CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30828 depositata il 2 dicembre 2024
Lavoro – Diritto all’assegno di invalidità – Accertamento del requisito sanitario con decreto di omologa – Decorso infruttuoso del termine di sei mesi dalla trasmissione del verbale di visita medica – Questione di decadenza ex art. 42 DL nr. 269 del 2003 – Accoglimento
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado di accertamento del diritto dell’assistito all’assegno di invalidità e di condanna dell’INPS al pagamento della relativa prestazione.
2. La Corte territoriale dava atto che l’odierna parte intimata aveva ottenuto l’accertamento del requisito sanitario con decreto di omologa del 5 luglio 2016 e che, con l’odierno giudizio, agiva per il riconoscimento della prestazione negata in sede amministrativa.
3. Per la Corte d’appello, la questione di decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr 326 del 2003, sollevata solo nel giudizio instaurato all’esito dell’omologa dell’accertamento tecnico preventivo, per ottenere la prestazione, era tardivamente prospettata.
L’INPS, infatti, avrebbe dovuto formulare la dichiarazione di dissenso e, in tale sede, fare valere la decadenza, preclusiva dell’azione. In difetto, il decreto di omologa era divenuto definitivo e la questione non più proponibile.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, con due motivi.
5. La parte privata è rimasta intimata.
6. La causa, fissata in adunanza camerale, dinanzi alla sesta sezione, è stata rimessa alla quarta sezione, con ordinanza interlocutoria nr. 17404 del 2022.
Ragioni della decisione
7. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ.
Assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui statuisce che, in difetto di dissenso da parte dell’INPS, non sarebbe da questi opponibile, successivamente, la decadenza dell’azione.
Osserva l’Istituto che la definitività del decreto di omologa riguarda solo il requisito sanitario e non anche gli altri elementi, ostativi al riconoscimento della prestazione.
8. Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ.- l’Istituto deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 D.L. nr. 269 del 2003, conv. dalla legge nr. 326 del 2003, e dell’art. 2697 cod.civ. nonché la nullità della sentenza per avere la Corte di appello stabilito la condanna dell’Inps nonostante il decorso infruttuoso, al momento di esercizio dell’azione giudiziale, del termine di sei mesi dalla trasmissione del verbale di visita medica e la conseguente decadenza dell’assistito ex art. 42, comma 3, D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2003, eccepibile anche nel giudizio per il pagamento della prestazione.
9. Il primo motivo è fondato.
10. La questione devoluta al Collegio riguarda la possibilità o meno, da parte dell’INPS, di sollevare, nel giudizio introdotto dalla parte privata per ottenere il diritto alla prestazione, in esito a decreto di omologa ai sensi dell’art. 445 bis cod.proc.civ., la questione di decadenza ex art. 42 DL nr. 269 del 2003 cit.
11. In relazione al procedimento di «accertamento tecnico preventivo obbligatorio» questa Corte (Cass. 28417 del 2020), nel ricordare che il decreto di omologa non è dichiarativo del diritto alla pretesa, ha già osservato come le questioni di proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria «con un’attitudine a divenire irretrattabili nell’azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall’ente previdenziale».
12. Il principio è stato ribadito dalla Corte, anche in pronunce successive (v. Cass. nr. 18377 del 2022 e Cass. nr. 311 del 2023).
13. La Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente l’ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall’art. 445 bis cod.proc.civ.
14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui «il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa […] può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione» (così Cass. nr. 22721 del 2016) e quelle (come Cass. nr. 28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ult.co., cod.proc.civ. è «per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)».
15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022 (non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma piuttosto «riconducibili ad unitarietà» in ragione della ratio che sottende l’istituto disciplinato dall’art. 445 bis cod.proc.civ.
16. Si è ribadito che l’ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445 bis cod.proc.civ. è limitato all’accertamento del solo requisito sanitario.
Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie «strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento amministrativo dell’ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale», è legittima, nella prospettiva dell’interesse ad agire ex art. 100 cod.proc.civ., la verifica di «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell’azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l’accertamento stesso è finalizzato.
E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell’art. 445 bis. cod.proc.civ. (cd. «giudizio di opposizione ad ATP»).
17. Logico corollario delle regole così fissate è che ove l’INPS non possa «agevolmente» dimostrare in sede di giudizio instaurato ai sensi dell’art. 445-bis, 6 comma, cod. proc. civ. (cioè nel giudizio di opposizione) l’insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell’azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della stessa, in sede di «verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente» (art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ.), e potrà poi eccepire i «fatti estintivi, impeditivi o modificativi» dell’altrui diritto, nel giudizio eventualmente intrapreso dall’interessato ai sensi dell’art. 442 cod.proc.civ.
18. Nel caso di specie, l’Inps, in sede di verifica amministrativa, ai sensi dell’art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., ha ritenuto che fosse maturata la decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr.326 del 2003.
Ha, quindi, negato la prestazione e, nel successivo giudizio intrapreso dall’assistito, ha opposto il mancato rispetto del termine semestrale per proporre la domanda giudiziale.
19. Per quanto innanzi, erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la questione sollevata dall’Istituto fosse oramai preclusa dal decreto di omologa emesso ai sensi dell’art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ.
I Giudici di merito avrebbero dovuto, invece, esaminare la questione di decadenza dall’azione.
20. Va infatti affermato che l’INPS, nell’ambito del procedimento ex art. 445 bis cod.proc.civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi del comma 6, tanto per contestare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., tanto per dimostrare l’insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla «pretesa fatta valere».
Può, però, anche limitarsi a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e, poi, resistere all’azione giudiziaria -intrapresa, ai sensi dell’art. 442 cod.proc.civ. per il riconoscimento del diritto- eccependo in detta sede ogni fatto idoneo a paralizzare l’altrui diritto.
Alcun giudicato è invero configurabile sulla proponibilità e procedibilità dell’azione come sugli altri requisiti della prestazione.
21. La sentenza impugnata non si è attenuta alle indicazioni che precedono e va, pertanto, cassata.
22. Resta assorbito il secondo motivo che riguarda la fondatezza dell’eccezione medesima, il cui esame compete al giudice di rinvio.
23. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
24. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.