AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 254 del 12 dicembre 2024
Rideterminazione del valore delle quote di partecipazione di S.r.l.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante (di seguito, l’ ”Istante”, il ”Contribuente”) propone istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 1, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. ”Statuto dei diritti del Contribuente”), in ordine all’interpretazione e all’applicazione degli articoli 67, comma 1, lett. c) e cbis) e 68, comma 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in breve, ”TUIR”), con riferimento alla fattispecie di seguito descritta.
L’Istante risulta essere:
socio unico di A, che partecipa con una quota pari al 75 per cento al capitale di B S.r.l.;
socio di C S.r.l., che partecipa con una quota pari al 25 per cento al capitale di B, e al 75 per cento al capitale di D S.r.l.;
Presidente del C.d.A. di B;
Amministratore unico di D.
L’Istante comunica che le società B e D nel corso del 2023 sono entrate in liquidazione giudiziale.
In data 8 maggio 2023 l’Istante, con una lettera indirizzata al Curatore della liquidazione giudiziale della D, manifesta «la volontà di mettere spontaneamente a disposizione la metà delle quote di … [ndr. sua] proprietà nelle società E S.r.l. e F S.r.l. in luogo del prospettato sequestro conservativo a cautela di eventuali … [ndr. sue] responsabilità quale amministratore della D s.r.l. (…), iniziativa che potrebbe influenzare negativamente le trattative in corso per la liquidazione delle predette quote». Tale volontà viene manifestata anche rispetto alla B di cui l’Istante è amministratore.
Tale ”manifestazione di volontà” è stata accettata dal curatore, previo benestare del Giudice Delegato.
L’Istante afferma che «nel destinare alle procedure esecutive il 50% del valore delle quote di E e di F di sua proprietà, con la scrittura 8.5.2023 sopra richiamata (…) vincolava la ripartizione dell’importo destinato a D, da un lato, e a B, dall’altro, a un coefficiente determinato dal rapporto ”tra le passività della B e le passività della D, come risultante dagli stati passivi dichiarati esecutivi”, i quali, al momento, non erano ancora identificabili, in quanto non ancora definiti; inoltre, gli importi devoluti dovevano poi intendersi al netto delle eventuali imposte che si fossero rese dovute nel caso in cui fosse appurata la debenza di un’imposta sulla plusvalenza da cessione delle quote devolute alle procedure».
Successivamente, in data 9 giugno 2023, «ottemperando all’impegno assunto nei confronti delle procedure concorsuali, … [ndr. l’Istante] trasferiva la totalità delle proprie quote di partecipazione in E e F, incassando il solo 50% del corrispettivo di cessione in relazione alle ”quote proprie”, giacché il rimanente 50%, correlato alle quote messe a disposizione della curatela di D e B (”quote delle procedure”) veniva posto direttamente a disposizione delle procedure concorsuali, per il tramite del Notaio rogante, il quale assumeva l’onere di recepire la liquidità realizzata sul conto del proprio Studio Associato a disposizione delle procedure concorsuali».
L’Istante dichiara di disporre della perizia giurata volta a rideterminare il valore delle proprie partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2023 della E S.r.l. e della F S.r.l. e di aver provveduto a versare la prima rata, ”provvisoriamente” commisurata al 100 per cento delle partecipazioni cedute.
Con l’interpello chiede se può indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (modello Redditi PF 2024), la plusvalenza realizzata solo in relazione al 50 per cento delle quote cedute, e, di conseguenza, se può versare la seconda e la terza rata, «scomputando i valori in eccesso versati entro il 16.11.2023».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che, con la propria manifestazione di volontà dell’8 maggio 2023, abbia già trasferito il possesso del 50 per cento delle quote alle procedure concorsuali e, di conseguenza, che al momento della cessione delle quote, con l’atto del 9 giugno 2023, di non essere entrato in possesso del corrispettivo di vendita in relazione a dette quote, né di avere diritto a disporne.
Al riguardo, l’Istante osserva che «le partecipazioni societarie sono beni ”di secondo grado”, in quanto rappresentative di diritti su beni che, pur essendo ricompresi nel patrimonio della società, sono, in una certa misura, oggetto di appartenenza da parte dei singoli soci, il contratto di trasferimento a titolo oneroso di quote di s.r.l. ha natura consensuale ed effetti reali (cfr. Cassazione, Sentenza 3370/2004)».
L’Istante sostiene che «l’effetto traslativo della proprietà sulle quote alienate, con il relativo possesso, si perfeziona con l’accordo delle parti a mezzo di atto di autonomia privata.
Affinché la cessione sia valida ed efficace inter-partes, non sono previsti particolari requisiti di forma dell’atto, né ad substantiam, né ad probationem, mentre la scrittura privata autenticata rileva ai soli fini dell’articolo 2470, del Cod. Civ., ossia ai fini dell’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese e dell’opponibilità del trasferimento alla società, agli altri soci e ai terzi.
Con Sentenza 29745/2008, la Corte di Cassazione, ha ricordato che ”come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte il contratto con il quale vengono trasferite quote di una società dietro pagamento di un prezzo rientri nella nozione di compravendita, ciò di un tipico contratto consensuale, per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti, non essendo necessario il pagamento del prezzo pattuito (Cass. n. 3370 del 20/02/2004; Cass. n. 18181 del 09/09/2004)”».
Nel caso di specie, l’Istante ritiene che «si tratta di un trasferimento di beni in natura avvenuto allo scopo di ristorare i creditori del danno conseguente i mancati incassi, attraverso il Curatore e il Giudice, ovvero attraverso gli organi delle procedure concorsuali».
In tal modo, l’Istante ritiene di aver «effettuato una peculiare ”datio in solutum”, istituto previsto dall’articolo 1197 e segg. Cod. Civ.».
Nel partecipare all’atto di cessione delle ”quote delle procedure”, non avrebbe perseguito lo scopo, né avrebbe avuto quale effetto, di realizzare un reddito, ma quello di consentire la sostituzione delle partecipazioni già devolute alle procedure concorsuali con il valore liquido corrispondente, allo scopo di soddisfare i creditori, in ottemperanza a quanto previsto nella Scrittura, recepita dal Curatore e autorizzata dal Giudice.
Inoltre, il Contribuente ritiene di non essere mai entrato in possesso del corrispettivo derivante dalla cessione delle ”quote delle procedure” che gli acquirenti hanno effettuato al Notaio, affinché ne disponesse a favore delle procedure, né entrato in possesso del prezzo pagato dagli acquirenti, essendosi privato del diritto di disporne.
Pertanto, l’Istante è dell’avviso che all’atto di cessione delle ”quote delle procedure”, «non poteva considerarsi possessore del reddito derivante dalla plusvalenza».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie da parte di una persona fisica, al di fuori dell’attività d’impresa, è suscettibile di generare un reddito imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e cbis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Il successivo articolo 68, comma 6, del Tuir stabilisce le modalità di determinazione delle plusvalenze indicate nelle lettere c) e cbis) dell’articolo 67, che sono costituite dalla «differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».
La norma sancisce, in sostanza, la tassabilità delle plusvalenze sulla base del principio di cassa, con la conseguenza che, ai fini del versamento dell’imposta, si deve tener conto del periodo in cui il corrispettivo viene, in tutto o in parte, materialmente incassato, anche qualora il periodo risulti diverso da quello in cui si è realizzata la plusvalenza.
Con la Circolare 26 giugno 2023, n. 16/E sono stati forniti chiarimenti per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni come prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).
In particolare, i commi da 107 a 109 della citata legge hanno previsto la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti alla data del 1° gennaio 2023, previo pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.
I relativi adempimenti sono definiti dal comma 108 che stabilisce che entro il 15 novembre 2023 il contribuente deve:
versare l’imposta sostitutiva con l’aliquota d’imposta nella misura del 16 per cento, ovvero la prima rata nel caso di rateazione dell’imposta;
far redigere e giurare la perizia di stima.
In linea con quanto chiarito nei precedenti documenti di prassi, il nuovo valore può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni non negoziate in luogo dell’originario costo o valore di acquisto, sulla base della relativa perizia, il cui termine per la redazione ed il giuramento è stato fissato al 15 novembre 2023.
La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, il cui termine è stato fissato al 15 novembre 2023, può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data (in luogo del versamento in un’unica soluzione). Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2023 e da versare contestualmente a ciascuna rata (15 novembre 2024 e 17 novembre 2025).
Nel caso di specie, l’Istante deteneva quote corrispondenti al 25 per cento del capitale della E e al 16,75 per cento del capitale della F.
Con la lettera dell’8 maggio 2024 ha manifestato la volontà di ”mettere a disposizione” della curatela le quote pari al:
a) 12,5 per cento di partecipazione al capitale della E;
b) 8,375 per cento di partecipazione al capitale della F.
Successivamente, nell’Atto di cessione di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata (di seguito, Atto), veniva indicato che l’Istante, in qualità di ”parte venditrice”:
« cede e vende a [ndr. E, la quale] accetta ed acquista, la piena ed esclusiva proprietà della sua intera partecipazione di nominali euro 16.750 (16,75%) al capitale della [ndr. F];
Il prezzo della cessione […] è stato convenuto in euro 2.002.981 e corrisposto alla stessa data dalla Parte Acquirente come segue:
euro 2.981 a mezzo assegno circolare emesso da conto corrente di [ndr. E] a favore [ndr. dell’Istante];
euro 2.000.000 a mezzo di [n. 11 assegni circolari, di cui n. 5 da euro 100.000 ciascuno e n. 6 da euro 250.000 ciascuno, emessi da conti correnti di E] a favore del notaio, che li verserà sul conto corrente dedicato intestato allo Studio Notarile.
[…] cede e vende a [ndr. F], la quale accetta ed acquista, la piena ed esclusiva proprietà della sua intera partecipazione di nominali euro 25.000 (25%) al capitale della [E].
Il prezzo della cessione […] è stato convenuto in euro 1.997.019 e corrisposto alla stessa data dalla Parte Acquirente come segue:
n. 8 assegni circolari [ndr. da euro 250.000 ciascuno e n. 1 da euro 247.019, emessi da c.c. di F a favore dell’Istante]».
Ciò premesso, si ritiene che la ”manifestazione di volontà” con cui l’Istante mette «a disposizione della curatela della procedura di liquidazione giudiziale» il 50 per cento delle proprie quote, il cui controvalore sarebbe stato messo a disposizione dei creditori, non possa rappresentare un contratto con il quale vengono trasferite le quote di s.r.l. (a favore della Curatela) antecedente all’Atto di cessione.
La parte venditrice della «sua intera partecipazione» nella F e nella E nell’Atto di cessione del 9 giugno 2023, risulta, infatti, essere il solo Istante che, per le specifiche clausole previste nell’Atto stesso, ha manifestato la volontà di destinare parte del corrispettivo a lui spettante a terzi per effetto del vincolo che ha assunto con la suddetta ”manifestazione volontà”.
Pertanto, si ritiene che l’Istante abbia realizzato con la cessione a titolo oneroso delle sue ”intere” partecipazioni, avvenuta con il citato Atto del 9 giugno 2023, redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e cbis), del Tuir.
Conseguentemente, ai fini della rideterminazione del valore delle quote l’Istante è tenuto a versare le successive rate (II e III rata) tenendo conto dell’intero valore delle quote cedute e ai fini dichiarativi deve indicare nella Sezione IIA del Quadro RT del Modello Redditi PF 2024 le partecipazioni cedute con l’Atto del 9 giugno 2023 e compilare la sezione VII del medesimo Quadro RT in relazione alle partecipazioni il cui valore è stato rideterminato.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.