La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 31866 depositata l’ 11 dicembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento per gravi fatti extralavorativi, ha ribadito il principio secondo cui “la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva (Cass. n. 267 del 2024; n. 28368 del 2021; n. 16268 del 2015). “
La vicenda ha riguardato un dipendente di un’azienda di trasporto che svolgeva le mansioni di autista, a cui la società datrice di lavoro notificava il licenziamento disciplinare a seguito della condanna irrevocabile del dipendente alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti familiari e lesioni personali. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, rigettava al pari dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria, la domanda di nullità o illegittimità del licenziamento. Avverso tale decisione il dipendente proponeva appello. La Corte territoriale respingeva il reclamo del dipendente, confermando la sentenza impugnata. Il lavoratore avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su sei motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso del lavoratore.
Per gli Ermellini è “certamente sussumibile nella nozione legale di giusta causa di licenziamento una condotta extralavorativa, avente rilievo penale e sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna, caratterizzata, sia pure nell’ambito di rapporti interpersonali o familiari, dal mancato rispetto della altrui dignità e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica, non sporadiche, bensì abituali, specie ove le mansioni del lavoratore, incaricato di pubblico servizio il conducente di autobus, comportino costante contatto pubblico ed esigano rigoroso rispetto verso gli utenti e capacità di autocontrollo.”