AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 252 del 9 dicembre 2024
Art. 119, comma 8-quinquies, del decreto Rilancio e opzione per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali solo per una parte delle spese sostenute nel 2022
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante fa presente che, in qualità di unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022, congiuntamente al coniuge, spese relative alla realizzazione di alcuni interventi (”trainanti” e ”trainati”) di risparmio energetico ammesse al cd. Superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020) che, come dichiarato nell’istanza, non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.
Ciò posto, chiede se per una parte di tali spese (quelle relative alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all’installazione dell’impianto fotovoltaico) possa avvalersi della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali prevista dall’articolo 119, comma 8quinquies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 (per l’intervento di isolamento termico delle superfici opache) possa fruire della detrazione in quattro anni ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 119.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di poter applicare le disposizioni di cui al citato comma 8quinquies dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 solo ad una parte delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione dei predetti interventi ammessi al Superbonus, ripartendo la detrazione spettante in dieci anni mantenendo, invece, la detrazione in quattro anni per le altre spese sostenute in tale anno.
Considerato che, alla data di presentazione della presente istanza, sono decorsi i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 nella quale non sono state indicate le spese in questione, l’Istante intende:
presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023 indicando la ripartizione in quattro rate di pari importo delle spese sostenute nel 2022 per l’intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache;
indicare nel modello 730/2024 la ripartizione in dieci rate di pari importo della detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per l’intervento trainante di sostituzione impianto di climatizzazione invernale e per gli interventi trainati di sostituzione infissi e installazione dell’impianto fotovoltaico.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali. Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita «in quattro quote annuali di pari importo».
In merito all’applicazione del citato articolo 119 del decreto Rilancio, l’Amministrazione finanziaria ha fornito gli opportuni chiarimenti, tra l’altro, con le circolari n. 17/E del 26 giugno 2023, n. 23/E del 23 giugno 2022, n. 30/E del 22 dicembre 2020 e n. 24/E dell’8 agosto 2020 nonché con numerose risposte ad interpello pubblicate consultabili nell’apposita sezione presente sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativaeprassi/risposteagliinterpelli) cui si rinvia.
L’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023 n. 38, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8quinquies secondo cui: «per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».
Con riferimento a tale disposizione, la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, par. 1.5, ha chiarito che «La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ”incapienza fiscale” (nelle quali l’imposta lorda è inferiore all’ammontare della detrazione in questione). L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)».
Al riguardo, si ritiene che, in linea con la ratio della disposizione e in assenza di specifiche preclusioni normative, sia possibile optare per la predetta ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.
Nel caso in esame, pertanto, l’Istante può:
presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo;
optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del citato comma 8quinquiesdell’articolo 119 del decreto Rilancio, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati dal contribuente, assunti acriticamente come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica alcuna valutazione in merito alla spettanza della detrazione e alla qualificazione delle spese sostenute, sulle quali rimane impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.