MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 39 del 2 dicembre 2024

Chiusura delle contabilità dell’esercizio finanziario 2024, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile

Al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all’esercizio finanziario 2024, l’Allegato 1 della presente circolare fornisce specifiche istruzioni.

In particolare, tali istruzioni individuano gli adempimenti relativi alle entrate, alle spese e al patrimonio dello Stato, di competenza delle amministrazioni statali e della Banca d’Italia quale istituto incaricato del servizio di tesoreria statale connessi con la chiusura dell’esercizio, così come previsto dalla normativa contabile e dall’articolo 193, terzo comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato.

Particolare attenzione deve essere rivolta ad alcune disposizioni.

Entrate

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827).

Per quanto concerne i versamenti, ogni modifica di quietanza, modelli 121 T, è gestita tramite i sistemi informativi di tesoreria della Banca d’Italia e Sistema Informativo delle Entrate, ai sensi del decreto 11 dicembre 2013, n. 141 del Ministro dell’economia e delle finanze e delle circolari MEF RGS n. 7 del 10 febbraio 2014 e n. 1 del 13 gennaio 2015.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l’esercizio 2024, gli Uffici riscontranti del sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si avvalgono delle funzionalità del S.I.E. (“Sistema Informativo Entrate”) del medesimo Dipartimento. Le modalità ed istruzioni relative saranno contenute, come di consueto, nel “Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l’esercizio 2024”.

Spese

Per l’esercizio finanziario 2024 si prevedono le date entro cui possono essere emessi, validati e acquisiti dalla Tesoreria dello Stato i titoli di pagamento, al fine di consentire il massimo impiego delle risorse finanziarie derivanti dalle misure adottate nel corso dell’esercizio finanziario 2024 e tenuto conto delle richieste avanzate in tal senso dalle Amministrazioni. Come di consueto, nell’allegato alla presente circolare è riportato il dettaglio delle scadenze.

Anche la data di apertura della gestione del successivo esercizio finanziario è stata posticipata. Non sarà possibile emettere nel mese di dicembre ordini di pagare e ordini di accreditamento in conto esercizio finanziario 2025,qualora fosse necessaria l’emissione anticipata di eventuali titoli di spesa, si rammenta la procedura per pagamenti urgenti di cui all’articolo 159 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria.

Inoltre, le operazioni relative alle prestazioni dell’esercizio finanziario 2025 saranno consentite sui sistemi informativi della gestione del bilancio a partire dall’8 gennaio 2025.

Si raccomanda agli Uffici periferici di comunicare tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei decreto accertamento dei residui di propria competenza. Per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e alla liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la tali operazioni e il loro pagamento avvenga nella maniera più celere possibile, senza attendere gli ultimi giorni dell’esercizio finanziario in corso.

Si segnala la necessità di accelerare la sistemazione contabile delle ‘Anticipazioni di Tesoreria’ e dei ‘Pagamenti urgenti ex articolo 159 IST’ scritturati al conto sospeso “collettivi” presso la Banca d’Italia. Tali titoli rappresentano pagamenti che la Tesoreria ha già addebitato al “conto disponibilità” per i quali non si può procedere alla rendicontazione fino a quando non è disponibile l’imputazione al bilancio.

Con particolare riferimento agli speciali ordini di pagamento-SOP, si segnala, altresì, che in base alla circolare RGS n. 24 del 27 agosto 2014, l’emissione di titoli di spesa per la regolarizzazione deve avvenire rapidamente e, comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all’emissione del SOP.

Si raccomanda alle competenti RTS l’esigenza di procedere – secondo le previsioni della circolare RGS n. 31 dell’11 dicembre 2019 – all’emissione delle disposizioni telematiche di svincolo dei depositi provvisori per i quali sono trascorsi i termini per l’incameramento all’erario di cui all’articolo 598 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati degli uffici statali periferici, si precisa che l’utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di un altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno, ad ogni buon fine, essere effettuati entro la chiusura dell’esercizio di competenza.

Patrimonio

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute nell’articolo 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla “Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione”.

Per l’esercizio finanziario 2024, le contabilità continueranno ad essere rendicontate sulla base della classificazione dei conti SEC95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996).

Si ricorda che, per quanto concerne i beni mobili ed immobili, la classificazione SEC95 integra e non sostituisce la classificazione per “categorie” dei beni dello Stato.

Per la valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, si fa riferimento all’articolo 3 del citato decreto interministeriale con cui, per l’appunto, sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico. Tali criteri, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 279 del 1997, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all’articolo 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione economica.

Si rappresenta, inoltre, che gli articoli 38-bis e 38-ter della legge n. 196 del 2009 hanno rispettivamente disposto l’adozione da parte delle amministrazioni centrali dello Stato di:

a) un sistema integrato di scritture contabili (o contabilità integrata) che affianca, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla preesistente contabilità finanziaria autorizzatoria;

b) un piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definiti in coerenza con il piano dei conti delle amministrazioni pubbliche non territoriali (DPR n. 132 del 2013), che è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140 ed è stato da ultimo aggiornato, per quanto riguarda i conti economici e patrimoniali, con il decreto ministeriale del 27 dicembre 2022.

Si ricorda che l’integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale di cui all’articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n.140 è assicurata per mezzo della classificazione economica delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, attraverso un apposito schema di raccordo con il piano dei conti integrato definito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e allegato al citato decreto ministeriale del 27 dicembre 2022. A tale scopo è stata implementata, sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato, una matrice di collegamento attraverso la quale le scritture contabili finanziarie si raccordano alle pertinenti voci del piano dei conti generando la registrazione delle scritture economico patrimoniali.

Le operazioni di chiusura delle contabilità 2024 saranno effettuate mediante i sistemi RGS attualmente in uso nonché i sistemi gestionali propri delle amministrazioni, mentre le rendicontazioni patrimoniali, come per i precedenti esercizi, saranno acquisite dall’applicativo SIPATR (Sistema del Conto del Patrimonio) gestito dalla RGS e finalizzato alla raccolta, elaborazione e produzione del Conto del patrimonio.

Si riportano di seguito alcuni elementi chiave da tenere in considerazione nelle operazioni di chiusura delle contabilità per l’esercizio 2024 che discendono sia dall’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale sia dall’introduzione del nuovo sistema InIt:

a) per quel che attiene ai beni mobili ed immobili, nell’ambito del sistema integrato di contabilità economico-patrimoniale, in aggiunta alla classificazione dei beni per voce SEC 95, è prevista anche la nuova classificazione secondo le voci del nuovo Piano dei Conti Integrato adottato con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2022 nonché l’applicazione – ove prevista – delle aliquote di ammortamento aggiornate dal medesimodecreto;

b) per i beni mobili, si fa presente che:

1) è necessario seguire le istruzioni e indicazioni previste dalla circolare RGS n. 23 del 25 ottobre 2021 e dalla circolare RGS n. 7 del 25 gennaio 2022, con i relativi allegati tecnici, al fine di gestire correttamente la rilevazione, valutazione e classificazione dei beni, intesi sia come beni di facile consumo sia come cespiti;

2) per i consegnatari che gestiscono i beni direttamente in InIt (cfr. Consegnatari dei cosiddetti “Gruppo A” e “Gruppo B” definiti dalla circolare RGS n. 7 del 25 gennaio 2022) non troverà più applicazione la regola prevista dal paragrafo 2.4 della circolare RGS n. 4 del 2010 in merito al passaggio nel “registro dei beni durevoli di valore non superiore a euro cinquecento, IVA compresa” (di seguito, per brevità, ‘registro dei beni durevoli’) dei cespiti iscritti in inventario che hanno completato il ciclo di ammortamento (valore contabile pari a zero). Tale nuova disposizione consegue alla differente modalità di codificazione dei cespiti gestita dal sistema InIt rispetto ai precedenti sistemi informativi per la gestione dei beni mobili. In InIt i cespiti sono codificati e ricercabili in maniera univoca attraverso una numerazione progressiva, indipendentemente dall’appartenenza o meno al registro dei beni inventariali oppure al registro dei beni durevoli. Inoltre, la necessità di modificare la regola del passaggio dei beni inventariali al registro dei beni durevoli al termine dell’ammortamento deriva anche dall’applicazione del nuovo sistema di rilevazione economico-patrimoniale e, pertanto, il sistema InIt gestisce l’ammortamento in maniera omogenea su tutti i cespiti a prescindere dalla soglia del valore di acquisizione. Per i beni mobili il cui valore risulti completamente ammortizzato, ai fini di una migliore identificazione, verrà riportata in inventario l’annotazione “Bene inventariato completamente ammortizzato”;

3) per quel che attiene i cosiddetti consegnatari del gruppo C, di cui alla sopracitata circolare n.7, che sottostanno al regime del registro dei beni durevoli e che non hanno provveduto nel corso del 2024 ai necessari interventi di adeguamento dei loro applicativi gestionali, la suddetta disposizione non dovrà essere applicata nell’immediato, fermo restando la necessità di adottare gli opportuni adeguamenti entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2025;

4) la rendicontazione patrimoniale dei beni mobili dell’esercizio 2024 verrà gestita dal Sistema del patrimonio (SIPATR) ai fini dell’elaborazione del Conto del patrimonio, sulla base di tre differenti modalità di acquisizione:

i. i rendiconti approvati dagli uffici riscontranti, relativi ai consegnatari che gestiscono i beni mobili in InIt (cd “Gruppo A” e “Gruppo B” definiti dalla Circolare RGS n. 7 del 25 gennaio 2022) saranno trasmessi dal medesimo sistema InIt al sistema SIPATR tramite flusso automatico;

ii. i rendiconti approvati dagli uffici riscontranti relativi a quei consegnatari che, pur rientrando nel citato Gruppo B, per diverse ragioni nel corso del 2024 non hanno provveduto a migrare le loro contabilità nel sistema InIt dovranno essere inseriti manualmente in SIPATR dagli stessi uffici riscontranti;

iii. per le amministrazioni che operano con InIt mediante flusso di integrazione (cfr Consegnatari del cosiddetto “Gruppo C” definito della Circolare RGS n. 7 del 25 gennaio 2022), i consueti prospetti riepilogativi delle rendicontazioni patrimoniali, elaborati dai sistemi propri delle Amministrazioni interessate, dovranno essere trasmessi dalle amministrazioni ai competenti Uffici centrali del Bilancio per il successivo inserimento dei dati nel sistema SIPATR.

In relazione poi all’operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle Istruzioni allegate alla presente circolare il “Calendario degli adempimenti” per consentire il rispetto dei termini previsti per l’espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.