CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 31031 depositata il 4 dicembre 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica dichiarazione del contribuente – Scostamenti tra costi e ricavi – IRPEG – Accertamento induttivo – Scritture contabili – Rigetto
Rilevato che
1. L’Amministrazione, a seguito di verifica generale, rilevate anomalie contabili in riferimento all’anno d’imposta 1992, notificava avviso di accertamento rettificando la dichiarazione della contribuente ai sensi dell’art. 39, comma 1, in particolare applicando sui costi della produzione pari a Lit. 59.369.214.133, un ricarico pari all’1,6 %, determinando maggior IRPEG e sanzioni.
Dopo i giudizi di merito, interveniva una prima pronuncia di questa Corte che disponeva il rinvio per difetto motivazionale (per quanto ancora qui rileva) in ordine all’affermata illegittimità del ricorso all’accertamento induttivo della sentenza d’appello.
Anche la sentenza di rinvio, che escludeva la maggior imposta accertata a seguito dell’accertamento induttivo per mancanza di prova di violazioni contabili, veniva gravata con nuovo ricorso in cassazione, che si concludeva a mezzo di sentenza n. 5370/2015, la quale statuiva, sulla premessa del consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui l’accertamento con metodo analitico-induttivo è consentito, ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata – principio applicando il quale sempre questa Corte, con la pronuncia che aveva cassato la precedente sentenza della CTR aveva ritenuto sussistente il denunciato difetto motivazionale della sentenza impugnata, la quale si compendiava in una laconica affermazione che non appariva in alcun modo correlata alle irregolarità riscontrate e contestate – giudicava che la commissione di rinvio discostandosi, tra l’altro, dai principi di diritto come sopra esposti in materia di riparto dell’onere probatorio, aveva fornito sul punto controverso attinente la legittimità del ricorso all’accertamento induttivo, una motivazione ancora più insufficiente di quella precedente.
La CTR di primo rinvio aveva infatti fondato la decisione unicamente sulla completezza ed esattezza delle scritture contabili (in particolare del bilancio accertato come rispondente alla dichiarazione) omettendo di effettuare quella valutazione sulle irregolarità riscontrate, contestate e poste a base dell’accertamento dall’Agenzia delle Entrate (quali l’errore della percentuale di ammortamento applicata nel registro dei beni ammortizzabili, l’applicazione di una percentuale di ricarico pari a zero, la sproporzione tra i ricavi dichiarati e l’utile di esercizio distribuibile ai soci da un lato e il reddito imponibile dall’altro, la netta sproporzione tra costi e ricavi) che questa Corte le aveva rimesso in sede di cassazione con rinvio.
Veniva così disposto nuovo rinvio richiedendosi alla CTR di provvedere al riesame alla luce dei principi sopra illustrati, fornendo congrua motivazione.
Riassunto il giudizio nuovamente in sede di rinvio, lo stesso veniva definito con la sentenza oggetto del presente ennesimo vaglio di legittimità.
La pronuncia, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermava la ripresa a tassazione, ma dichiarava non dovuta la sanzione di cui all’art. 51, D.P.R. n. 600/1973.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso la contribuente affidandosi a quattro motivi.
L’Agenzia ha poi depositato controricorso e la contribuente memorie illustrative.
Considerato che
1. Con il primo motivo del ricorso la contribuente deduce omesso esame di fatti decisivi, consistente nell’omessa considerazione dell’assenza di una serie di voci di costo – tra l’altro dell’incidenza delle rimanenze, della riserva di rivalutazione e di altre voci – e tra i ricavi i proventi finanziari e i proventi vari e altre voci di ricavo.
Altro fatto storico non considerato sarebbe costituito dalla “cessione dei beni ai creditori”, che contraddice la ricostruzione di redditi maggiori rispetto a quelli effettivamente denunciati.
1.1. Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo non può certo dirsi che la CTR abbia omesso l’esame degli elementi sopra indicati, visto che anzitutto la stessa aveva ben presenti le contestazioni relative agli scostamenti tra costi e ricavi avanzate dalla contribuente, avendole riportate a pag. 3 della sentenza.
E le stesse differenze sono state giustificate sulla base del ragionamento per cui, per determinare la sproporzione tra costi e ricavi, devono prendersi in considerazione i costi ed i ricavi “direttamente correlati all’attività produttiva” (depurandoli quindi degli ulteriori dati invece valorizzati dalla contribuente) e specifica ancora “ossia le voci che hanno una diretta implicazione nell’attività produttiva vera e propria”.
In proposito la stessa CTR aveva poco prima osservato uno scostamento “tra i costi indicati in bilancio e i corrispondenti ricavi”, dai quali ha correttamente desunto che, a fronte di una movimentazione di svariati miliardi di lire, “i ricavi delle vendite corrispondevano a circa il novanta per cento dei costi di produzione”, per cui la società operava in base a tali dati in perdita “già a monte” infatti “applicando dei prezzi di vendita pari all’ottanta per cento del costo di produzione della merce”.
Non si ravvisa dunque alcun omesso esame sul punto.
Quanto al secondo profilo, non vi è traccia della sua specifica deduzione, in particolare dove e in quale atto tale aspetto sia stato rilevato, ferma restando la sua irrilevanza visto che la crisi d’impresa – peraltro non si sa a quali periodi sia riferita né si conoscono le relative cause – è stata evidentemente rilevata sulla base della contabilità civilistica, mentre l’ipotesi da cui parte la ripresa è la sussistenza di un’attività ulteriore rispetto a quella dichiarata.
2. Col secondo motivo del ricorso si deduce omessa pronuncia su varie “eccezioni”.
2.1. Anche tale motivo è infondato.
Senza entrare nel merito della qualificazione di quelle che costituiscono difese come “eccezioni”, circa la questione della sproporzione tra reddito e costi vale quanto osservato sopra, per cui sul punto non si ravvisa alcuna omessa pronuncia.
Per il resto si tratta del tentativo di riproposizione di argomentazioni e diversa lettura delle risultanze, del tutto irrilevanti sotto il profilo denunciato.
3. Col terzo motivo si denuncia motivazione parvente per non avere la CTR affrontato le “eccezioni” proposte dalla contribuente.
3.1 Il motivo è infondato.
Esso in parte ripropone le questioni già affrontate dal motivo precedente, ed in parte si riduce alla riproposizione della questione secondo cui in presenza di una regolare contabilità non si potrebbe procedere all’accertamento analitico-induttivo, avendo secondo la sua prospettiva dimostrato la compilazione del prospetto relativo ai rapporti contrattuali di appalto.
Dimenticando però che questa Corte, in ben due sentenze già rese in una vicenda resa annosa, aveva già chiarito che la regolarità della contabilità non escludeva di per sé il ricorso all’accertamento in parola, e che la CTR aveva individuato l’inaffidabilità della contabilità in base alle ragioni che si sono già indicate a proposito dei precedenti motivi (in particolare alla sproporzione tra costi e ricavi nei termini già indicati).
4. Col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., nonché dell’art. 115, cod. proc. civ. in quanto nel giudicare l’inaffidabilità della contabilità, la CTR si era affidata ad elementi privi delle caratteristiche di precisione, gravità e concordanza invece pretese dalle norme.
4.1. Anche tale motivo è infondato.
Invero per quanto si riferisce alla giustificazione della ripresa, vale quanto osservato ai motivi precedenti, e lo scostamento rilevato dalla CTR appare più che idoneo a giustificare un giudizio di inattendibilità che a sua volta determina il ricorso all’accertamento suddetto.
Anche con riferimento alla percentuale di ricarico, come ricordato pari all’1,6 %, la stessa risulta giustificata dalla CTR in quanto prudenziale, posto che le percentuali dalla stessa accertate relative al settore interessato erano pari al quattro per cento.
Non rileva qui il precedente citato dalla difesa della ricorrente incidentale (Cass. 4976/95), posto che lo stesso si limita ad affermare che la ripresa non può essere giustificata dal mero scostamento della percentuale di ricarico operata dall’impresa rispetto a quello medio.
Nella specie, come s’è visto, la ripresa si giustifica quantomeno sulla base del fatto che l’azienda appariva operare strutturalmente sotto costo, mentre la percentuale media non solo veniva utilizzata solo come parametro per la concreta determinazione del ricarico da applicarsi a fini fiscali, ma poi in concreto veniva ridotta a meno della metà.
5. Al postutto il ricorso merita integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza della ricorrente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 9.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.