INPS – Messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024
Articolo 2 del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 – Agevolazione per il sostegno del lavoro in agricoltura – Sospensione del versamento dei contributi per la valutazione di compatibilità della misura con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato – Ulteriori disposizioni
1. Premessa
Facendo seguito al messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024, con il presente messaggio si comunica che, nelle more della definizione degli approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in merito al quadro giuridico per la corretta applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio, 2024, n. 101, e alla luce del fatto che anche la tariffazione relativa al II trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura in argomento un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del I e del II trimestre 2024 (che ha scadenza al 16 dicembre 2024) può essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.
2. Soggetti interessati
La facoltà di effettuare il versamento della contribuzione tariffata che ha scadenza al 16 dicembre 2024 fino al 17 marzo 2025 spetta ai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ossia agli iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1 (NOTA 1), flussi Uniemens-PosAgri relativi al I e al II trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tali trimestri la propria attività nei medesimi territori.
3. Istruzioni operative
I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno un’apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
L’omesso versamento della contribuzione relativa al I e al II trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 17 marzo 2025, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
—
Note:
(1) Sono esclusi dal perimetro di applicazione della sospensione i datori di lavoro con sede legale e operativa presso zone comprese nelle aree alluvionate di cui al decreto-legge n. 61/2023 che ricadano nei territori montani e svantaggiati.