – in relazione “alle remore giurisprudenziali e dottrinali verso il principio di scissione sancito dalla Corte costituzionale” riassumibili “in un timore: il pregiudizio per il superiore principio della certezza delle situazioni giuridiche” – che “Tale timore può essere dominato se si considera che, in realtà, il principio di scissione comporta una distinzione tra l’an e il quando degli effetti della notifica.
Invero:
a) se la notifica non si perfeziona, la notifica non produce effetto alcuno e decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti: se non si realizza l’an, è inutile pure discutere del quando.
b) se la notifica si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato all’ufficiale giudiziario (ma lo stesso discorso vale per le notifiche a mezzo posta) l’atto da notificare.
In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata.
Come si vede, la scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche perché: – se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano; – se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perché vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della ricezione legale dell’atto.” (così Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822). “
Gli Ermellini hanno ricordato che ” si è considerata come (intrinsecamente) selettiva la regola desumibile dall’art. 1334 cod. civ., in quanto tale non estensibile (per insussistenza della eadem ratio e, ancor più, per la ricorrenza di una “ratio contraria: il principio fissato dalla Corte costituzionale tutela il diritto di agire e – prima ancora – il principio di ragionevolezza”) agli atti processuali (ad effetti sostanziali) in quella sede esaminati (in una prospettiva ricostruttrice che, peraltro, sostanzialmente accomuna, sotto la medesima ratio iuris, il regime degli atti amministrativi); così che, ove non sia applicabile l’art. 1334 cod. civ., “deve espandersi il principio generale: art. 12 delle preleggi, cioè non l’analogia legis (quindi applicazione analogica dell’art. 1334, agli atti processuali ad effetti sostanziali), bensì l’analogia iuris (cioè applicazione agli atti – ove una norma specifica non disponga diversamente – del principio generale sancito dalla Corte costituzionale).” (così, ancora, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822).
Va, del resto, rilevato che del principio in discorso costituisce (inequivoca) traccia normativa lo stesso D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che, giustappunto in tema di notifica degli avvisi di accertamento (sottoposti ad un termine di decadenza), espressamente prevede che “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.” (art. 60, comma 6). “