AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 26 del 10 dicembre 2024

Le zone franche doganali

PREMESSA

Nell’ambito della normativa nazionale ed europea, le Zone Franche Doganali (ZFD) rappresentano un istituto di carattere eccezionale che ha, da ultimo, conosciuto maggiore diffusione grazie alle nuove disposizioni contenute nelle norme che istituiscono la ZES unica e le Zone logistiche semplificate (ZLS). Tali disposizioni identificano le zone franche doganali quali strumenti strategici per promuovere la crescita economica nelle aree meno sviluppate del Paese, semplificando altresì il processo di istituzione di tali aree. Alla luce delle recenti evoluzioni ed in ragione della potenziale centralità economica delle ZFD, è emersa la necessità di fornire indicazioni dettagliate sul procedimento di delimitazione e sulla procedura di attivazione delle stesse.

Con la Circolare 8/D del 19 aprile 2016, concernente “Codice doganale dell’Unione. Disposizioni ed istruzioni procedurali”, è stata meglio dettagliata, tra le altre, la disciplina relativa al regime del deposito, rientrante nei c.d. regimi speciali ai sensi dell’art. 210 del CDU.

Tale regime – che include il deposito doganale e la zona franca – permette lo stoccaggio di merci non unionali in sospensione dei diritti gravanti sulle stesse e senza l’applicazione di altri oneri e misure di politica commerciale e, pertanto, consente il rinvio della loro applicazione al momento dell’immissione in libera pratica.

Pur essendo inserito nell’ambito dei regimi speciali, l’istituto delle Zone Franche Doganali presenta caratteristiche peculiari che lo differenziano dagli altri regimi doganali. In particolare, l’art. 243 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) prevede che gli Stati membri possano destinare talune parti del proprio territorio doganale a zona franca, delimitando l’area interessata, nonché i punti di entrata e uscita dalla stessa. L’individuazione del Territorio da riservare a zona franca assume un ruolo fondamentale; all’interno di tale territorio sarà difatti possibile effettuare la scelta della destinazione doganale delle merci introdotte, evitandone l’immissione in libera pratica e impedendo il sorgere dell’obbligazione doganale.

Da tale disposizione emerge chiaramente l’intenzione del legislatore unionale di garantire agli Stati membri la facoltà di scegliere lo strumento normativo adeguato all’istituzione di una ZFD. Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare la normativa nazionale di riferimento e, in particolare, l’art. 70 del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che prevede che le ZFD vengano istituite a seguito di perimetrazione approvata con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) entro 60 giorni dalla presentazione della relativa proposta. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite le condizioni operative della zona franca e viene individuato l’Ufficio dell’Agenzia competente per la vigilanza e per la gestione dei procedimenti previsti dalla normativa doganale unionale.

A seguito dell’entrata in vigore della legge sulle Zone Economiche Speciali (ZES), è stata introdotta la possibilità di istituire delle zone franche doganali all’interno di queste ultime (art. 5, comma 1, lettera a-sexies, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, e successive modifiche).

Inoltre, la normativa sulla ZES unica ha confermato la possibilità di istituire le zone franche all’interno della ZES come indicato all’articolo 11, comma 3 bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n.162 secondo cui “nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all’articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.”. Con tale nuova disposizione è stato abrogato l’art. 5 comma 1 lett. a sexies D.L. 91/2017 sopra citato.

La possibilità di istituire le zone franche doganali all’interno delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) è stata prevista, da ultimo, all’art. 13 bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n.60 convertito con modificazioni dalla legge, 4 luglio 2024, n.95.

In considerazione di quanto sopra è utile sottolineare come la procedura da seguire per l’istituzione di una zona franca differisca da quella prevista per il deposito doganale e, più in generale, per gli altri regimi speciali. Se nel caso dell’autorizzazione per il deposito doganale le condizioni oggettive sono verificate in un procedimento amministrativo che si svolge in un’unica fase, a cura e sotto la responsabilità dell’unità organizzativa responsabile del procedimento identificata nell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, nel caso delle ZFD è possibile distinguere due fasi procedimentali:

1. L’individuazione e la conseguente perimetrazione delle Zone franche, sulla base di quanto disposto dall’articolo 243 CDU e dall’art. 70 del D.lgs 141/2024.

2. L’attivazione del regime doganale sotto il profilo operativo, da effettuarsi previa realizzazione delle opere infrastrutturali ed alla verifica di tutti i presupposti di operatività connessi al regime speciale in questione (Art.244 e ss. CDU).

1 PERIMETRAZIONE DELLA ZONA FRANCA

Con specifico riferimento all’istituzione delle ZFD all’interno delle ZES e per consentire la corretta valutazione dei requisiti indispensabili all’individuazione della ZFD, la richiesta di approvazione della perimetrazione formulata dalla competente Autorità amministrativa al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

– Identificazione delle aree da destinare a zona franca doganale, mediante individuazione delle relative particelle catastali che devono ricadere all’interno del territorio della ZES;

– planimetria dell’area proposta per la perimetrazione, contenente la chiara indicazione dei varchi di entrata e uscita in modo da consentire una chiara identificazione dei punti di accesso alla ZFD;

– illustrazione topografica idonea a localizzare la zona franca e le infrastrutture logistiche di cui la stessa può beneficiare, oltre a documentazione idonea a prospettare la presenza di finalità economiche in linea con l’istituto e non perseguibili grazie al ricorso ad altri regimi doganali;

– titolo di disponibilità giuridica dell’area (NOTA 1) e documentazione che attesti la piena disponibilità e idoneità del sito all’immediato utilizzo, ovvero che evidenzi l’esigenza di realizzare ulteriori opere infrastrutturali;

– individuazione dell’ente gestore;

– relazione tecnica.

A seguito della ricezione e dell’esame dell’istanza, la Direzione Centrale Dogane provvederà ad incaricare la competente Direzione territoriale delle verifiche istruttorie necessarie, disponendo che venga effettuato un sopralluogo nell’area interessata al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti. L’Ufficio delle Dogane chiamato ad effettuare il sopralluogo avrà cura di individuare i necessari adeguamenti da effettuarsi nell’area, con particolare riferimento alla recinzione, all’individuazione dei varchi ed al sistema di sorveglianza e controllo degli accessi. Per un’esaustiva elencazione dei requisiti infrastrutturali si rimanda al paragrafo 2.2 della presente circolare.

L’esito del sopralluogo sarà comunicato all’Ufficio Regimi e Procedure doganali di questa Direzione entro il termine indicato nella richiesta e, in ogni caso, entro un termine coerente con il termine del procedimento per l’adozione del provvedimento di perimetrazione (60gg. dalla ricezione dell’istanza completa di tutti gli elementi indicati).

In caso di positivo esito delle attività istruttorie, la prima delle due fasi si conclude con l’approvazione della perimetrazione, da effettuarsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qualora nel corso dell’istruttoria emergano elementi mancanti o si rilevi la necessità di un supplemento istruttorio, verrà predisposta comunicazione di interruzione dei termini del procedimento, conformemente a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

I termini del procedimento cominceranno a decorrere nuovamente solo nel momento in cui sarà trasmessa la documentazione richiesta e qualora vi sia ancora un interesse attuale da parte del soggetto proponente a dare seguito al procedimento.

2 ATTIVAZIONE DELLA ZONA FRANCA

 La Direzione Territoriale, di concerto con l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, attiva l’operatività della ZFD adottando il disciplinare, dopo aver ricevuto dal gestore:

a. la comunicazione dell’avvenuto completamento delle infrastrutture e degli adeguamenti prescritti in sede di primo sopralluogo;

b. le manifestazioni di interesse degli operatori economici all’insediamento di attività produttive/industriali in ZFD e l’indicazione sintetica delle attività industriali, commerciali di cui si prevede l’avvio;

c. l’impegno formale a non precludere l’utilizzo dell’area ad altri operatori economici intenzionati all’utilizzo del regime di zona franca.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai punti precedenti, sarà accertato il possesso dei requisiti prescritti e meglio dettagliati nei successivi paragrafi.

2.1 GESTORE DELLA ZONA FRANCA – REQUISITI SOGGETTIVI

Con riferimento alle zone franche istituite nell’ambito di ZES, si è registrato – seppur in casi residuali – il coinvolgimento nel procedimento in parola di soggetti privati per i quali – considerata la particolarità della procedura in esame – è necessario verificare il possesso di requisiti di affidabilità.

Nel caso in esame dovrà, pertanto, essere accertato in capo ai gestori di tali aree il possesso dell’autorizzazione AEO o, in alternativa, dei criteri corrispondenti dettati dall’art. 39, par. 1 lettere a), b) e d) CDU, che garantiscano la condizione di “ordinato svolgimento delle operazioni” anche nell’ambito di tale regime.

Di conseguenza, nel caso in cui il gestore della Zona Franca non sia un ente pubblico, dovrà essere verificata la presenza di tutte condizioni indicate nell’art.211 CDU per il rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali, ivi incluso l’obbligo della prestazione della garanzia, elemento quest’ultimo che, come indicato nell’art 89 comma 7 del CDU, non è richiesto nel caso in cui il gestore coincida con un soggetto pubblico.

A seguito del completamento delle attività istruttorie e dell’adozione della Determinazione di perimetrazione, il gestore della Zona Franca deve procedere all’attivazione della stessa realizzando – se non già esistenti – le opere infrastrutturali necessarie per la destinazione dell’area perimetrata a zona franca doganale.

2.2 REQUISITI INFRASTRUTTURALI E DI VIGILANZA

Poiché il provvedimento con il quale viene istituita la zona franca è di norma emesso su base esclusivamente progettuale, l’attivazione della zona franca potrà avvenire, come già precisato, solo previa approvazione di un disciplinare volto a regolamentarne la gestione.

La Direzione Territoriale, acquisito il parere dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, adotterà il disciplinare previa verifica dell’avvenuto rispetto dei vincoli infrastrutturali di cui all’art. 243 CDU. In particolare, la stessa avrà cura di verificare:

a) che la zona franca sia interclusa ed isolata dalle aree circostanti mediante adeguata recinzione perimetrale. La recinzione dovrà essere in rete metallica o elettrosaldata, a pannelli metallici o in cemento armato e di altezza minima non inferiore a 2,5 metri.

La stessa dovrà essere realizzata in modo tale da impedire, al di fuori dei varchi di accesso, il passaggio di persone o cose;

b) qualora la zona franca sia istituita in zona prospiciente il mare (ZFD istituita all’interno delle aree portuali), che la recinzione perimetrale sia idonea ad isolare l’area dalle altre zone portuali (carrabili o pedonali) non facenti parte della ZFD;

c) che la recinzione perimetrale consenta la vigilanza. A tal fine è necessario che sia garantita la carrabilità del perimetro, all’interno o all’esterno della ZFD;

d) qualora all’interno della zona franca la recinzione perimetrale coincida con fabbricati o altre strutture fisse, che nel relativo tratto sussista uno spazio esterno alla ZFD carrabile a ridosso del perimetro stesso, in modo da consentire la vigilanza doganale (NOTA 2).

Nel caso di due fabbricati adiacenti – uno esterno e l’altro interno alla zona franca – dovrà essere verificato che gli stessi siano isolati, in modo da impedire il passaggio di mezzi, persone o cose tra i due fabbricati;

e) che i punti di entrata ed uscita dalla zona franca coincidano con quanto indicato nel provvedimento di istituzione della ZFD. Non è ammessa l’esistenza di ulteriori passaggi pedonali o di altro tipo, se non quelli indicati nel provvedimento di perimetrazione;

Ai fini della predisposizione del disciplinare, la Direzione Territoriale si accerterà della presenza di un adeguato sistema di vigilanza doganale che dovrà prevedere i seguenti requisiti:

– l’avvenuta installazione di un impianto di video-sorveglianza che monitori i punti di ingresso e di uscita della zona franca e la presenza di recinzione perimetrale. Di comune accordo con il Comando della Guardia di Finanza competente per Territorio, sarà valutata l’eventuale opportunità di collegare il sistema di video-sorveglianza con la sala operativa della GdF;

– la presenza di un sistema di registrazione degli ingressi di mezzi e persone attraverso i punti di ingresso e di uscita dalla zona franca (NOTA 3). La registrazione potrà avvenire anche tramite un sistema digitale di lettura delle targhe in ingresso/uscita dalla ZFD.

– la presenza di una documentata e dettagliata procedura interna cui il gestore ed i propri dipendenti devono attenersi in caso di specifici eventi (NOTA 4) e violazioni del perimetro per attivare l’intervento del dispositivo di vigilanza doganale;

La verifica del rispetto dei requisiti infrastrutturali e di vigilanza avverrà tramite sopralluogo effettuato dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Il verbale di sopralluogo dovrà essere acquisito agli atti nell’ambito dell’istruttoria volta all’approvazione del disciplinare.

In caso di non conformità delle opere infrastrutturali ai requisiti prescritti, l’Ufficio delle Dogane provvederà a inoltrare, informandone la Direzione Dogane, formale comunicazione al titolare della ZFD, indicando le irregolarità riscontrate e concedendo un termine congruo per l’adeguamento ai requisiti prescritti.

2.3 SCRITTURE CONTABILI E AUTORIZZAZIONI

Al fine dell’attivazione della Zona Franca, sarà inoltre verificato che sia garantita l’adeguata tenuta delle scritture contabili. Tale aspetto acquisisce fondamentale rilevanza per il regime in questione. In assenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione doganale per il vincolo al regime, l’iscrizione delle merci nei registri contabili è, difatti, l’unico elemento che consente il tracciamento delle merci introdotte nella ZFD. Al riguardo, si richiama quanto disposto dall’art. 178 RD, che prevede, tra le altre disposizioni, che nel caso delle zone franche le scritture contabili facciano riferimento ai documenti di trasporto che accompagnano le merci in entrata/uscita dalla ZFD e le merci immesse in consumo nella zona stessa. Vista la rilevanza del sistema contabile per tale regime sarà cura dell’Ufficio delle dogane competente verificare prima dell’attivazione della zona franca l’idoneità dello stesso, assicurandosi che permetta un adeguato controllo delle merci stoccate all’interno della zona franca, e prevedendo, ove possibile, la possibilità per l’Ufficio doganale di accedere alla contabilità informatizzata del gestore.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 244 CDU il gestore della ZFD dovrà notificare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente l’esercizio di qualunque attività commerciale, industriale o di servizi. Ai sensi del medesimo articolo qualsiasi costruzione o modifica di edifici all’interno di una zona franca deve essere preventivamente approvata dalle autorità doganali al fine di verificarne la compatibilità dal punto di vista fiscale. Tale autorizzazione non sostituisce gli altri adempimenti richiesti dalla normativa nazionale.

L’adozione del provvedimento è in capo all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Le autorizzazioni rilasciate sulla base di quanto disposto dall’art. 7 D.lgs 26 settembre 2024, n.141 (NOTA 5) si intendono valide ai sensi dall’art. 244 CDU.

A tal fine gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti avranno cura di inserire nell’autorizzazione di cui all’art.7 un esplicito riferimento all’atto o al provvedimento di petrimetrazione della ZFD e all’eventuale disciplinare di servizio ove già approvato, oltre che un esplicito richiamo all’autorizzazione di cui all’art. 244 CDU.

Il titolare o gestore della Zona Franca notificherà senza ritardo alla Direzione Territoriale ed all’Ufficio territorialmente competente l’avvenuta realizzazione delle opere infrastrutturali e di sicurezza richieste, al fine di consentire il successivo sopralluogo volto a verificarne la conformità ai requisiti prescritti dalla normativa unionale.

L’Ufficio delle Dogane competente valuterà, inoltre, se le attività industriali, commerciali e di servizi da realizzarsi nella ZFD e notificate dal gestore debbano essere vietate o limitate tenuto conto della natura delle merci e delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.

All’esito delle verifiche effettuate e valutata la conformità ai predetti requisiti ed alle eventuali modifiche richieste, la Direzione Territoriale territorialmente competente emette il disciplinare, specificando le attività che dovranno essere svolte dall’Ufficio delle Dogane , dal gestore della Zona Franca e, previo accordo con il locale Comando, dalla Guardia di Finanza.

3. Disciplinare di servizio ed operatività della Zona Franca Doganale

Nel disciplinare di servizio, in base alle caratteristiche della zona franca quali la collocazione geografica o la tipologia di soggetto gestore o di attività che si intende svolgere all’interno dell’area, verranno date indicazioni sulle procedure da seguire per l’introduzione e l’estrazione delle merci.

L’art. 245, par. 3, CDU stabilisce che, fatto salvo quanto disposto dall’art. 246, le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate al regime di zona franca:

– al momento del loro ingresso in una zona franca, sulla base della sola iscrizione nei registri contabili, a meno che non siano già state vincolate a un altro regime doganale;

– al momento della conclusione di un regime di transito, a meno che non siano immediatamente vincolate a un regime doganale successivo. In alcuni casi l’introduzione di una merce in una zona franca appura, difatti il precedente regime.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 246 e 247 del CDU non sono considerate vincolate al regime di zona franca:

– le merci unionali (246 CDU prevede al par. 1) introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. Tali merci, che non si considerano vincolate al regime di zona franca, dovranno comunque essere indicate in apposita contabilità per permetterne l’individuazione rispetto alle merci terze vincolate al regime e per consentire di rilasciare l’attestazione della posizione unionale, se richiesta;

– le merci non unionali (art. 247 CDU), che durante la loro permanenza nella ZFD siano immesse in libera pratica o vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.

Nel caso in cui vengano utilizzati all’interno della zona franca altri regimi doganali le merci saranno vincolate a questi e non più alla zona franca.

Gli operatori attivi nelle diverse aree della ZFD, per fruire della possibilità di vincolare merce non unionale a uno dei regimi speciali previsti dall’art.210 del CDU, richiederanno all’Ufficio delle Dogane competente il rilascio della specifica autorizzazione prevista per il regime prescelto, previa prestazione di idonea garanzia fornita ai sensi degli artt. 89, par. 2, e 95 del CDU, verifica delle condizioni soggettive ed oggettive richieste ai sensi dell’art. 211 e ss. del CDU e in ottemperanza alla disciplina e alle procedure ordinariamente dettate dal CDU, ivi incluso l’obbligo di tenere un’apposita contabilità per il regime speciale richiesto.

La merce comunque introdotta nella ZFD sarà immediatamente presa in carico nella contabilità istituita dal Gestore della ZFD e dai singoli titolari di regimi speciali autorizzati all’interno della ZFD. Resta inteso che la responsabilità per tali merci sarà in capo all’operatore economico titolare dell’autorizzazione al regime.

Come già precisato, per ciascuno dei regimi speciali autorizzati all’interno della ZFD i titolari dei regimi, ai sensi dell’art. 214 del CDU, dovranno tenere adeguate scritture contabili, tenute in modalità informatica e oggetto di preventiva approvazione da parte dell’Ufficio delle Dogane competente all’atto del rilascio della autorizzazione.

Le scritture dovranno comunque contenere tutte le necessarie informazioni e le indicazioni che consentano all’Ufficio delle Dogane di sorvegliare lo specifico regime autorizzato con particolare riferimento all’identificazione, alla posizione doganale e ai movimenti delle merci vincolate a tale regime.

Le merci vincolate ad un regime speciale possono essere assoggettate a “manipolazioni usuali” intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita, senza specifica autorizzazione.

La merce vincolata al regime di zona franca può essere successivamente importata nel territorio dell’Unione previo pagamento dei relativi diritti doganali, oppure riesportata o vincolata ad un altro regime.

L’art.223, par. 2), CDU ha, infine, previsto la possibilità di autorizzare, se viene garantita la vigilanza doganale, l’utilizzo delle merci equivalenti anche nelle zone franche. Ciò permetterebbe di utilizzare merce unionale equivalente al posto di quella non unionale stoccata nella zona franca.

Nel caso di trasferimento di merci già vincolate al regime tra aree appartenenti alla medesima zona franca oppure tra l’area portuale/aeroportuale e la zona franca doganale adiacente (art. 135 par. 2 CDU) sarà possibile effettuare tali trasferimenti senza formalità doganali, purché gli stessi siano adeguatamente registrati all’interno delle scritture contabili.

Nell’ipotesi in cui la zona franca non sia immediatamente prossima all’ufficio di confine(porto o aeroporto), la merce dovrà essere trasferita fino all’ingresso della zona franca con il regime del transito esterno (art. 245 par. 3 p. b) CDU).

4. Obblighi di comunicazione

Posto che nella ZFD è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi, si sottolinea che l’esercizio di tali attività deve essere preventivamente notificato all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, che potrà vietarle nel caso in cui ne ravvisi l’esigenza.

Al fine di consentire tale valutazione, il gestore della Zona Franca dovrà notificare senza ritardo eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato in fase di attivazione della ZFD. Nel caso in cui un nuovo operatore economico abbia manifestato il proprio interesse all’insediamento di attività produttive/industriali in ZFD, o nel caso in cui un operatore già attivo nell’area voglia avviare una nuova attività, il gestore avrà cura di darne preventiva comunicazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente avendo cura di

comunicare, tra le altre informazioni, anche la tipologia di attività che l’operatore intende effettuare, la tipologia di merci coinvolte e la disponibilità di spazi, aree o magazzini collocati all’interno della ZFD.

L’Ufficio delle Dogane territorialmente competente potrà imporre, dandone comunicazione alla sovraordinata Direzione Territoriale, un limite alle attività all’interno della ZFD nei casi previsti dall’art. 244 CDU:

– in ragione della natura delle merci o di specifiche esigenze di vigilanza doganale e sicurezza;

– se i soggetti che devono svolgere l’attività all’interno della ZFD non siano ritenuti affidabili.

In ogni caso le merci entrate all’interno di una ZFD possono sempre essere oggetto di controllo doganale.

I requisiti e le condizioni previste dalla presente circolare trovano applicazione per le zone franche di nuova istituzione e quelle non ancora operative per le quali è stata già emanata la Determinazione Direttoriale per la perimetrazione.

È fatta salva la facoltà per le Direzioni Territoriali e per gi Uffici delle Dogane territorialmente competenti di adottare disciplinari che prevedano ulteriori adempimenti a tutela degli interessi erariali, purché gli stessi siano conformi alle vigenti disposizioni nazionali ed europee.

Note:

(1) Conseguentemente l’avente titolo potrebbe disporre dell’area in quanto proprietario, area pubblica nella disponibilità di soggetto pubblico o affidata in concessione, gestione di area demaniale a soggetto privato, ecc.

(2) Nel caso di due fabbricati adiacenti – uno esterno e l’altro interno alla zona franca – dovrà essere verificato l’isolamento tra gli stessi (non deve essere possibile il passaggio di mezzi, persone e cose tra i due fabbricati).

(3) Tale previsione non si applica alle navi o mezzi commerciali ed ai loro equipaggi, nel caso imbarco o sbarco di merci da e per la zona franca.

(4) furti, rapine, ritrovamento beni e merci nella zona franca, rinvenimento di merci non ammesse, violazione del perimetro.

(5) Rubricato “Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale”