La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 28321 depositata il 4 novembre 2024, intervenendo in tema di accertamento sintetico del reddito ha ribadito il principio secondo cui “in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis, anteriore alla modifica intervenuta con il d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base della «spesa per incrementi patrimoniali» da questi sostenuta, la quale si presume affrontata nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, e di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 e nel D.M. 19 novembre 1992 (cd. redditometro) e su ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Il sistema del ‘redditometro’ collega, cioè, alla disponibilità di determinati beni e servizi, in capo al contribuente, un certo importo che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento sintetico con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 7, P.R. n. 600/1973, in base alla spesa per beni indice di capacità contributiva, precisamente spese per incrementi patrimoniali e spese per rimborsi di finanziamenti. Il contribuente impugnava l’atto impositivo. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso ritenendo, da un lato, sussistente l’obbligo in capo all’Agenzia di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente e, dall’altro, assolto da quest’ultimo l’onere probatorio avente ad oggetto la disponibilità di risorse finanziarie atte a far fronte alle spese. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado accoglievano l’appello ritenendo che, alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24823/2015, nella specie, non vertendosi in materia di tributi armonizzati, la mancanza del contraddittorio preventivo (non obbligatorio) non rendesse illegittimo l’avviso. Sotto altro profilo, evidenziava che il contribuente non avesse dimostrato, mediante la produzione di idonea documentazione, l’inattendibilità della ricostruzione operata dall’Ufficio. Il contrivuente avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Per gli Ermellini, alla luce del costante orientamento della Suprema Corte, “la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente un fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 05/02/2024, n. 3254; Cass. 13/11/2023, n. 31579; Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933). “