Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30994 depositata il 4 dicembre 2024

pensione quota 100 ed incompatibilità con il redditio da lavoro dipendente

FATTI DI CAUSA

1. L’attuale ricorrente, titolare da aprile 2019 di pensione anticipata ai sensi dell’art. 14 del decreto- legge 4 del 2019 (c.d. quota 100), maturata con requisito anagrafico di 62 anni e 38 anni di anzianità contributiva, aveva svolto, dopo il pensionamento, attività di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 14 maggio 2019 al 31 ottobre 2019, sicché, a seguito di accertamento, l’istituto previdenziale aveva proceduto al recupero della somma di Euro 11.267,32, pari a quanto percepito a titolo di pensione al netto degli oneri fiscali, con conseguente sospensione dell’erogazione della pensione per l’anno 2019, stante l’incumulabilità della pensione raggiunta con quota cento con il reddito da lavoro dipendente (art.14, co.3, D.L. n.4 del 2019).

2. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda del pensionato, volta a sentir dichiarare il diritto a percepire il trattamento pensionistico, con decorrenza 1.4.2019, detratta la somma di Euro 4.392,65 pari al reddito netto da lavoro dipendente percepito nell’anno 2019, da qualificarsi quale indebito pensionistico. 

3. La Corte di appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, ha interpretato la detta incumulabilità, ex art. 14 cit., nel senso di detrarre, l’importo dei redditi da lavoro percepiti, dall’importo della pensione, con regolare erogazione del trattamento pensionistico.

4. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste Er.Ul., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce violazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n.26, poiché la Corte di merito ha ritenuto la pensione anticipata, maturata in forza dell’art. 14, comma 1, del citato D.L., non totalmente incumulabile con i redditi da lavoro subordinato, per essere l’unica conseguenza, derivante dal divieto, il mero obbligo di restituzione all’INPS di un importo pari ai redditi da lavoro percepiti. 

6. Secondo la parte ricorrente, in coerenza con i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 2022, alla percezione dei redditi da lavoro subordinato da parte del pensionato conseguirebbe l’incumulabilità totale del trattamento per tutto il periodo nel quale egli ha svolto attività lavorativa e la sospensione del trattamento, con conseguente obbligo, per il pensionato, di restituire l’importo dei ratei di pensione percepiti.

7. Il ricorso è da accogliere nei termini che seguono. 

8. Va premesso che la disciplina contenuta nell’art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell’istituto e del conseguente divieto.

9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell’antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.

10. La Corte costituzionale, considerando l’eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all’età di 62 anni, con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l’effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.

11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all’INPS sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

12. L’eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all’età di 62 anni, con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.

13. Nell’adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all’erogazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), e mette a rischio l’obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).

14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l’effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.

15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall’ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).

16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l’intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell’art. 38 Cost., perché l’intervento solidaristico, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall’elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.

17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.

18. In conclusione, il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata, che non si è conformata ai principi fin qui esposti, è cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame, la causa è rinvita alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.