L’obbligo del versamento dell’acconto IVA per i soggetti passivi Iva è stato introdotto dall’articolo 6 della legge n. 405 del 1990.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 241/1997 i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati al versamento dell’acconto Iva in un’unica soluzione ed entro il 27 dicembre di ogni anno. Qualora la scadenza cade di sabato (o in un giorno festivo), ai sensi dell’articolo 18, comma 1, D.Lgs. 241/1997 la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno feriale successivo.
Soggetti esonerati dal versamento dell’acconto IVA
In particolare i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni e i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto:
- Esoneri su base mensile (articolo 1, D.P.R. 100/1998 );
- su base trimestrale “per natura”, indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente (articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972 );
- su base “trimestrale per opzione” (articolo 7 D.P.R. 542/1999).
I soggetti esonerati dal versamento dell’acconto IVA sono tutti i titolari di partita IVA che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo. (es.: chu ha cessato l’attività entro il 30/11 se mensile o il 30/09 se trimestrale; che nel periodo di riferimento ha un credito IVA; coloro che prevedono di chiudere per il periodo di riferimento con un credito IVA)
I soggetti esonerati dal versamento dell’acconto, oltre a quelli sopra indicati, sono:
- i contribuenti che devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i produttori agricoli “di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972”
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.
Modalità di calcolo dell’acconto IVA
L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:
- storico
- previsionale
- analitico.
Metodo storico
Con il metodo storico l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente
- per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva
- per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Metodo previsionale
Utilizzando il metodo previsionale l’acconto IVA si determina prendendo in considerazione una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Per la quantificazione dell’acconto si dovrà applicare la percentuale dell’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Si rammenta, inoltre, che con il metodo previsionale occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Metodo analitico
Con il metodo analitico il calcolo dell’acconto IVA si effettua considerando le operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Variazione del regime dei versamenti
Nelle ipotesi in cui vi sia una variazione delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:
- passaggio da regime mensile a regime trimestrale occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente
- passaggio da regime trimestrale a regime mensile l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.
Modalità di versamento dell’acconto IVA
Il versamento dell’acconto IVA va eseguito utilizzando il modello F24 ed in modalità esclusivamente telematica utilizzando i seguenti codici tributo:
- 6013 per i contribuenti mensili,
- 6035 per quelli trimestrali.
E’ possibile procedere alla compensazione dell’importo dovuto per l’acconto IVA con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, D.P.R. 542/1999 ) i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.
L’acconto in situazioni straordinarie o particolari
In particolari situazioni l’acconto IVA va determinato secondo particolari metodologie di seguito riportate:
– Contabilità separate: il versamento dell’acconto, in tale situazione, deve essere determinato sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.
– Liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): per calcolare l’acconto IVA vanno tenute in considerazione le seguenti circostanze:
- salvo modificazioni, l’acconto IVA va eseguito dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.
– Operazioni di fusione: a seguito di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.
Normativa di riferimento
Articolo 6 L. 405/1990;
Articolo 1, D.P.R. 100/1998,
Articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972;
Articolo 7 D.P.R. 542/1999;
Articolo 1, comma 471, L. 311/2004;
Articolo 36 D.P.R. 633/1972;
Articolo 13 D.Lgs. 471/1997;
Articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000
Documenti di Prassi
Risoluzione n. 16/E/2008;
Circolare n. 54/E/2005;
Circolare n. 40/E/1993;
Risposta interpello 350/2019;