La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44519 depositata il 5 dicembre 2024, intervenendo sulla confisca per equivalente per i reati tributari, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “la confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuta sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotta in misura corrispondente ai ratei via via versati per effetto della convenzione (Sez. 3, n. 6054 del 26/10/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 268836; {Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409, cit.).”
La vicenda ha riguardato una persona condannata per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. 74 del 2000 la cui sentenza era divenuta irrevocabile, il quale aveva richiesto al Giudice dell’esecuzione la riduzione della confisca disposta a suo carico per intervenuto accordo ai sensi dell’articolo 182 bis legge fallimentare. Per il Giudice adito era irrilevante, rispetto alla confisca del profitto di tale reato, l’accordo di ristrutturazione del debito tributario intervenuto tra il debitore e l’Amministrazione finanziaria, in quanto non assimilabile al pagamento di tale debito, unica condotta ritenuta rilevante ai fini della riduzione dell’importo della confisca del profitto del reato. Il soggetto destinatario del provvedimento di confisca proponeva, avverso l’ordinanza, ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità annullavano l’ordinanza impugnata e rinviavano per nuovo giudizio al Tribunale.
Per gli Ermellini “spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può sovrapporsi e anche entrare in contraddizione con quella eventualmente compiuta dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693; Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017, Mantellini, Rv. 270476; v. anche Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120 – 01).
Tuttavia, è innegabile che il raggiungimento di un accordo con l’Amministrazione finanziaria non può ritenersi produttivo di effetti solo in ambito amministrativo, essendo, invece, necessario verificare la sua incidenza anche nell’ambito penale, onde attribuirgli, in determinati casi, rilevanza nella determinazione dell’imposta evasa e, quindi, incidenza sul quantum del profitto del reato confiscabile, in via diretta o per equivalente (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tornasi Canova, Rv. 265843; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903).
Nei casi di ammissione del debitore alla sola rateizzazione del debito tributario la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha costantemente affermato che la mera ammissione a un piano di rateizzazione non è sufficiente a legittimare una richiesta di revoca o riduzione della confisca, essendo necessario un quid pluris, costituito dal pagamento (integrale o parziale) del debito tributario (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043).
La ratio delle norme che prevedono la confisca per equivalente del profitto dei reati tributari impone, infatti, di ritenere che solo l’adempimento dell’obbligazione tributaria possa far venir meno la ragione giustificatrice della misura ablatoria, non rilevando, quindi, ai fini della revoca della misura, la mera rateizzazione del pagamento, non essendo questa un’ipotesi equiparata all’adempimento (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409). “
Per i giudici di piazza Cavour ” … l‘accordo di rateizzazione, infatti, il debitore si accorda con il creditore solamente in ordine alle modalità di pagamento del proprio debito, che non viene estinto per intero in un’unica soluzione, bensì dilazionato nel tempo. La rateizzazione, dunque, consente di suddividere il pagamento dell’intero debito …“
Diversamente, evidenzia il Supremo consesso, “L’accordo di ristrutturazione del debito ha, invece, contenuto transattivo non limitato al solo termine di adempimento, in quanto con esso il creditore effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie e dello stato di crisi in cui lo stesso si trova, che si sostanzia nella rinuncia ad alcuni diritti (in particolare alla riscossione di tutto il credito). Tale accordo, quando intervenuto con l’Amministrazione finanziaria, sotto forma di transazione fiscale ex art. 182-ter 1.f., incide direttamente sull’entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa, incidendo, di conseguenza, anche sul profitto del reato.
Alla luce di tale differenza, allora, risulta chiaro come l’accordo di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis l.f., incidendo direttamente sul quantum della somma di denaro dovuta all’Amministrazione finanziaria per l’Iva non versata, che costituisce il profitto del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000, esplichi necessariamente i propri effetti anche sulla confisca per equivalente del profitto di tale reato, nel senso di determinare una necessaria rivisitazione dell’ammontare del quantum del profitto del reato e, con esso, della somma da assoggettare a confisca, quando la misura di quella originariamente disposta risulti eccedente rispetto all’attuale debito tributario da estinguere (che costituisce il profitto del reato).
D’altronde, è principio pacifico in giurisprudenza che la confisca “per equivalente”, per sua intrinseca natura, non può avere a oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, imponendosi quindi una valutazione relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e l’attuale entità del profitto del reato (quale risultante a seguito dell’accordo di ristrutturazione del debito, per effetto del quale l’Amministrazione finanziaria ha rinunziato a parte della propria pretesa creditoria, determinando una riduzione dell’imposta dovuta e, quindi, anche del profitto del reato tributario, che non può essere superiore al debito fiscale). “
In ultimo, la Suprema Corte ritiene che una diversa conclusione violi il principio di proporzionalità. Infatti viene evidenizato nella sentenza in commento che “La confisca non può che corrispondere al profitto del reato, sicché se, in forza di un accordo di ristrutturazione del debito, questo sia stato rideterminato, non potrà essere mantenuta la confisca nel suo quantum originario, pena la violazione del principio di proporzionalità.
Ragionando a contrario, quindi mantenendo inalterato il quantum della confisca anche dinanzi a una novazione del debito tributario, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tornasi Canova, Rv. 265843, cit.; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409, cit.), che è pari all’imposta effettivamente dovuta, da determinare anche sulla base degli accordi intercorsi con l’Amministrazione che ne abbiano comportato una rideterminazione. “